Dichiarazioni in caso di affitto d’azienda: vanno riferite anche al legale rappresentante dell’azienda locata (Art. 38)

lui232Consiglio di Stato, sez. IV, 04.08.2015 n. 3856
(sentenza integrale)

“Considerato che le censure avverso l’esclusione dalla gara non risultano fondate posto che, in disparte l’aspetto formale dell’incompletezza della dichiarazione, la società Consip, a fronte della condanna subita a seguito di patteggiamento nel novembre 2012 dal legale rappresentante della società W. srl (ovvero quel ramo di azienda affittato dalla società ricorrente Olisistem nel dicembre 2013), ha comunque svolto una compiuta valutazione sulla moralità professionale della concorrente (mandante di un RTI capeggiato da H. srl) che si è concluso con un giudizio negativo di carattere sostanziale;
– che ciò costituisce causa di esclusione, ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. c) del D.lgs n. 163 del 2006, posto che, anche per quanto riguarda l’affitto di ramo d’azienda, è necessario produrre la relativa dichiarazione con riferimento al legale rappresentante dell’azienda locata (cfr Cons. St., sez. III, 4354/2011);
– che a nulla vale quanto dedotto dalla ricorrente in ordine alla mancanza di connessione dell’attività svolta dalla società W. srl con l’oggetto della gara – peraltro non provato -, atteso l’oggetto sociale della W. srl, disponibile sul sito web;
– che, a tale riguardo, non può essere accolta la prospettazione di parte ricorrente secondo cui, nella gara di che trattasi, quest’ultima non si è avvalsa dei requisiti tecnici di W. srl in quanto non è revocabile in dubbio che la società da ultimo citata svolga comunque la propria attività nell’ambito dei servizi oggetto della procedura bandita dalla Consip spa né può essere rimessa alla stazione appaltante la verifica sull’utilizzo in concreto delle risorse e dei requisiti in possesso dell’azienda locata;
– che, peraltro, non è inficiata dai dedotti vizi di legittimità la valutazione operata da Consip circa l’assenza di una effettiva dissociazione da parte della società O. rispetto alle condotte del -OMISSIS-, essendo stata basata su una serie di circostanze di fatto, ben ricostruite nell’atto di esclusione impugnato del 1° agosto 2014 (ovvero gli intrecci societari esistiti e esistenti tra W. e O.);
– che, pertanto, alla luce dei vizi dedotti, risulta corretta la decisione della società Consip di procedere all’esclusione della ricorrente dalla gara”.

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