1) Offerta – Difformità dal Capitolato che giustificano l’esclusione – Aliud pro alio; 2) Verifica di anomalia – Giustificazioni – Compensazioni tra sottostime e sovrastime – Limiti (art. 83 , art. 97 d.lgs. n. 50/2016)

TAR Bari, 18.11.2019 n. 1513

1) In linea generale, la giurisprudenza ha osservato che l’offerta dev’essere conforme alle caratteristiche tecniche previste nel capitolato di gara per i beni da fornire sin dal principio, a meno che le difformità, anche parziali, si risolvano in un aliud pro alio che giustifichi l’esclusione dalla selezione (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 26 gennaio 2018, n. 565; id., sez. V, 5 maggio 2016, n. 1818; id., sez. V, 5 maggio 2016, n. 1809; id., sez. V, 28 giugno 2011, 3877).

2) Il corretto svolgimento del procedimento presuppone sì l’immodificabilità dell’offerta, ma la sicura modificabilità delle giustificazioni, nonché l’ammissibilità di giustificazioni sopravvenute e di compensazioni tra sottostime e sovrastime, purché l’offerta risulti nel suo complesso affidabile al momento dell’aggiudicazione e a tale momento dia garanzia di una seria esecuzione del contratto (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 22 marzo 2013, n. 1633; 23 luglio 2012, n. 4206; sez. V, 20 febbraio 2012, n. 875; sez. VI, 24 agosto 2011, n. 4801; 21 maggio 2009, n. 3146; ANAC delibera n. 672 del 14 giugno 2017). Di conseguenza, i costi medi della manodopera, indicati nelle tabelle ministeriali, non possono essere assunti quale parametro assoluto ed inderogabile, a questi dovendo, piuttosto, attribuirsi una funzione indicativa, suscettibile di scostamento in relazione a valutazioni statistiche ed analisi aziendali che possano ragionevolmente deporre per la sostenibilità dell’offerta.

[rif. art. 83 e art. 97 d.lgs. 50/2016]

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