
Cons. Stato, sez. V, 09.04.2015 n. 1801
(sentenza integrale)“L’avvalimento – contratto con il quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente ausiliato a fornire i requisiti di cui questi sia carente e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto – può riguardare qualunque requisito, sia di carattere economico – finanziario che tecnico organizzativo o di attestazione della certificazione Soa (articolo 49, comma 1, del d. lgs. n. 163 del 2006).
Nel caso di specie, come si desume dalla scheda contrattuale di avvalimento del 3 giugno 2014, oggetto della prestazione contrattuale è il requisito finanziario, cioè l’aver svolto nel triennio antecedente (2010 – 2011 – 2012) servizi analoghi a quelli oggetto di gara per un determinato importo.
La s.a.s. E., così come richiesto dal bando, ha prestato il requisito economico – finanziario ed ha indicato per ciascuno dei medesimi anni la natura del servizio svolto ed il relativo committente.
Non si può dunque ravvisare l’indeterminatezza dell’oggetto, non avendo il contratto un contenuto meramente ‘tautologico’ (il che è ravvisabile allorché il contratto si limiti a riprodurre la formulazione della norma, ovvero la messa a disposizione dell’ausiliata delle “risorse necessarie di cui è carente il concorrente”, senza altra specificazione), essendo al contrario riportato in modo completo, esplicito ed esauriente lo specifico requisito messo a disposizione dell’impresa ausiliata (cfr. sul punto Cons. Stato, sez. III, 15 novembre 2011, n. 6040; sez. V, 8 ottobre 2011, n. 5496; sez. IV, 16 febbraio 2012, n. 810).”www.giustizia-amministrativa.it
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