1) Offerta tecnica peggiorativa – Penalizzazione nel punteggio – Esclusione; 2) Computo metrico – Contenuto essenziale – Livello di dettaglio – Corrisponde al progetto esecutivo (art. 23 , art. 83 d.lgs. n. 50/2016)

TAR Lecce, 04.05.2018 n. 760

L’Impresa doveva essere esclusa dalla procedura ad evidenza pubblica per aver formulato un’offerta tecnica peggiorativa rispetto alle prescrizioni tecniche del bando. Per pacifico insegnamento giurisprudenziale “le difformità dell’offerta tecnica che rivelano l’inadeguatezza del progetto proposto dall’impresa offerente rispetto ai requisiti minimi previsti dalla stazione appaltante per il contratto da affidare legittimano l’esclusione dalla gara e non già la lucra penalizzazione dell’offerta nell’attribuzione del punteggio, perché determinano la mancanza dí un elemento essenziale per la formazione dell’accordo necessario per la stipula del contratto (Cons. Stato, Sez. III, 21 ottobre 2015, n. 4804, 1 luglio 2015, n, 3275; Sez. L; 5 maggio 2016, n. 1809, 17 febbraio 2016, n. 633 e 23 settembre 2015, n. 4460). Neppure sussiste in capo all’Amministrazione l’obbligo di esercitare il soccorso istruttorio a fronte di un’offerta tecnica carente, in radice, di un essenziale requisito rilevante ai fni dell’esclusione (ex multis, Cons. Stato, Se-. III, 26 febbraio 2016, n. 801)…” (T.A.R. Marche, Sez. I, 17.11.2017, n. 86).

Il computo metrico offerto in sede di gara rientra a pieno titolo tra gli elementi essenziali dell’offerta, che deve contenere, con la massima precisione, ogni lavorazione e fornitura offerta e i relativi elementi identificativi (dimensioni, quantità, etc.) con il medesimo grado di dettaglio che il Legislatore ha accordato per la redazione del progetto esecutivo che, a mente dell’art. 23, comma 8, del D. Lgs. 50/2016, “…deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione…”.