Capacità economica e finanziaria – Dimostrazione – Mediante documenti equivalenti o alternativi a quelli previsti dal Codice – Modalità (Art. 41)

admin-seaConsiglio di Stato, sez. III, 16.09.2015 n. 4338
(sentenza integrale)

“L’art. 41, comma 1, del d. lgs. 163/2006 prevede che il possesso dei requisiti di capacità economica possa essere provato, alternativamente, mediante produzione di dichiarazioni bancarie (lett. a) o di bilanci di impresa (lett. b) e, solo in assenza di questi due tipi di referenze, il terzo comma consente al concorrente di produrre qualsiasi altro documento ritenuto idoneo dalla stazione appaltante.
13.6. Il bilancio di impresa, quindi, non è uno dei documenti alternativi che può essere prodotto solo a seguito dell’allegazione di giustificati motivi, come assume l’appellante, ma è una delle modalità ordinarie, individuate dall’art. 41, comma 1, del d. lgs. 163/2006, per attestare il possesso dei requisiti di capacità finanziaria.

13.7. Ora è vero che il disciplinare di gara fa riferimento alle sole referenze bancarie di due istituti di credito o intermediari autorizzati, ma è altresì vero che lo stesso disciplinare prevede, in aggiunta, che «ai sensi dell’art. 41, comma 3, se il concorrente non è in grado per giustificati motivi […]di presentare le referenze richieste, può provare la capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi documento considerato idoneo dalla stazione appaltante quale, a titolo meramente esemplificativo, copia autentica dei bilanci degli ultimi due esercizi», spettando alla stazione appaltante valutare, in concreto, se sussistano o meno giustificati motivi.
13.8. Risulta evidente, dalla lettura del disciplinare, che la stazione appaltante ha inteso ammettere la produzione di documenti equipollenti alle referenze bancarie e, in primo luogo, dei bilanci, senza richiedere che il concorrente provasse, contestualmente, l’esistenza di giustificati motivi che gli impedissero di produrre le referenze, ma riservandosi, se del caso e al più, di valutare se sussistessero o meno i giustificati motivi della produzione.
13.9. La produzione dei bilanci da parte del r.t.i. controinteressato, insieme con una sola referenza bancaria, non può essere sanzionata con l’esclusione, alla luce di quanto prevede la lex specialis e di una interpretazione della stessa conforme all’art. 41 del d. lgs. 163/2006, né la stazione appaltante, per altro verso, ha rilevato l’assenza di giustificati motivi che consentissero la produzione dei bilanci anziché della seconda referenza bancaria”.

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