Dimostrazione della capacità finanziaria ed economica negli appalti di forniture o servizi (Art. 41)

lui232Cons. Stato, sez. V, 09.03.2015 n. 1168
(sentenza integrale)

“Con la prima censura, si contesta l’inidoneità delle referenze economiche prodotte dall’odierna appellante.
Al riguardo, deve osservarsi che l’art. 41, comma 1, del D.L.vo n. 163 del 2006, come sostituito dall’art. 2, comma 1, lettera l), numero 1), del D.L.vo 11 settembre 2008, n. 152, al riguardo dispone che, « negli appalti di forniture o servizi, la dimostrazione della capacità finanziaria ed economica delle imprese concorrenti può essere fornita mediante uno o più dei seguenti documenti: a) dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385; b) bilanci o estratti dei bilanci dell’impresa, ovvero dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; c) dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il fatturato globale d’impresa e l’importo relativo ai servizi o forniture nel settore oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi».
L’espressione «idonee referenze bancarie», ove riportata nei bandi di gara pubblica senza ulteriori precisazioni, deve essere interpretata dagli istituti bancari nel senso, anche lessicalmente corretto, che essi devono riferire sulla qualità dei rapporti in atto con le società, per le quali le referenze sono richieste, quali la correttezza e la puntualità di queste nell’adempimento degli impegni assunti con l’istituto, l’assenza di situazioni passive con lo stesso istituto o con altri soggetti, sempre che tali situazioni siano desumibili dai movimenti bancari o da altre informazioni in loro possesso (cfr. Cons. St., Sez. V, 17 luglio 2014, n. 3821; Id., 23 giugno 2008, n. 3108).
Nella fattispecie in esame, la lex specialis richiedeva la dichiarazione di almeno due istituti di credito dello Stato di residenza, attestanti che il concorrente dispone di risorse congrue per l’esecuzione dell’appalto e offre sufficienti garanzie sul piano economico e finanziario.
A fronte di ciò, la contestata dichiarazione rilasciata dal Banco di Sardegna fa riferimento nel suo oggetto all’appalto in questione, precisa la correttezza e la puntualità dei rapporti intrattenuti con la concorrente, del buon giro d’affari posseduto e del possesso di risorse adeguate, sicché la stessa non può ritenersi generica.”

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