Consiglio di Stato, sez. V, 15.10.2015 n. 4764
(sentenza integrale)“5.1. La giurisprudenza, pur riconoscendo che, in ragione della sua peculiare finalità – di garantire la massima partecipazione alle gare pubbliche, consentendo alle imprese non munite dei requisiti di partecipazione di giovarsi delle capacità tecniche, economiche e finanziarie di altre imprese – l’istituto dell’avvalimento ha carattere generale (essendo interdetto soltanto per i requisiti di cui agli artt. 38 e 39 del D. Lgs n. 163/2006, Cons. Stato, sez. V, 14 febbraio 2013, n. 91), ha nondimeno più volte sottolineato che la messa a disposizione del requisito mancante non può risolversi nel prestito di un valore puramente cartolare e astratto, essendo invece necessari che dal contratto risulti chiaramente l’impegno dell’impresa ausiliaria a prestare tutti quegli elementi che giustificano l’attribuzione del requisito partecipativo (ex multis, Cons. Stato, sez. III, 25 febbraio 2014, n. 887; 7 aprile 2014, n. 1636; sez. IV, 16 gennaio 2014, n. 135, sez. V, 20 dicembre 2013, n. 6125), ritenendo insufficiente allo scopo la sola e tautologica riproduzione nel testo del contratto di avvalimento della formula legislativa della messa a disposizione delle “risorse necessarie di cui è carente il concorrente” o espressioni equivalenti (ex multis, Cons. Stato, sez. III, 18 aprile 2011, n. 2344; sez. V, 6 agosto 2012, n. 4510; sez. IV, 16 gennaio 2014, n. 135; 17 ottobre 2012, n. 5340; sez. VI, 13 giugno 2013,n. 3310). Con riferimento proprio all’avvalimento di garanzia, sostanzialmente invocato dalle appellanti, è stato ulteriormente ribadito (Cons. Stato, sez. III, 19 maggio 2015, n. 2539) che esso “… può spiegare…la funzione di assicurare alla stazione appaltante un partner commerciale con solidità patrimoniale proporzionata ai rischi di inadempimento contrattuale, solo se rende palese la concreta disponibilità attuale delle risorse e dotazioni aziendali da fornire all’ausiliata”.
5.2. Ciò posto, la sentenza impugnata non merita le critiche che le sono state mosse dalle appellanti.
Dalla lettura del contratto di avvalimento intercorso tra Nexive S.p.A., ausiliaria, e Nexive s.c. a r.l. non si evince alcuna indicazione di cosa effettivamente la prima abbia prestato alla seconda quale requisito di partecipazione alla gara, l’articolo 2 limitandosi, del tutto genericamente, a prevedere che “…l’ausiliaria…si obbliga a fornire all’impresa concorrente i propri requisiti come richiesti dalla Stazione Appaltante e sopra meglio individuati ed a mettere a disposizione della prima quanto richiesto per l’esecuzione del contratto di appalto…per tutta la durata dello stesso”, con una formulazione sostanzialmente simile a quelle già scrutinate negativamente dalla ricordata giurisprudenza.
Anche a voler condividere l’assunto delle appellanti sulla circostanza che nel caso di specie si è in presenza del prestito di un requisito immateriale e cartolare, proprio per evitare che l’avvalimento si riducesse ad valore astratto sarebbe stato necessario indicare quanto meno i contratti o altri adeguati documenti, anche di carattere contabile, idonei a dar conto dell’effettivo raggiungimento della cifra relativa a servizi svolti nell’ultimo triennio per servizi analoghi in favore di amministrazioni, enti pubblici, società private a prevalente capitale pubblico, concessionari e agenti della riscossione”.www.giustizia-amministrativa.it
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