Avvalimento del fatturato specifico (Art. 49)

admin-seaCons. Stato, sez. III, 02.03.2015 n. 1020
(sentenza integrale)

Deve, infine, essere respinto il terzo e ultimo motivo di appello con il quale si deduce l’indeterminatezza del contratto di avvalimento stipulato dalla società mandate (G. Cooperativa Sociale) del r.t.i. controinteressato e la mancanza della dichiarazione della ditta ausiliaria di impegnarsi nei confronti della stazione appaltante e della società avvalente a mettere a disposizione le risorse di cui quest’ultima è carente.
Il contratto di avvalimento stipulato il 26 febbraio 2013 ha specificato che G. S.p.a. si obbliga a mettere a disposizione di G. Coop. Soc., per tutta la durata dell’appalto, il requisito del fatturato specifico realizzato nell’anno 2010, pari a d euro 492.000,00, mediante un contratto con l’Azienda ULSS n. 21 di L. di tenore analogo a quello richiesto nel bando di gara all’art. III 2.3; inoltre, mette a disposizione n. 10 operatori CUP (doc. 13-14 produzione del Consorzio).
Vero è, come ricorda l’appellante, che l’avvalimento non deve rimanere astratto e, cioè, svincolato da qualsivoglia collegamento con le risorse materiali o immateriali messe a disposizione da parte dell’impresa ausiliaria, secondo quanto afferma la costante giurisprudenza di questo Consiglio, ma nel caso di specie ritiene il Collegio che, avuto riguardo all’oggetto dell’appalto, l’impegno dell’ausiliaria, del tenore sopra ricordato, non sia generico e indeterminato.
Questa Sezione ha osservato che, soprattutto nei settori dei servizi e delle forniture, ove non esiste un sistema di qualificazione a carattere unico ed obbligatorio, come per i lavori, il contratto di avvalimento si sostanzi in relazione alla natura ed alle caratteristiche del singolo requisito richiesto, come fissato di volta in volta dal bando di gara.
Le regole dettate dal d. lgs. 163/2006 e dal d.P.R. 207/2010 in materia di avvalimento, pur finalizzate a garantire la serietà, la concretezza e la determinatezza di questo, non devono essere interpretate meccanicamente secondo aprioristici schematismi concettuali, che non tengano conto del singolo appalto e, soprattutto, frustrando la sostanziale disciplina dettata dalla lex specialis (Consiglio di Stato, sez. III, 04/12/2014, n. 5978).
Nel caso di specie, l’avvalimento mirava a garantire una specifica risorsa immateriale – il fatturato – frutto di una specifica esperienza maturata in un settore eguale o analogo a quello del servizio richiesto ed anche la messa a disposizione di risorse materiali (10 operatori CUP).
Indipendentemente dalla sua natura operativa o di garanzia, l’oggetto del contrato di avvalimento concluso tra la Cooperativa sociale G. e GPI S.p.a deve ritenersi, dunque, determinato e, comunque, ragionevolmente determinabile, ai sensi dell’art. 1346 c.c., con conseguente rigetto del motivo di appello proposto.”

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