Oneri di sicurezza aziendale negli appalti esclusi (Art. 86)

admin-seaConsiglio di Stato, sez. III, 28.09.2015 n. 4537
(sentenza integrale)

“Si fa questione della ammissione a gara della concorrente che non abbia indicato specificamente nella propria offerta gli oneri per la sicurezza aziendale.
Nel caso in esame si tratta di gara per l’affidamento di servizi “sanitari e sociali”, ricompresi tra i servizi di cui all’all. II B del D.Lgs. n. 163/2006, per i quali, ai sensi dell’art. 20 del citato D.Lgs. n.163/2006, trovano applicazione solo alcune norme dello stesso codice dei contratti specificamente richiamate, tra le quali non figurano gli artt. 86, commi 3 bis e 3 ter, e 87, comma 4, concernenti l’obbligo di specificazione dei costi di sicurezza interni afferenti alla prestazione.
La norma in questione non può essere diversamente interpretata a seconda del valore economico dell’affidamento, stante il suo chiaro tenore letterale.
Neppure può ritenersi che l’art. 86, comma 3 bis, e l’art. 87, comma 4, del d.lgs. n. 163/2006 abbiano un generale valore immediatamente precettivo e siano idonee ad eterointegrare automaticamente le regole della singola gara ai sensi dell’art. 1374 c.c., con conseguente l’esclusione dalla gara del concorrente che non le osservi per incompletezza della offerta, senza tenere conto delle “esclusioni” dalla normativa dettate per alcune categorie di contratti.
Il che non significa disconoscere la finalità delle norme in questione e rinunciare alla tutela di diritti e valori a favore dei lavoratori di rango costituzionale.
La giurisprudenza di questa Sezione, alla quale il Collegio aderisce, ha affermato che nelle gare aventi ad oggetto servizi esclusi dall’applicazione del Codice dei contratti pubblici (all. II B — servizi sanitari e sociali), la mancanza nel bando di una previsione specifica non esenta i concorrenti dal dovere di indicare gli oneri della sicurezza aziendale e dall’osservare le norme in materia di sicurezza sul lavoro, ma comporta soltanto che, ove la stazione appaltante non si sia autovincolata nella legge di gara ad osservare la disciplina di dettaglio dettata dagli artt. 86 commi 3-bis e 3-ter e 87 comma 4, del Codice dei contratti pubblici, il concorrente, che non abbia indicato i suddetti oneri della sicurezza nella propria offerta, deve essere chiamato a specificarli successivamente, nell’ambito della fase di verifica della congruità dell’offerta stessa, all’evidente scopo di consentire alla stazione appaltante di adempiere al suo onere (che sussiste anche al di fuori del procedimento di verifica delle offerte anomale) di verificare il rispetto di norme inderogabili a tutela dei fondamentali interessi dei lavoratori in relazione all’entità ed alle caratteristiche del servizio (Consiglio di Stato, sez. III, 08/07/2014, n. 3484; 21.1.2014, n. 280; 18.10.2013, n. 5070)”.

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