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Commissione giudicatrice e brevità del tempo impiegato per valutazione offerte (art. 93 d.lgs. 36/2023)

Consiglio di Stato, sez. III, 05.12.2025 n. 9627

Ha inoltre evidenziato il T.A.R. che, secondo la giurisprudenza, “la brevità del tempo impiegato per la valutazione di un’offerta può dipendere da molteplici fattori quali, ad esempio, le particolari doti, anche di sintesi, dei commissari, l’efficienza nell’organizzazione dei lavori della commissione, l’utilizzo di modelli precompilati, la rilevazione ictu oculi delle peculiari caratteristiche delle offerte presentate; ne segue quale logica conseguenza che la parte non può limitarsi – come nel caso di specie – a contestare la brevità del tempo impiegato dalla commissione per esaminare l’offerta, così come i giustificativi prodotti dagli operatori in sede di verifica di anomalia, ma deve necessariamente accompagnare tale contestazione con più significative censure sul risultato finale della valutazione della commissione (Consiglio di Stato sez. III, 25 luglio 2024, n.6720; Consiglio di Stato, sez. V, 22 gennaio 2015, n. 255; V, 28 luglio 2014, n. 3998; IV, 23 marzo 2011, n. 1871; Consiglio di Stato, sez. V, 21 febbraio 2020, n. 1323)”.
Per quanto riguarda, infine, la sottoscrizione non contestuale del verbale, ha osservato il giudice di primo grado che essa “non può inficiare la procedura di gara, dal momento che, così come verbalizzato, ciò trova la sua ragione nel fatto che la seduta di gara si è svolta da remoto via Microsoft Teams”.
(…)
18.3 Il motivo, ad avviso del Collegio, non pone in evidenza ragioni sufficienti alla riforma in parte qua della sentenza appellata: ciò non senza aver prima evidenziato che nessuna specifica censura è stata formulata dalla parte appellante con riguardo al passaggio motivazionale della stessa con il quale, dopo aver enucleato, sulla base della pregressa giurisprudenza, i molteplici fattori che possono giustificare la brevità del tempo impiegato per la valutazione delle offerte, il giudice di primo grado ha sottolineato la necessità che la relativa contestazione sia accompagnata da “più significative censure sul risultato finale della valutazione della commissione”.
18.4. Ciò evidenziato, deve premettersi che l’intera costruzione argomentativa sulla quale il motivo in esame si regge è proiettata verso la dimostrazione del deficit di collegialità che avrebbe contraddistinto le operazioni di valutazione delle offerte tecniche condotte dalla Commissione di gara.
Deve in senso contrario osservarsi che sono molteplici le modalità organizzative che i commissari possono applicare al fine di conciliare il carattere collegiale dei lavori con l’esigenza di celerità degli stessi: tra esse, la lettura individuale e ripartita degli elaborati costitutivi delle offerte tecniche, seguita dalla condivisione dei risultati sintetici dell’esame in tal modo condotto e dei punteggi proposti.
18.5. Peraltro, è ragionevole ritenere che, come rilevato dal T.A.R., alla razionalizzazione dei tempi di esame e valutazione delle offerte abbia concorso la sovrapponibilità delle stesse: sovrapponibilità che, deve aggiungersi, ha presumibilmente riguardato non solo le offerte presentate dalle imprese che hanno concorso all’aggiudicazione dei Lotti nn. 6 e 7, ma anche quelle presentate per tutti gli altri lotti, consentendo alla Commissione di gara, via via che le operazioni valutative procedevano, di acquisire elementi conoscitivi e perfezionare parametri di giudizio tali da velocizzare le proprie attività.

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