Capacità economico – finanziaria: individuazione del fatturato specifico nel settore oggetto di gara (Art. 41)

lui232TAR Roma, 13.05.2014 n. 4940

(sentenza integrale)

Per quanto attiene poi al profilo sostanziale delle censure, occorre comunque rilevare che il fatturato specifico è riferito, ex art. 41, comma 1c del D.Lgs. n.163 del 2006, alle forniture del settore oggetto della gara (cfr. anche, per fattispecie analoga, TAR Lazio, III, n.2132 del 2012); che, secondo l’art.2 del disciplinare, nella convenzione è compresa, oltre alla fornitura dei beni, anche la prestazione di servizi connessi, quali sopralluogo ed attività connesse, consegna ed installazione, collaudo ed istruzione del personale, garanzia per 12 mesi, servizio di assistenza e manutenzione “full risk” per i primi 12 mesi, ritiro dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, dispositivi accessori e requisiti migliorativi eventuali, servizi opzionali; che pertanto debbono considerarsi pertinenti non solo le fatture relative alle apparecchiature radiologiche in argomento, ma anche quelle riferite ad apparecchi complementari, a dispositivi accessori, e quelle altre prodotte dalla ricorrente concernenti il materiale necessario per il funzionamento, la migliore fruibilità, l’assistenza all’uso, la manutenzione e la riparazione degli stessi, (cfr. già, in senso analogo, sia pure sotto diversa angolazione, TAR Lazio, III, ord. n.4807 del 2013 e Cons. Stato, IV, ord. n.385 del 2014); che quindi la clausola del bando sul fatturato specifico di cui all’art.III.2.2a va interpretata alla luce di quanto previsto nel menzionato art.41, comma 1c del D.Lgs. n.163 del 2006, in cui è fatto riferimento al fatturato specifico nel “settore oggetto di gara”, in adesione al principio del favor partecipationis, di quanto inoltre stabilito in altri punti del bando, ove è fatto anche riferimento ai servizi connessi alla fornitura ed opzionali (cfr. art.II.1.1 e II.1.5, all.1 al ricorso) nonché specificato nell’art. 2 del suindicato disciplinare; che in ultimo non assume alcun rilievo sulla presente questione la previsione dell’art. 2b del disciplinare, secondo la quale i servizi connessi sarebbero inclusi nel prezzo degli apparecchi, atteso che qui non si tratta del corrispettivo delle prestazioni da rendere, bensì del fatturato a comprova della capacità economico-finanziaria.

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