RTI e sottoscrizione dell’offerta (Art. 37)

TAR Brescia, 28.08.2014 n. 917

(sentenza integrale)
La prima acquisizione giuridica di cui tener conto ai fini del decidere è, quella, consolidata in giurisprudenza, per cui – in caso di offerta presentata da un raggruppamento temporaneo non ancora costituito – essa deve, a pena di esclusione, essere sottoscritta da tutti i componenti del costituendo RTI: invero, come osservato da una pronuncia del Giudice amministrativo di primo grado (T.A.R. Palermo, sez. II , 29/04/2013, n. 993, citata anche dal Comune resistente), il dato letterale della normativa vigente (art. 37, comma 8, d.lgs. n. 163 del 2006), confermato da una pacifica giurisprudenza del Consiglio di Stato, depone nel senso che – in assenza di mandato già conferito per rappresentare l’A.T.I. – tutte le imprese partecipanti all’associazione temporanea debbano sottoscrivere l’offerta, venendo a mancare, in caso contrario, una dichiarazione di volontà essenziale per l’assunzione del vincolo contrattuale, con conseguente compromissione della serietà ed affidabilità dell’offerta stessa (Cons. Stato sez. VI, 14 novembre 2012, n. 5749; Cons. Stato, V, 20 maggio 2008, n. 2380, 17 dicembre 2008, n. 6292).

Peraltro, questa Sezione si è anche di recente uniformata a tale indirizzo (08/08/2013, n. 727), richiamando altre pronunce della sez. V del Consiglio di Stato (20/4/2012, n. 2317; 25/1/2011, n. 528 e 7/11/2008 n. 5547) ove si rimarca che la sottoscrizione dell’offerta di gara “si configura come lo strumento mediante il quale l’autore fa propria la dichiarazione contenuta nel documento, serve a rendere nota la paternità ed a vincolare l’autore alla manifestazione di volontà in esso contenuta. Essa assolve la funzione di assicurare provenienza, serietà, affidabilità e insostituibilità dell’offerta e costituisce elemento essenziale per la sua ammissibilità, sia sotto il profilo formale che sotto quello sostanziale, potendosi solo ad essa riconnettere gli effetti dell’offerta come dichiarazione di volontà volta alla costituzione di un rapporto giuridico. La sua mancanza inficia, pertanto, la validità e la ricevibilità della manifestazione di volontà contenuta nell’offerta senza che sia necessaria, ai fini dell’esclusione, una espressa previsione della legge di gara”.

Inoltre, la sentenza n. 2317/2012 della V Sezione ha ritenuto che “per “sottoscrizione” debba intendersi la firma in calce, e che questa nemmeno può essere sostituita dalla sottoscrizione solo parziale delle pagine precedenti quella conclusiva della dichiarazione stessa”: tantomeno, dunque, la sottoscrizione in calce all’offerta potrebbe essere sostituita o ricavata aliunde dagli elementi materiali … e cioè: suo inserimento in busta chiusa e sottoscritta da tutti e tre i partecipanti al costituendo R.T.I.; sottoscrizione della domanda di partecipazione alla gara e della dichiarazione dei requisiti da parte degli stessi tre soggetti.

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