Consiglio di Stato, sez. V, 05.05.2016 n. 1809
Secondo la costante giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, le difformità dell’offerta tecnica che rivelano l’inadeguatezza del progetto proposto dall’impresa offerente rispetto ai requisiti minimi previsti dalla stazione appaltante per il contratto da affidare legittimano l’esclusione dalla gara e non già la mera penalizzazione dell’offerta nell’attribuzione del punteggio, perché determinano la mancanza di un elemento essenziale per la formazione dell’accordo necessario per la stipula del contratto (da ultimo: Sez. III, 21 ottobre 2015, n. 4804, 1 luglio 2015, n. 3275; Sez. V, 17 febbraio 2016, n. 633, 23 settembre 2015, n. 4460).
Il collegio condivide ed intende dare continuità a questo orientamento, sottolineando che nell’ambito di un procedimento di manifestazione di volontà contrattuale scandito da fasi predefinite a livello normativo l’esclusione dalla gara di un concorrente per difformità essenziali dell’offerta esprime il dissenso dell’amministrazione rispetto ad un prodotto o servizio giudicato non rispondente alle caratteristiche tecniche minime previste nel progetto o nel capitolato posto a base della selezione. A fronte di ciò, l’amministrazione legittimamente può quindi non riconoscere alcun punteggio all’esito della fase di valutazione tecnica ed escludere l’impresa dalla gara, manifestando il proprio dissenso impeditivo della conclusione del contratto per mancanza nell’oggetto delle qualità attese. (…)
Inoltre, contrariamente a quanto sostiene la Co., tale causa di esclusione non si pone in contrasto con il principio di tassatività sancito dall’art. 46, comma 1-bis, cod. contratti pubblici atteso che tale norma riguarda il mancato rispetto di adempimenti solo documentali o formali o privi, comunque, di una base normativa espressa, e non già l’accertata mancanza dei necessari requisiti dell’offerta che erano stati richiesti per la partecipazione alla gara (in questo senso si è espresso questo Consiglio di Stato, nelle seguenti sentenze: Sez. III, 17 novembre 2015, n. 5261; Sez. V, 17 febbraio 2016, n. 633, citata).
Infine, non è conferente il richiamo al principio di equivalenza delle specifiche tecniche sancito dall’art. 68 cod. contratti pubblici, dal momento che esso presuppone la corrispondenza delle prestazioni offerte dal prodotto offerto e non già un’inidoneità di quest’ultimo rispetto alle specifiche indicate dall’amministrazione e poste a base di gara.
RISORSE CORRELATE
- 1) Offerta – Difformità dal Capitolato che giustificano l’esclusione - Aliud pro alio; 2) Verifica di anomalia - Giustificazioni - Compensazioni tra sottostime e sovrastime - Limiti (art. 83 , art. 97 d.lgs. n. 50/2016)
- Offerta tecnica non conforme alla lex specialis: esclusione del concorrente o semplice penalizzazione nel punteggio?
- Soccorso istruttorio per l'offerta tecnica - Mancanza della dichiarazione di conformità ai CAM - Possibilità (art. 34 , art. 83 d.lgs. n. 50/2016)
- 1) Offerta tecnica peggiorativa - Penalizzazione nel punteggio - Esclusione; 2) Computo metrico - Contenuto essenziale - Livello di dettaglio - Corrisponde al progetto esecutivo (art. 23 , art. 83 d.lgs. n. 50/2016)
- Difformità del prodotto offerto - Mancata esclusione - Impugnazione - Decorrenza termine (art. 29 d.lgs. n. 50/2016 - art. 120 c.p.a.)
- Incompletezza dell'offerta tecnica: quali conseguenze ?
- Offerta tecnica carente di un requisito essenziale - Soccorso istruttorio - Inammissibilità (Art. 46)
- Offerta tecnica gravemente incompleta - Soccorso istruttorio - Inapplicabilità (Art. 46)
- Documentazione dell'offerta tecnica in lingua inglese - Violazione di un obbligo della lex specialis - Non comporta esclusione - Soccorso istruttorio - Applicabilità
- Offerta tecnica - Difformità tra autocertificazione, scheda tecnica e campione del prodotto - Non comporta esclusione - Soccorso istruttorio - Possibilità (Artt. 38, 46)
- 1. Incertezza assoluta sul contenuto dell'offerta tecnica: conseguenze. - 2. Varianti progettuali: criteri guida, presupposti, differenza tra criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e prezzo più basso. - 3. Chiarimenti della Stazione appaltante: funzione e limiti. (Artt. 46, 76)
- Mancata sottoscrizione delle singole pagine dell'offerta tecnica - Non comporta esclusione - Sufficiente la sottoscrizione in calce - Ragioni
- Difformità essenziali nell'offerta tecnica: legittima l'esclusione dalla gara
- Art. 46. Documenti e informazioni complementari -Tassatività delle cause di esclusione