Mancata sottoscrizione per esteso di ogni pagina dell’offerta – Non comporta esclusione – Nullità per il principio di tassatività delle cause di esclusione (Art. 46)

Cons. Stato, sez. V, 15.06.2015 n. 2954
(sentenza integrale)

“In virtù del principio di tassatività delle cause di esclusione sancito dal citato art. 46, comma 1-bis, del codice “appalti”, la sanzione espulsiva da una procedura di affidamento può legittimamente essere disposta solo nei casi di «incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta», la quale, a sua volta, può conseguire al «difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali».
Con tale disposizione normativa, alla quale i bandi di gara devono conformarsi a pena di nullità, viene tutelato l’interesse sostanziale delle stazioni appaltanti a potere confidare su una provenienza certa ed indiscutibile dell’offerta da uno degli operatori economici partecipanti alla gara.
4. Ora, è certamente vero che la garanzia di una sicura provenienza dell’offerta riposa in modo imprescindibile sulla sottoscrizione del documento contenente tale manifestazione di volontà, poiché con essa l’impresa partecipante «fa propria la dichiarazione contenuta nel documento», vincolandosi alla stessa ed assumendo le conseguenti responsabilità (Sez. V, 9 marzo 2015, n. 1195, 25 gennaio 2011 n. 528, 7 novembre 2008 n. 5547). Ed è del pari indiscutibile che la mancanza della sottoscrizione inficia irrimediabilmente la validità della manifestazione di volontà contenuta nell’offerta, legittimando l’esclusione dalla gara anche in assenza di un’espressa previsione in tal senso nella lex specialis (in questo senso, da ultimo, Sez. IV, 19 marzo 2015, n. 1425).
Ancora, la giurisprudenza di questo Consiglio di Stato ha puntualizzato che per sottoscrizione deve intendersi «la firma in calce, e che questa nemmeno può essere sostituita dalla sottoscrizione solo parziale delle pagine precedenti quella conclusiva della dichiarazione stessa»; e che, conseguentemente, non si può predicare un’equipollenza tra la firma di un documento in calce e quella apposta solo in apertura di esso (“in testa”), o tanto meno sul mero frontespizio di un testo di più pagine, dal momento che è soltanto con la firma in calce che si esprime «il senso della consapevole assunzione della paternità di un testo e della responsabilità in ordine al suo contenuto» (Sez. V, 20 aprile 2012 n. 2317).
5. Ebbene, il caso oggetto del presente giudizio rientra proprio in quest’ultima ipotesi, avendo il legale rappresentante della controinteressata apposto la propria sottoscrizione a chiusura dell’unico documento contenente l’offerta economica.
Conseguentemente, l’assunzione della paternità della dichiarazione di volontà deve essere riferita all’offerta nel suo complesso, così dovendosi ritenere soddisfatto l’interesse sostanziale dell’amministrazione a potere confidare su una valida espressione di impegno contrattuale, rispetto al quale la sottoscrizione costituisce il principale strumento. In particolare, essendo chiaramente presente una sottoscrizione riferibile alla società nel secondo ed ultimo foglio del documento, materialmente unito al primo, la T. ha manifestato in modo chiaro e riconoscibile la propria volontà di offrire al Comune di L. il ribasso sulla base d’asta contenuto nel primo foglio.
6. E nella descritta prospettiva, questa Sezione ha di recente ammesso che la sottoscrizione possa essere apposta mediante la sola sigla, unitamente al timbro dell’impresa e alle generalità del legale rappresentante (Sez. V, 27 aprile 2015, n. 2063, § 28.1). Pertanto, nella medesima linea, si devono ritenere congruenti rispetto a tale interesse sostanziale, positivizzato attraverso il principio di tassatività delle cause di esclusione, le modalità con le quali l’odierna appellante ha confezionato la propria offerta economica.
7. Deve poi evidenziarsi che, diversamente da quanto sostiene la A., è irrilevante il fatto che nell’ambito dell’offerta economica dell’odierna appellante non sia sottoscritta nemmeno la relazione economica prodotta a corredo della prima.
Quand’anche la comminatoria esplusiva in discussione possa riferirsi a questa ipotesi, la stessa sarebbe nuovamente nulla per contrasto con il citato art. 46, comma 1-bis, d.lgs. n. 163/2006, dal momento che la relazione economica dell’offerta non contiene alcuna una manifestazione di volontà negoziale, ma costituisce un documento illustrativo di quest’ultima. Per contro, come statuito da questa Sezione, la carenza essenziale del contenuto o delle modalità di presentazione che giustifica l’esclusione deve necessariamente riferirsi «all’offerta, incidendo oggettivamente sulle componenti del suo contenuto, ovvero sulle produzioni documentali a suo corredo dirette a definire il contenuto delle garanzie e l’impegno dell’aggiudicatario, in rispondenza ad un interesse sostanziale della stazione appaltante» (sentenza 17 gennaio 2014, n. 193; nello stesso senso, con riguardo all’offerta tecnica, cfr. Sez. VI, 2 febbraio 2015, n. 461).
8. Pertanto, in applicazione della disposizione del codice dei contratti pubblici più volte citata deve pertanto essere dichiarata la nullità della contraria disposizione di lex specialis che impone la sottoscrizione per esteso di ogni pagina dell’offerta, e la conseguente illegittimità dell’esclusione della gara disposta virtù della stessa.

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