Avvalimento – Limiti di applicazione – Non vanno interpretati meccanicamente – Avvalimento del fatturato ed esperienza pregressa – Ammissibilità – Condizioni (Art. 49)

admin-seaConsiglio di Stato, sez. V, 22.10.2015 n. 4860
(sentenza integrale)

5.1.- Passando all’esame di tali censure, la Sezione rileva che l’art. 49 del d. lgs. n. 163 del 2006 stabilisce, al comma 2, lettera d), che per usufruire dell’avvalimento il concorrente deve allegare «una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente», e, al comma 2, lettera f), che deve pure allegare «in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto».
Inoltre, l’art. 88 del d.P.R. n. 207 del 2010 dispone che, «Per la qualificazione in gara, il contratto di cui all’articolo 49, comma 2, lettera f), del codice deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:
a) oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;
b) durata;
c) ogni altro utile elemento ai fini dell’avvalimento».
Poiché il riportato art. 49 non pone alcuna limitazione all’applicazione dell’istituto dell’avvalimento, se non con riguardo ai requisiti strettamente personali di carattere generale, di cui agli artt. 38 e 39, deve ritenersi ammissibile l’avvalimento anche per dimostrare il fatturato e l’esperienza pregressa.
A tale istituto la giurisprudenza ha riconosciuto un amplissimo ambito di applicazione, anche per i requisiti che attengono a profili personali del concorrente, quali il fatturato o l’esperienza pregressa, la certificazione di qualità e, in genere, i requisiti soggettivi di qualità.
Va pertanto ritenuto ammissibile anche il c.d. «avvalimento di garanzia», con il quale l’impresa ausiliaria mette la propria solidità economica e finanziaria al servizio dell’ausiliata.
L’unico limite imposto al riguardo dall’ordinamento è che l’avvalimento non si risolva nel prestito di una mera «condizione soggettiva», del tutto disancorata dalla concreta messa a disposizione di risorse materiali, economiche o gestionali, dovendo l’impresa ausiliaria assumere l’obbligazione di mettere a disposizione dell’impresa ausiliata, in relazione all’esecuzione dell’appalto, le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l’attribuzione del requisito di qualità (e, quindi, a seconda dei casi, i mezzi, il personale, la prassi e tutti gli altri elementi aziendali qualificanti, in relazione all’oggetto dell’appalto)
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Di conseguenza il limite di operatività dell’istituto è dato dal fatto che la messa a disposizione del requisito mancante non deve risolversi nel prestito di un valore puramente «cartolare e astratto», ma è invece necessario che dal contratto di avvalimento risulti un impegno chiaro e concreto dell’impresa ausiliaria a prestare le proprie risorse ed il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l’attribuzione del requisito di garanzia.
Le regole applicabili in materia di avvalimento, pur finalizzate a garantire la serietà, la concretezza e la determinatezza di questo, ad avviso del collegio non devono comunque essere interpretate meccanicamente, secondo aprioristici schematismi concettuali, che non tengano conto del singolo appalto e, soprattutto, frustrando la sostanziale disciplina dettata dalla lex specialis (che nel caso di specie, mirava a garantire con l’avvalimento una specifica risorsa immateriale, cioè il fatturato, frutto di una specifica esperienza maturata in un settore eguale o analogo a quello del servizio richiesto).
Nelle gare pubbliche, il ricorso all’avvalimento, avente ad oggetto il fatturato o l’esperienza pregressa, è quindi, in linea di principio, legittimo, non ponendo la disciplina dell’art. 49 del d.lgs. n. 163 del 2006 alcuna limitazione se non per i requisiti strettamente personali di carattere generale, di cui agli artt. 38 e 39 dello stesso d.lg. n. 163 del 2006 (Consiglio di Stato, sez. III, 17 giugno 2014, n. 3058; Consiglio di Stato, sez. V, 14 febbraio 2013, n. 911)”.

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