Comprova della capacità economica e finanziaria mediante documenti diversi dalle referenze bancarie (Art. 41)

lui232Consiglio di Stato, sez. V, 07.07.2015 n. 3346
(sentenza integrale)

“Al riguardo, il Collegio rammenta che è pur vero che la stazione appaltante è titolare di un’ampia discrezionalità in ordine all’individuazione della documentazione da produrre al fine della comprova della capacità economica e finanziaria dei concorrenti, potendo in tal senso prevedere nel bando l’acquisizione di “uno o più” dei “documenti” anzidetti, senza dunque che la produzione da parte del concorrente dei bilanci e del fatturato globale degli anni di riferimento possa surrogare la richiesta delle referenze bancarie contemplata dalla lex specialis.
Ed è pur vero, inoltre, che la produzione di tali referenze non può essere surrogata dal ben diverso istituto della cauzione provvisoria di cui all’art. 75 d.lgs. n. 163-2006, il quale disciplina la prestazione di una garanzia chiesta, per ragioni contingenti, al concorrente, ma non concorre ad individuare gli elementi “storici” della sua capacità economico-finanziaria.
La giurisprudenza, infatti, in via generale, ha evidenziato che nelle gare pubbliche le referenze bancarie chieste dalla stazione appaltante alle imprese partecipanti, con i contenuti fissati dalla lex specialis, hanno una sicura efficacia probatoria dei requisiti economico-finanziari necessari per l’aggiudicazione di contratti pubblici: e ciò in base al fatto notorio che il sistema bancario eroga credito a soggetti affidabili sotto tali profili, per cui è ragionevole che un’Amministrazione aggiudicatrice, nell’esercizio della propria discrezionalità in sede di fissazione della legge di gara, ne richieda la produzione in tale sede (così Consiglio di Stato, Sez. V, 22 maggio 2012, n. 2959; Consiglio di Stato, sez. V, 27 maggio 2014, n. 2728; Consiglio di Stato, sez. V, 17 luglio 2014, n. 3821; Consiglio di Stato sez. III, 10 dicembre 2014, n. 6078).
Le referenze bancarie assolvono pertanto alla funzione di determinare in concreto la capacità economica e finanziaria delle imprese concorrenti, essendo infatti del tutto assodato il non limitato potere discrezionale delle pubbliche amministrazioni nel fissare i requisiti di partecipazione a una gara per l’aggiudicazione di lavori, servizi o forniture (Consiglio di Stato, sez. VI, 22 maggio 2006, n. 2959).
3. Nel caso di specie, tuttavia, la lex specialis di gara, pur sancendo l’indefettibilità dell’obbligo della produzione, a pena di esclusione, di due dichiarazioni bancarie, conferma la possibilità di una produzione di un numero inferiore a due (o di altro documento idoneo) per i concorrenti che non sono in grado di presentare due referenze bancarie.
Infatti, da un lato, come già detto, la lex specialis della gara consentiva di sostituire una referenza bancaria con “qualsiasi altro documento idoneo allo scopo”; dall’altro, ragionevolmente, non può escludersi a priori una ditta che intrattenga rapporti con un solo istituto di credito, per cui in tal caso l’offerente non può fare altro che presentare una sola referenza bancaria e la stazione appaltante non può escluderlo dalla gara se, come nella specie, un altro operatore del settore finanziario attesta il possesso di un’adeguata struttura economica-finanziaria che gli consente di far fronte agli impegni conseguenti alla stipula del relativo appalto pubblico, ai sensi di quanto dispone anche l’art. 41, comma 3, d. lgs. n. 163-06.
Pertanto, l’aggiudicataria, avendo presentato una sola referenza bancaria poiché con un solo istituto bancario intrattiene rapporti, nonché un documento emesso dal titolare dell’agenzia di assicurazioni L. e C., già descritto, da ritenersi idoneo a suffragare la capacità economica dell’offerente, non può considerarsi priva di un requisito posto a pena di esclusione dalla legge (art. 41, comma 1 e 3, Codice dei Contratti Pubblici) e dalla lex specialis, con la conseguenza che essa doveva essere ammessa, così come ha correttamente e legittimamente disposto la Stazione appaltante”.

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