TAR Roma, 17.08.2015 n. 10833
(sentenza integrale)“Il Collegio ritiene che la modifica delle superfici relative al servizio oggetto della procedura ad evidenza pubblica assuma particolare rilievo, poiché rappresenta una modificazione (non consentita) di uno degli elementi essenziali della gara, peraltro, non comunicata ai concorrenti e, soprattutto, resa nota solo quando le buste contenenti le offerte degli operatori economici erano state aperte e le offerte economiche già valutate.
Come correttamente rilevato dalla parte ricorrente, tale circostanza è censurabile in quanto in contrasto con il principio secondo cui “la lex specialis di gara non può essere modificata in pendenza dei termini per la presentazione delle offerte, ciò comportando la violazione in primo luogo della par condicio.” (T.A.R. Bari, Sez. II, 17 maggio 2013, n. 780). Del resto, “la Stazione appaltante è vincolata dalla lex specialis che si è data, anche ove – per ipotesi questa abbia a rivelarsi, re melius perpensa, incongruamente formulata (…) Il significato oggettivo delle espressioni testuali adoperate prevale sull’intenzione soggettiva della Stazione Appaltante” (Cons. Stato, Sez. V, 19 settembre 2011, n. 5282).“www.giustizia-amministrativa.it
RISORSE CORRELATE
- Modificabilità in corso di gara dei criteri di valutazione nelle concessioni di servizi (Art. 30)
- Integrazione dei criteri di valutazione delle offerte da parte della Commissione
- Procedura negoziata: divieto di modifica delle condizioni iniziali del contratto e garanzia di massima partecipazione (Art. 57)
- Pubblicità delle eventuali modifiche apportate alla disciplina di gara
- Art. 11. Fasi delle procedure di affidamento