Offerta economica pari a zero: conseguenze

Cons. Stato, sez. III, 13.05.2015 n. 2400
(sentenza integrale)
“Il Collegio non può dunque che condividere le argomentazioni del primo Giudice circa l’inutilizzabilità della formula sopra indicata in caso di migliore offerta pari a zero, che equivale a mancata offerta economica e che, pur in mancanza di preclusione espressa nella lex specialis di gara, in conformità al disposto dell’art. 46, co. 1-bis, del codice dei contratti ( introdotto dall’art. 4, co. 2, lett. d, del d.l. 13 maggio 2011 n. 70 conv. con l. n. 106 del 2011 ), realizza il difetto non già di una voce di prezzo, ma di un elemento essenziale dell’offerta economica per come strutturata dalla stazione appaltante, la cui essenzialità è resa specificamente manifesta proprio dall’approntamento della formula matematica di valutazione ( Cons. St., III, 15 gennaio 2013, n. 177 ), rimasto anch’esso in oppugnato in primo grado con eventuale ricorso incidentale, che avrebbe potuto far valere l’illegittimità della formula stessa , nella misura in cui esclude la ammissibilità e la valutazione di un’offerta pari a zero.”

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