Cronoprogramma mancante nell’offerta tecnica: soccorso istruttorio o esclusione?

Cronoprogramma mancante nell’offerta tecnica: soccorso istruttorio o esclusione? Secondo il TAR campano una società deve ritenersi legittimamente esclusa dalla procedura di gara per aver omesso il cronoprogramma, documento essenziale dell’offerta tecnica, tenuto conto delle prescrizioni contenute nel disciplinare di gara e dei principi elaborati dalla giurisprudenza amministrativa.
Infatti, in base al disciplinare, l’allegazione del cronoprogramma si appalesava necessaria al fine di illustrare sotto il profilo temporale (tale dovendo necessariamente essere il contenuto di un “cronoprogramma”) le modalità di svolgimento delle lavorazioni in riferimento alle proposte migliorative e, altresì, per rappresentarne i criteri qualitativi e gli elementi necessari per valutare le relative capacità realizzative delle società partecipanti.
Più in generale, secondo il TAR adito, tale documento assurgeva ad elemento essenziale dell’offerta – la cui carenza non era pertanto emendabile mediante il potere di soccorso istruttorio – rappresentando impegno negoziale sul rispetto della tempistica delle singole fasi lavorative e certificando la serietà della complessiva offerta contrattuale, almeno in relazione ai tempi di esecuzione: pertanto, ove il cronoprogramma sia stato previsto non solo formalmente ma, soprattutto, sostanzialmente quale elemento imprescindibile per la valutazione della serietà dell’offerta (come avvenuto nel caso di specie) dalla sua mancata allegazione può legittimamente farsi discendere la sanzione dell’esclusione dell’impresa concorrente inadempiente (cfr. T.A.R. Campania, Sez. I, 1899/2015; T.A.R. Sicilia, Catania, n. 880/2013). La prescrizione non aggrava inutilmente il procedimento, rispondendo alla tutela dell’interesse sostanziale della stazione appaltante di far emergere, già in sede di gara, l’impegno contrattuale delle imprese concorrenti al rispetto dei tempi inerenti alle singole fasi lavorative (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, n. 5159/2013) con specifico riferimento, nel caso in esame, alle proposte migliorative.
E’ stato, inoltre, ritenuto che la circostanza per cui l’impresa ricorrente considerasse inutile o sovrabbondante l’esibizione del documento, non dispensava comunque la medesima dall’obbligo di allegare il cronoprogramma richiesto e, più in generale, di corredare l’offerta tecnica secondo le modalità specificamente previste nella lex specialis al fine di consentire alla commissione di gara di poter compiutamente valutare l’offerta tecnica (TAR Napoli, 20.02.2017 n. 1020).

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