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Commissione giudicatrice : coincidenza dei coefficienti assegnati dai Commissari per ciascun criterio di valutazione (art. 93 d.lgs. 36/2023)

Consiglio di Stato, sez. III, 10.02.2026 n. 1053

Da questo angolo prospettico, ritiene il Collegio che la stazione appaltante abbia rispettato, in concreto, i principi fissati dalla giurisprudenza in materia, secondo cui “le valutazioni espresse dai singoli commissari, nella forma del coefficiente numerico non comparativo, possano ritenersi assorbite nella decisione collegiale finale, in assenza di una disposizione che ne imponga l’autonoma verbalizzazione, mentre per il confronto a coppie la manifestazione della preferenza è e deve essere anzitutto in una prima fase individuale, nel senso sopra precisato, e in quanto tale individualmente espressa e risultante dalla verbalizzazione” (Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, 14 dicembre 2022, n. 16).
La medesima decisione ha altresì fissato nel dettaglio i principi concernenti la valutazione delle offerte tecniche da parte della Commissione di gara, stabilendo che è fisiologica e ammissibile la “discussione e del confronto, in quanto aventi una funzione arricchente, capace di mettere in relazione dialettica competenze e professionalità diverse, potendo giungere tale confronto a mettere a fuoco la bontà complessiva delle singole opzioni e prefigurando, secondo le varie angolazioni, le informazioni presupposto di valutazione delle caratteristiche-parametri che giustificano, per così dire in senso assoluto, queste varie opinioni”, restando tuttavia “fermo il principio che il commissario deve esprimere il grado di preferenza o i coefficienti numerici in base al proprio personale convincimento, senza che la discussione collegiale precostituisca ex ante il contenuto e persino la graduazione delle singole, molteplici, preferenze.”
Nella stessa direttrice si è sviluppata la giurisprudenza della Sezione, dalla quale il Collegio non vede motivi per discostarsi, secondo cui “il fatto – oggettivamente desumibile dalla costante coincidenza dei coefficienti assegnati da ciascun commissario alle offerte presentate in relazione a ciascun criterio di valutazione – che l’assegnazione dei coefficienti individuali abbia costituito il frutto del consenso raggiunto in ordine agli stessi in seno al collegio non esclude l’imputabilità degli stessi ai singoli commissari, quale espressione della propria valutazione tecnico-discrezionale circa il merito qualitativo delle offerte, ben potendo il dibattito collegiale assolvere alla funzione di omogeneizzare punti di vista in partenza potenzialmente divergenti: trattasi, in effetti, di una mera modalità di formazione del giudizio proprio di ogni singolo commissario, caratterizzata dalla sua maturazione in forma non isolata, ma attraverso il confronto e la ponderazione di prospettive individuali, tesa alla ricerca di una posizione prevalente o comunque comune.” (Consiglio di Stato, sezione III, 10 febbraio 2025, n. 1012, che richiama Consiglio di Stato, sezione III, 4 ottobre 2024, n. 8003).
Più nel dettaglio, è stato stabilito che “la necessità di superare le posizioni individuali attraverso la loro sintesi mediante un giudizio unitario costituisce la caratteristica propria del procedimento decisionale di tipo collegiale, senza che le diverse modalità attuative del suo principio animatore – a seconda, cioè, che consistano nel confronto tra i commissari collocato a monte dell’assegnazione dei coefficienti individuali ovvero nella successiva trasformazione aritmetica dei coefficienti assegnati isolatamente – ne alterino il funzionamento di fondo o la finalità ad esso sottesa”, atteso che “il criterio della media dei coefficienti individuali è previsto dalla lex specialis quale meccanismo di sintesi dei giudizi dei commissari di tipo meramente eventuale, nell’ipotesi in cui la dialettica collegiale non abbia consentito l’armonizzazione dei giudizi individuali e dei relativi coefficienti, senza che la sua effettiva applicazione, in ragione della uniformità degli stessi scaturente dal preventivo confronto collegiale, possa essere addotta ad indice patologico di formazione della valutazione qualitativa delle offerte tecniche.”
Né si può ritenere che la coincidenza di valutazioni per larga parte (856) da parte dei commissari sia di per sé indice di illegittimità dell’attività del seggio di gara, proprio perché “la mancanza della “fase di valutazione autonoma”… non può essere automaticamente desunta, sulla scorta di un procedimento logico “a ritroso”, dal risultato uniforme (all’interno della Commissione di gara) della valutazione delle offerte, non essendo questo univocamente indicativo, per quanto fin qui detto, del fatto che i coefficienti attribuiti non siano espressivi dell’opinione maturata da ciascun componente della medesima Commissione, sebbene all’esito del confronto interno al collegio” (Consiglio di Stato, sezione III, 4 ottobre 2024, n. 8003).
Nella medesima prospettiva, atteso che risulta che la Commissione si sia mossa nel rispetto delle regole di gara applicando il criterio dei coefficienti individuali e procedendo successivamente al meccanismo di sintesi dei giudizi quando i giudizi individuali e i relativi coefficienti non sono risultati coincidenti, non sarebbe logico imporre ai commissari l’obbligo di esplicitare la differenziazione delle loro valutazioni quando queste convergono, anche perché – e il rilievo non è di poco momento – nel caso di specie la ricorrente in primo grado non ha mosso contestazioni di merito.
In conclusione, l’appello principale è fondato e va accolto e, in riforma della sentenza impugnata, va respinto il ricorso di primo grado.

Punteggio espresso in termini numerici : quando costituisce sufficiente motivazione

TAR Lecce, 14.01.2026 n. 56

Innanzi tutto, si osserva che, nel caso di specie, l’attribuzione del voto numerico è idonea a soddisfare l’obbligo motivazionale gravante sull’Amministrazione, dal momento che il giudizio espresso in termini numerici si correla a una griglia di criteri puntuale e dettagliata e a una scala di valutazione che si sviluppa secondo parametri progressivi e analitici: “Nelle gare pubbliche, il punteggio numerico attribuito agli elementi di valutazione dell’offerta costituisce di per sé una motivazione sufficiente, a condizione che i criteri secondo i quali la commissione di gara deve esprimere la propria valutazione siano definiti con chiarezza e adeguatamente dettagliati” (Consiglio di Stato, Sez. V, 3.2.2025, n. 839).
Le censure articolate dalla ricorrente al fine di contestare l’operato della Commissione giudicatrice non possono essere condivise, dal momento che le relative doglianze si sovrappongono al giudizio espresso dalla stessa Commissione, senza che emergano concreti profili di irragionevolezza e illogicità dei punteggi numerici assegnati all’aggiudicataria: “La valutazione delle offerte tecniche, effettuata dalla Commissione attraverso l’espressione di giudizi e l’attribuzione di punteggi, a fronte dei criteri valutativi previsti dal bando di gara, costituisce apprezzamento connotato da chiara discrezionalità tecnica sì da rendere detta valutazione non sindacabile salvo che sia affetta da manifesta illogicità” (Consiglio di Stato, Sez. V, 23.9.2025, n. 7458).

Commissione giudicatrice e brevità del tempo impiegato per valutazione offerte (art. 93 d.lgs. 36/2023)

Consiglio di Stato, sez. III, 05.12.2025 n. 9627

Ha inoltre evidenziato il T.A.R. che, secondo la giurisprudenza, “la brevità del tempo impiegato per la valutazione di un’offerta può dipendere da molteplici fattori quali, ad esempio, le particolari doti, anche di sintesi, dei commissari, l’efficienza nell’organizzazione dei lavori della commissione, l’utilizzo di modelli precompilati, la rilevazione ictu oculi delle peculiari caratteristiche delle offerte presentate; ne segue quale logica conseguenza che la parte non può limitarsi – come nel caso di specie – a contestare la brevità del tempo impiegato dalla commissione per esaminare l’offerta, così come i giustificativi prodotti dagli operatori in sede di verifica di anomalia, ma deve necessariamente accompagnare tale contestazione con più significative censure sul risultato finale della valutazione della commissione (Consiglio di Stato sez. III, 25 luglio 2024, n.6720; Consiglio di Stato, sez. V, 22 gennaio 2015, n. 255; V, 28 luglio 2014, n. 3998; IV, 23 marzo 2011, n. 1871; Consiglio di Stato, sez. V, 21 febbraio 2020, n. 1323)”.
Per quanto riguarda, infine, la sottoscrizione non contestuale del verbale, ha osservato il giudice di primo grado che essa “non può inficiare la procedura di gara, dal momento che, così come verbalizzato, ciò trova la sua ragione nel fatto che la seduta di gara si è svolta da remoto via Microsoft Teams”.
(…)
18.3 Il motivo, ad avviso del Collegio, non pone in evidenza ragioni sufficienti alla riforma in parte qua della sentenza appellata: ciò non senza aver prima evidenziato che nessuna specifica censura è stata formulata dalla parte appellante con riguardo al passaggio motivazionale della stessa con il quale, dopo aver enucleato, sulla base della pregressa giurisprudenza, i molteplici fattori che possono giustificare la brevità del tempo impiegato per la valutazione delle offerte, il giudice di primo grado ha sottolineato la necessità che la relativa contestazione sia accompagnata da “più significative censure sul risultato finale della valutazione della commissione”.
18.4. Ciò evidenziato, deve premettersi che l’intera costruzione argomentativa sulla quale il motivo in esame si regge è proiettata verso la dimostrazione del deficit di collegialità che avrebbe contraddistinto le operazioni di valutazione delle offerte tecniche condotte dalla Commissione di gara.
Deve in senso contrario osservarsi che sono molteplici le modalità organizzative che i commissari possono applicare al fine di conciliare il carattere collegiale dei lavori con l’esigenza di celerità degli stessi: tra esse, la lettura individuale e ripartita degli elaborati costitutivi delle offerte tecniche, seguita dalla condivisione dei risultati sintetici dell’esame in tal modo condotto e dei punteggi proposti.
18.5. Peraltro, è ragionevole ritenere che, come rilevato dal T.A.R., alla razionalizzazione dei tempi di esame e valutazione delle offerte abbia concorso la sovrapponibilità delle stesse: sovrapponibilità che, deve aggiungersi, ha presumibilmente riguardato non solo le offerte presentate dalle imprese che hanno concorso all’aggiudicazione dei Lotti nn. 6 e 7, ma anche quelle presentate per tutti gli altri lotti, consentendo alla Commissione di gara, via via che le operazioni valutative procedevano, di acquisire elementi conoscitivi e perfezionare parametri di giudizio tali da velocizzare le proprie attività.

Commissione giudicatrice può avvalersi di soggetti esterni (art. 93 d.lgs. 36/2023)

Consiglio di Stato, sez. V, 30.10.2025 n. 8428

Con riferimento alla dedotta inidoneità tecnica della commissione per aver ricorso a professionisti esterni, affidando loro un giudizio circa la fattibilità delle proposte, non risulta persuasivo l’argomento formulato dall’appellante volto a censurare non già l’incompetenza dei singoli commissari, bensì la commissione nel suo plenum. Nel caso di specie, la stazione appaltante richiedeva un approfondimento tecnico al Politecnico di Torino domandando puntualmente di verificare la concreta fattibilità dell’offerta tecnica di due operatori economici, i quali proponevano una contrazione dei tempi di esecuzione superiore al 50%, e la compatibilità di tale offerta con lo specifico contesto dell’appalto. Secondo l’odierna appellante, ciò sarebbe indice di una generale incompetenza della commissione, costretta a rivolgersi all’esterno per assolvere il proprio compito.
Tuttavia, occorre considerare che nella vicenda in parola non può ritenersi sussistente una “esternalizzazione” della funzione di valutazione delle offerte, bensì un ausilio limitato a quesiti specifici e puntuali, inerenti non già all’attribuzione dei punteggi, ma finalizzati a porre in luce eventuali criticità ed eventualmente rimetterle alla valutazione della stessa commissione. Il giudizio finale, infatti, non è stato affatto demandato ad un organo esterno ed estraneo alla procedura, come erroneamente sostenuto dall’appellante, posto che in concreto è stata la commissione di gara, anche in sede di rivalutazione finale, ad attribuire i punteggi alla luce delle risultanze del parere espresso dal Politecnico. Il giudice di primo grado, invero, ha correttamente ritenuto che “non è stata in alcun modo demandata agli ausiliari l’attribuzione di punteggi; agli esperti sono stati formulati puntuali quesiti e le risposte contengono oggettive descrizioni di elementi tecnici e dei rispettivi “pro e contro”, rimettendo ogni valutazione (sia in termini, ovviamente, di punteggio, che di complessiva valorizzazione) alla commissione” (cfr. sentenza appellata).
Peraltro, in sede di rivalutazione dei suddetti punteggi, la commissione giudicatrice esercitava un potere discrezionale proprio, non vincolato da quanto espresso dai professionisti, ben potendo discostarsene. Pertanto, per tutto l’arco della procedura la commissione è rimasta l’unica titolare di tale potere, conservando la propria discrezionalità sul punto.
Non può ritenersi, dunque, che la richiesta di un parere specialistico ab externo sia dipesa da un vizio di incompetenza della commissione nel suo plenum, ovvero da un’inadeguatezza della stessa, per effetto della quale questa non sarebbe stata in grado di esprimere un giudizio autonomo sulle proposte dei concorrenti. Né può ravvisarsi che la commissione abbia “abdicato” al proprio ruolo, ben potendo considerarsi, invece, che il parere degli specialisti abbia meramente supportato le attività di valutazione compiute dalla stessa.
Ciò che è stato demandato a soggetti esterni, invero, non è stato altro che un approfondimento tecnico in relazione alla compatibilità delle soluzioni proposte dalle offerenti rispetto alla fattibilità e alla sicurezza dell’appalto. Ciò, al fine di meglio valutare possibili elementi di criticità, già emersi in sede di valutazione delle offerte, fermo restando che le relazioni predisposte dagli esperti erano prive di qualsivoglia valenza decisoria e che l’attività propriamente valutativa, così come la conseguente rivalutazione dei punteggi, è avvenuta in autonomia ad opera dei soli componenti della commissione.
Peraltro, non risultava preclusa alla commissione di gara la possibilità di avvalersi dell’ausilio istruttorio di esperti esterni, posto che, come correttamente ritenuto dal giudice di prime cure, «l’art. 12.2 del disciplinare, avente ad oggetto lo “scrutinio tecnico” dell’offerta prevedeva che: “la stazione appaltante si riserva la facoltà di nominare una segreteria con funzioni di assistenza alla commissione giudicatrice nell’attività di verifica ed analisi della documentazione tecnica”» (cfr. sentenza appellata).
La stessa giurisprudenza amministrativa è pacifica nell’ammettere che la commissione giudicatrice, in presenza di puntuali esigenze tecniche, si possa avvalere di approfondimenti da parte di soggetti terzi, estranei rispetto alla commissione stessa. Al riguardo, “è appena il caso di osservare come una commissione di gara ben possa avvalersi di consulenze esterne per meglio poter valutare elementi di ipotizzabile criticità, anche nel corso di un procedimento già avviato” (cfr. Cons. Stato, VI, 5 aprile 2012, n. 2026). Tale circostanza non può di per sé costituire causa di illegittimità della procedura, dovendo piuttosto aversi riguardo alla complessità dell’offerta e alla delicatezza delle valutazioni da svolgere, che ben potrebbero giustificare il ricorso a pareri specialistici (cfr. Cons. Stato, V, 18 dicembre 2023, n. 10889; Cons. Stato, III, 15 gennaio 2016, n. 112). Qualora l’apporto di esperti esterni risulti necessario alla luce della complessità dell’appalto, quest’ultimo non è allora inibito alla commissione, risultando invece “essenziale che l’attribuzione dei punteggi avvenga da parte dei soli componenti la commissione in seduta plenaria della stessa” (cfr. Cons. Stato, III, 15 gennaio 2016, n. 112).
Nel complesso, dunque, per la consolidata giurisprudenza amministrativa l’apporto tecnico esterno costituisce un mero ausilio alla commissione e si inserisce nell’ambito di un più complesso processo valutativo condotto dalla stessa in autonomia. Circostanza, quest’ultima, invero avveratasi nel caso di specie.

Commissione giudicatrice – Punteggio identico e decisione concordata e collegiale – Illegittimità (art. 93 d.lgs. 36/2023)

TAR Milano, 12.06.2025 n. 2169

Dalla tabella predetta risulta che:
i) sono state compiute 858 operazioni di valutazione che hanno riguardato tutti i sub-criteri dei tre lotti e che sono essere stati attribuiti nel complesso 2574 coefficienti da parti dei tre Commissari (858 x 3);
ii) soltanto in relazione alla valutazione di due sub-criteri (“Verrà valutato l’efficientamento delle unità lavorative impiegate, si chiede di indicare il numero degli addetti e la relativa qualifica, il monte ore complessivo offerto nonché di illustrare la procedura di gestione delle sostituzioni a garanzia della continuità del servizio” e “Verranno valutate nel complesso la tipologia ed il numero di attrezzature e macchinari che si intendono utilizzare, eventualmente suddivisi per ciascun Ente …”) per ogni lotto e con riguardo al solo operatore -OMISSIS-, uno solo dei Commissari ha attribuito un coefficiente diverso dagli altri componenti della Commissione, per un totale di 6 valutazioni.
Ne consegue che rispetto a 858 operazioni di valutazione, i tre membri della Commissione hanno attribuito un medesimo coefficiente in relazione al considerevole numero di 852 operazioni di valutazione (858 – 6).
La giurisprudenza non esclude che ciascun Commissario possa esprimere il suo giudizio all’esito di un confronto preventivo con gli altri componenti della Commissione (Consiglio di Stato, Sez. III, n. 1012/2025).
Tuttavia, nel caso di specie non sembra che i giudizi che i singoli Commissari erano chiamati ad esprimere in autonomia e in via discrezionale sia stati preceduti da un ordinario confronto collegiale e ciò sia perché non vi è evidenza di un simile confronto e sia perché il numero di operazioni di giudizio identiche tra loro porta ragionevolmente ad affermare che sia mancata proprio la fase in cui ogni membro della Commissione era chiamato ad esprimere la propria valutazione singolarmente e in autonomia.
L’identità dei giudizi riscontrata nel caso di specie è un indizio idoneo a far presumere, secondo la regola probatoria “più probabile che non” e in mancanza di elementi di prova contraria, che vi sia stata una preventiva decisione concordata sull’attribuzione dei punteggi.
L’elevato numero dei giudizi identici porta a ritenere che i membri della Commissione hanno infatti deciso l’attribuzione dei coefficienti in modo collegiale, stabilendo cioè in anticipo e in modo condiviso (sia pur a maggioranza) quale fosse il coefficiente medio da attribuire al singolo sub-criterio di valutazione. Soltanto dopo la decisione collegiale, la Commissione, partendo dal coefficiente medio stabilito ex ante per il sub-criterio, ha poi riportato i singoli coefficienti di competenza di ogni membro (nel rispetto del coefficiente medio) distribuendoli nelle caselle di valutazione in corrispondenza ai vari sub-criteri.
In questo modo, risulta falsata la regola di gara cristallizzata nell’art. 21 del Disciplinare che aveva imposto due fasi autonome e distinte nell’attribuzione dei punteggi, escludendo in via espressa che la valutazione dei sub-criteri avvenisse in via collegiale, affidandola invece unicamente alla valutazione individuale dei membri della Commissione che doveva compiersi nella prima fase.

Commissari di gara e rotazione (art. 93 del d.lgs. 36/2023)

TAR Cagliari, 25.02.2025 n. 153

Ciò chiarito, deve essere esaminato il motivo con cui la ricorrente, in dichiarato subordine, ha domandato la caducazione dell’intera procedura di gara in ragione della mancata applicazione del principio di rotazione dei commissari.
Sul punto, è sufficiente osservare come tale principio non possa ritenersi violato in virtù del fatto che il Commissario esterno (ossia il geom. -OMISSIS-) abbia contemporaneamente fatto parte di una diversa commissione di gara, operante nell’ambito di una procedura bandita da una diversa Stazione appaltante. Invero, il principio di rotazione ha il suo ambito di applicazione con riferimento alla composizione delle Commissioni di gara da parte della stessa Stazione appaltante e non vi sono ragioni, a parte la mera affermazione di principio della ricorrente, per ritenere nel caso concreto vi sia stata una violazione della par condicio dei concorrenti, o che la mera identità del Commissario esterno abbia alterato gli esiti di procedure diverse, bandite da diverse Amministrazioni e aggiudicate in favore di operatori economici distinti.
Ne consegue, l’infondatezza anche di tale motivo di impugnazione.

Commissione giudicatrice – Mancata esplicitazione dei voti attribuiti ai concorrenti – Conseguenze (art. 15 , art. 93 d.lgs. 36/2023)

TAR Catania, 20.12.2024 n. 4199

Contrariamente a quanto paventato dalla parte ricorrente le ragioni del ritiro degli atti di gara, disposto in conseguenza della mancata loro approvazione da parte del RUP, sono evincibili dall’impugnato provvedimento n. 1677 del 16.07.2024 del Direttore generale del Policlinico resistente.
La Commissione valutatrice, invero, secondo quanto emerso dagli atti della procedura, non avrebbe rispettato, in maniera pedissequa, quanto previsto al richiamato punto 3.1.2 del capitolato speciale, rifiutandosi ex post di meglio esplicitare le ragioni poste alle base dei voti assegnati ai singoli criteri di valutazione che, tra l’altro, risultano essere identici per tutte le offerte tecniche esaminate.
La lex specialis, nello specifico, prevedeva espressamente che la Commissione avrebbe dovuto esternare i voti attribuiti da ciascun Commissario avuto riguardo ad ogni criterio valutato, per poi compendiare il tutto in un voto complessivo risultante dalla media aritmetica delle singole valutazioni.
La circostanza che la Commissione avrebbe votato all’unanimità per ciascuna voce indicata nel capitolato risulta essere stata esternata solo ex post e previa sollecitazione del RUP, non essendovi traccia di ciò nei verbali con cui è stato dato atto della valutazione delle offerte tecniche.
Da ciò è dipesa l’ulteriore richiesta del RUP di voler relazionare, in maniera compiuta, in merito ai punteggi attribuiti a ciascuna offerta, nell’evidente tentativo di far trasparire le ragioni di una valutazione, non solo, e non tanto, non conforme alla lex specialis, ma anche e, soprattutto, si ripete, anomala nella parte in cui per tutti i sottocriteri i Commissari abbiano deciso di assegnare il medesimo voto alle offerte tecniche presentate dagli operatori economici, ritenendole del tutto identiche e non meritevoli di alcuna differenziazione, neppure in minima parte.
La risposta negativa della Commissione nel fornire i richiesti giustificativi è stata considerata dal RUP come un momento di rottura non sanabile del rapporto di fiducia intercorrente tra stazione appaltante e Commissione, con successiva proposta di revoca degli atti di gara.
Nessun difetto di motivazione risulta essere ravvisabile nel caso di specie, dovendosi precisare come la nota del RUP oggetto di ostensione previo ordine istruttorio di questa Sezione, così come richiamata nel provvedimento di revoca impugnato, non aggiunge nulla di più rispetto alla ricostruzione così come in precedenza effettuata.

Commissione giudicatrice : formalità attribuzione punteggi e verbalizzazione

Consiglio di Stato, sez. III, 06.12.2024 n. 9817

Disciplinare di gara prevedeva un sistema di valutazione analogamente conformato (“con riferimento alla offerta qualitativa, ogni elemento di valutazione sarà valutato da ciascun commissario, il quale attribuisce il punteggio, espresso con due cifre decimali”; “una volta che ciascun commissario avrà attribuito il coefficiente a ciascun concorrente per ogni subcriterio, sarà calcolata la media dei coefficienti attribuiti”; “Il valore così ottenuto […] sarà moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile in relazione ai subcriteri”), ha affermato il Collegio che “trova qui applicazione il principio, affermato da consolidata giurisprudenza di questo Consiglio di Stato (maturata anche in casi analoghi, in cui cioè il punteggio finale nasceva dalla media dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari), per cui “in assenza di un espresso obbligo di specifica verbalizzazione imposto dal disciplinare di gara, non vi è ragione per derogare dal principio generale secondo il quale gli apprezzamenti dei commissari sono destinati ad essere assorbiti nella decisione collegiale finale, costituente momento di sintesi della comparazione e composizione dei giudizi individuali; mentre la separata enunciazione dei punteggi attribuiti dai singoli Commissari assume valore di formalità interna relativa ai lavori della Commissione esaminatrice – i cui giudizi, ai fini della verbalizzazione e della pubblicità esterna, sono sufficientemente documentati con la sola attribuzione del voto complessivo finale (Cons. Stato, sez. V, 8.9.2015, n. 4209 e sez. IV, 16.2.2012, n. 810)” (Cons. Stato, III, 13 ottobre 2017, n. 4772; V, 14 febbraio 2018, n. 952; III, 9 dicembre 2020, n. 7787; cfr. anche Id., 1 febbraio 2023, n. 1120; Ad. plen., 14 dicembre 2022, n. 16, spec. sub par. 32 e massima subc), in cui si afferma come “le valutazioni espresse dai singoli commissari, nella forma del coefficiente numerico non comparativo, possano ritenersi assorbite nella decisione collegiale finale, in assenza di una disposizione che ne imponga l’autonoma verbalizzazione”)” (Consiglio di Stato, Sez. V, 8 gennaio 2024, n. 265).

Nomina di nuova Commissione giudicatrice : quando è necessaria

Consiglio di Stato, sez. VII, 25.11.2024 n. 9424

5.La giurisprudenza amministrativa ha differentemente risolto la questione della sussistenza in capo all’amministrazione, soccombente in un precedente giudizio di cognizione conclusosi con l’annullamento degli atti (afferenti ad una procedura selettiva) compiuti da una precedente Commissione, del potere discrezionale di nominare, per la fase di riedizione del potere, una nuova Commissione giudicatrice.
In particolare, secondo un primo indirizzo esegetico, il diritto positivo non contemplerebbe “salve disposizioni speciali, la regola per cui la rinnovazione dell’attività debba essere compiuta da altro collegio, salvo che il vizio non riguardi proprio la composizione della Commissione. Non è dunque evincibile nell’ordinamento un principio generale per cui, a seguito dell’annullamento giurisdizionale di atti si debba procedere, per ciò solo, al mutamento del titolare dell’organo che li abbia adottati al fine della loro rinnovazione” (Consiglio di Stato, sez. V, 4 novembre 2019, n. 7495).
Al riguardo, si sostiene, infatti che:
– il principio in esame è pure ribadito nella materia dei procedimenti di gara, in cui, a soluzione di dubbi interpretativi sul punto sorti, è stato previsto (art. 77, comma 11, del d.lgs. n. 50 del 2016) che, in caso di rinnovazione del procedimento a seguito di annullamento dell’aggiudicazione o dell’esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima Commissione, fatto salvo il caso in cui l’annullamento sia derivato proprio da un vizio nella composizione della Commissione stessa;
– la ratio sottesa a tale soluzione è, in analisi ultima, quella per cui la garanzia di imparzialità scaturisce dalla qualità di pubblici ufficiali dei commissari, i quali, nello svolgimento della loro attività, sono tenuti ad operare nel rispetto dei principi dell’ordinamento e sono responsabili di eventuali danni arrecati al candidato o all’Amministrazione per la quale operano;
– né potrebbe argomentarsi diversamente invocando le cause di incompatibilità di cui all’art. 51 c.p.c., tenuto conto che “l’interesse nella causa” deve essere personale e concreto, mentre un obbligo di astensione “per grave inimicizia” sorgerebbe solo quando tale inimicizia sia reciproca ed originata da rapporti privati, non potendo essere integrata neppure dalla contrapposizione riconducibile alla qualità di parti nell’ambito di un processo (amministrativo) originato dallo svolgimento della procedura selettiva in contestazione, dovendo preesistere, normalmente, allo svolgimento dell’attività valutativo/decisionale, cioè configurarsi come autonomamente insorta da rapporti interpersonali legati a vicende della vita estranee alle funzioni esercitate dai decidenti.
6. Secondo un indirizzo parzialmente divergente, in sede di riedizione del potere dovrebbe essere riservato un margine di discrezionalità in capo all’Amministrazione procedente, con la precisazione, tuttavia, che “non ogni errore procedimentale comporta la necessità di rinnovare la commissione, in quanto tale scelta costituisce, piuttosto, una sorta di «extrema ratio», alla quale ricorrere solo in caso di dimostrata necessità, anche in termini di rispetto del principio di non aggravamento del procedimento” (Consiglio di Stato, sez. VI, 5 aprile 2019, n. 2238).
Si sostiene, infatti, che, anche al di fuori delle ipotesi in cui il vizio riscontrato in sede giurisdizionale non afferisca alla composizione della Commissione procedente, la rimozione della Commissione è comunque giustificata quando il suo operato abbia ingenerato dubbi sulla sua capacità di operare con l’indispensabile trasparenza, secondo una valutazione pertanto rientrante nella sfera di valutazioni di opportunità dell’Amministrazione interessata.
In talune ipotesi, questo Consiglio ha pure ritenuto che “nel caso in cui il giudicato richieda il rinnovo di una procedura concorsuale, è di regola preferibile che la commissione sia riconvocata in diversa composizione, tutte le volte in cui il vizio ravvisato dal giudicato attenga proprio alle operazioni di giudizio della commissione stessa” (Consiglio di Stato, sez. VI, 5 luglio 2017, n. 3307).
La sostituzione della Commissione di concorso in seguito all’annullamento giurisdizionale dei suoi atti non si fonderebbe, comunque, sull’applicazione necessaria di un preciso comando legislativo, ma comporterebbe la valutazione discrezionale delle circostanze che hanno portato all’annullamento dei relativi atti, confermandosi, quindi, il potere discrezionale dell’Amministrazione di decidere, nella fase di riedizione del potere, l’eventuale sostituzione dei Commissari precedentemente nominati.
7. Tanto premesso, fermo restando che la sentenza di annullamento non ha fatto alcun riferimento alla necessità di nomina di una nuova commissione, il primo Giudice ha adottato una soluzione corretta, coerente con il principio di conservazione dei valori giuridici e rispettosa del generale potere di riesame di cui comunque è attributaria l’Amministrazione procedente.
In particolare il giudicato di annullamento relativo agli atti della procedura abilitativa non riguardava vizi afferenti alla composizione dell’organo valutativo (nel qual caso si sarebbe imposto l’annullamento, altresì, dello stesso atto di nomina della commissione, con conseguente necessità di adottare, nella fase di riedizione del potere, un nuovo provvedimento di nomina, idoneo a costituire un organo valutativo in diversa composizione) e non recava un espresso comando – in funzione conformativa dell’attività di riedizione del potere – volto ad imporre la sostituzione della commissione precedentemente nominata, sicché l’amministrazione era titolare del potere discrezionale di riesaminare l’atto di nomina della commissione ai fini della sua sostituzione, valutate le circostanze del caso concreto.
Una tale soluzione, peraltro, non potrebbe ritenersi incompatibile con le garanzie di imparzialità dell’azione amministrativa, scaturenti dalla qualità di pubblici ufficiali dei commissari, i quali, nello svolgimento della loro attività – anche di rinnovazione di pregresse operazioni valutative già annullate in giudizio – sono tenuti ad operare nel rispetto dei principi dell’ordinamento e sono responsabili di eventuali danni arrecati al candidato o all’Amministrazione per la quale operano.
A conforto di tale soluzione si osservi come il dettato dell’art. 77, comma 11, del d.lgs. n. 50 del 2016, in cui il legislatore ha avvertito l’esigenza di precludere la sostituzione della Commissione giudicatrice in caso di rinnovo del procedimento di gara -a seguito dell’annullamento dell’aggiudicazione o dell’esclusione di taluno dei concorrenti e fatto salvo il caso in cui l’annullamento sia derivato da un vizio nella composizione della commissione (la stessa previsione è stata inserita nell’art. 93 del nuovo Codice dei contratti pubblici) dimostra che, quando tale esigenza è stata avvertita, il legislatore ha provveduto espressamente, escludendo, in relazione ad una particolare materia, l’esercizio di un tale potere discrezionale nella fase successiva alla sentenza di annullamento.
Per tutte le altre ipotesi non espressamente contemplate, dunque, deve riconoscersi la volontà (opposta) del legislatore di assicurare la possibilità per l’Amministrazione di sostituire la Commissione nella fase di riedizione del potere.
Peraltro, trattandosi nella specie di una procedura abilitativa e non competitiva, a maggior ragione, in seguito al provvedimento giurisdizionale che ha riguardato gli atti della procedura concorsuale, la scelta in ordine alla sostituzione necessaria, o meno, della commissione di concorso in seguito all’annullamento giurisdizionale dei suoi atti non si fonda sull’applicazione necessaria di un preciso comando legislativo, ma comporta la valutazione discrezionale delle circostanze che hanno portato alla rinnovazione della prova.
Non ogni errore procedimentale comporta la necessità della rinnovazione, in quanto tale scelta costituisce, piuttosto, una soluzione alla quale ricorrere, tutte le volte in cui il vizio ravvisato dal giudicato attenga proprio alle operazioni di giudizio della commissione stessa” (Consiglio di Stato, sez. VI, 5 luglio 2017, n. 3307), quando l’operato della commissione abbia ingenerato dubbi sulla sua indispensabile trasparenza.

Riesame delle offerte da parte della Commissione giudicatrice : quando è consentita ?

Quesito: 1. A seguito della conclusione delle attività demandate alla Commissione di gara, con cui è stata definita la graduatoria finale degli o.e., è ammissibile una nuova valutazione delle offerte tecniche da parte della Commissione allorquando: – sia già stata effettuata l’apertura delle offerte economiche; – non siano manifesti e palesi irregolarità formali e/o di calcolo inerenti ai giudizi espressi dalla Commissione di gara in ordine alle offerte tecniche presentate dagli o.e.? 2. Nella fase antecedente l’apertura delle offerte economiche la Commissione di gara può autonomamente riesaminare e/o rivalutare i giudizi resi in ordine alle offerte tecniche?

Risposta: Secondo la giurisprudenza formatasi sotto il previgente Codice, la commissione di gara è titolare di un potere di correzione di errori materiali o calcolo, da esercitarsi entro determinati limiti e fino a che non sia intervenuta l’approvazione dell’aggiudicazione definitiva da parte della stazione appaltante. Tanto premesso, in riferimento al primo quesito, ovvero, se è possibile per la commissione di gara una nuova valutazione delle offerte tecniche dopo che sia stata effettuata l’apertura delle buste contenenti l’offerta economica, si rileva che tale operazione è da ritenersi non consentita. Ciò in quanto il divieto di rivalutare le offerte tecniche dopo aver conosciuto l’offerta economica è inviolabile, trattandosi dell’immediato corollario dei principi di legalità, buon andamento, imparzialità e par condicio. L’unica eccezione, invero, deve ritenersi essere il solo caso della correzione di errore materiale o di calcolo di cui supra detto, o di annullamento della prima aggiudicazione ex art. 93, co. 6, d.lgs. 36/2023. In relazione al secondo quesito, ossia se la commissione di gara può riesaminare e/o rivalutare i giudizi resi sulle offerte tecniche prima che si sia proceduto all’esame delle offerte economiche, la risposta è positiva, purchè non si proceda alla apertura delle buste economiche fino a che non sia esaurita la fase di esame delle offerte tecniche, e purchè la commissione fornisca adeguata motivazione circa le ragioni che l’abbiano indotta a tale riesame e/o rivalutazione, anche al fine di garantire la trasparenza.

Commissario di gara che ha preparato la documentazione della procedura : evoluzione normativa della causa di incompatibilità nel nuovo Codice Appalti Pubblici (art. 93 d.lgs. 36/2023)

TAR Roma, 04.04.2024 n. 6546

In proposito, va evidenziato che la causa d’incompatibilità prevista dall’art. 77 comma 4 d. lgs. n. 50/16 non è espressione di un principio generale ed indefettibile delle procedure ad evidenza pubblica ma semplicemente il frutto di una scelta legislativa conseguente ad una valutazione di mera opportunità finalizzata a preservare l’autonomia di giudizio dei commissari che hanno svolto altre funzioni amministrative nell’ambito della medesima procedura; tale autonomia, però, facendo riferimento a funzioni amministrative già svolte, non si identifica con l’imparzialità che, ai sensi dell’art. 97 Cost., deve necessariamente caratterizzare l’attività della pubblica amministrazione (e, con riferimento all’ipotesi in esame, dei componenti dell’organo collegiale) e che attiene al diverso piano della ponderazione degli interessi pubblici e privati rilevanti nella fattispecie.
Del resto, che tale causa d’incompatibilità sia l’espressione di una scelta legislativa e non già di un principio generale necessario è confermato dalla successiva evoluzione normativa: infatti, l’art. 93 d. lgs. n. 36/23 (non applicabile ratione temporis alla fattispecie), ha eliminato l’ipotesi di incompatibilità endoprocedimentale perché, come emerge dalla relazione illustrativa del nuovo codice, tale incompatibilità “aveva comportato disagi alle stazioni appaltanti (specie di dimensioni ridotte) impendendo loro di nominare commissari dipendenti che nelle fasi precedenti della procedura si erano occupati dell’appalto” per cui “si è reputato opportuno superare la presunzione di condizionamento sulla scelta dell’aggiudicataria, preferendo l’idea che essi, conoscendo in maniera più approfondita l’oggetto dell’appalto, possano più agevolmente individuare l’offerta migliore”.