Avvalimento del fatturato specifico o “di garanzia” – Contratto – Specificità – Non occorre il riferimento ai beni patrimoniali o materiali dell’ausiliaria – Sufficiente il riferimento alla solidità finanziaria e patrimonio di esperienza – Divieto di avvalimento della medesima ausiliaria da parte di più concorrenti – Ratio (Art. 49)

lui232Consiglio di Stato, sez. III, 04.11.2015 n. 5041
(sentenza integrale)

D’altra parte la Sezione ha già chiarito – in più d’un precedente analogo – che allorquando un’impresa intenda avvalersi (mediante stipula di ‘contratto di avvalimento’) dei requisiti finanziari di un’altra (c.d. “avvalimento di garanzia”), la ‘prestazione’ (oggetto specifico dell’obbligazione) è costituita non già dalla messa a disposizione da parte dell’impresa ausiliaria di strutture organizzative e mezzi ‘materiali’, ma dal suo impegno a “garantire” con le proprie complessive risorse economiche – il cui indice è costituito dal fatturato – l’impresa ‘ausiliata’ (munendola, così, di un requisito che altrimenti non avrebbe e consentendole di accedere alla gara nel rispetto delle condizioni poste dal Bando) (C.S., III^, 2.3.2015 n.1020; Id., 6.2.2014 n.584 e 4.12.2014 n.5978). In altri termini, ciò che la impresa ausiliaria ‘presta’ alla (rectius: mette a disposizione della) ‘impresa ausiliata’ è il suo valore aggiunto in termini di “solidità finanziaria” e di acclarata “esperienza di settore”, dei quali il fatturato costituisce indice significativo.Ne consegue che non occorre che la dichiarazione negoziale costitutiva dell’impegno contrattuale si riferisca a specifici beni patrimoniali (o ad indici materiali atti ad esprimere una determinata consistenza patrimoniale) e dunque alla messa a disposizione di beni da descrivere ed individuare con precisione, essendo sufficiente che da essa (dichiarazione) emerga l’impegno (contrattuale) della società ausiliaria a ‘prestare’ (ed a mettere a disposizione della c.d. società ausiliata) la sua complessiva solidità finanziaria ed il suo patrimonio esperienziale, garantendo con essi una determinata affidabilità ed un concreto supplemento di responsabilità (C.S., V^, 27.4.2015 n.2063; nonché già citate: C.S., III^, 2.3.2015 n.1020; Id., 6.2.2014 n.584 e 4.12.2014 n.5978) .
E poiché dai ‘contratti di avvalimento’ esaminati emerge che le volontà negoziali dei contraenti sono orientate nel senso sopra descritto, e che i rispettivi impegni si sono perfezionati, il provvedimento di aggiudicazione impugnato resiste, sotto il profilo in esame, alla censura.
La norma invocata dall’appellante stabilisce che “non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente (…)”.
E poiché nelle gare d’appalto vanno definiti “concorrenti” i soggetti che, singolarmente ovvero associati in gruppi, partecipano alla competizione al fine di aggiudicarsi l’appalto (e non già i singoli associati di ciascun raggruppamento, che ai fini dell’aggiudicazione non costituiscono entità soggettive autonome), il significato della norma è chiaro. Essa statuisce, all’evidenza (ed in claris non fit interpretatio) che è vietato che un’impresa ausiliaria di cui si avvale un ‘concorrente’ – inteso nel senso sopra indicato (e dunque anche un ‘raggruppamento’ nel caso in cui partecipi alla gara utilizzando tale formula associativa) – possa prestare i propri requisiti anche ad un altro ‘concorrente’; e cioè ad un soggetto in fisiologica e strutturale competizione con il primo. E della norma in esame, oltre ad essere chiaro il testo, è chiara anche la ratio; volta ad evitare che la medesima impresa ausiliaria ‘serva’, al tempo stesso, un ‘concorrente’ ed il suo avversario (e cioè due concorrenti in conflitto tra loro); ciò che finirebbe con il costituire una evidente distorsione .
Dal che l’infondatezza della censura in esame che è volta ad interpretare la norma – oltre il suo chiaro significato testuale (e finanche oltre la sua ratio evidente) – come introduttiva di un divieto operante anche ‘all’interno’ dei vari raggruppamenti, come se gli associati fossero in conflitto fra loro (anzicchè agenti in cooperazione e collaborazione). Divieto che costituirebbe un’assurdità, in quanto si porrebbe in antitesi (ed in controtendenza) con la ratio sottesa all’intera normativa (anche europea) in esame, normativa che consente alle imprese di raggrupparsi proprio al fine di conseguire insieme (in gruppo) risultati – in termini di capacità finanziaria – che da sole non sarebbero in grado di raggiungere (cfr., C.S., V^, 18.2.2013 n.965; nonché, per un orientamento ancor più estensivo, secondo cui il c.d. ‘doppio avvalimento’ è consentito anche ‘extra gruppo’: C.S., VI^, 29.12.2010 n.9577).

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