
Consiglio di Stato, sez. V, 30.10.2025 n. 8428
Con riferimento alla dedotta inidoneità tecnica della commissione per aver ricorso a professionisti esterni, affidando loro un giudizio circa la fattibilità delle proposte, non risulta persuasivo l’argomento formulato dall’appellante volto a censurare non già l’incompetenza dei singoli commissari, bensì la commissione nel suo plenum. Nel caso di specie, la stazione appaltante richiedeva un approfondimento tecnico al Politecnico di Torino domandando puntualmente di verificare la concreta fattibilità dell’offerta tecnica di due operatori economici, i quali proponevano una contrazione dei tempi di esecuzione superiore al 50%, e la compatibilità di tale offerta con lo specifico contesto dell’appalto. Secondo l’odierna appellante, ciò sarebbe indice di una generale incompetenza della commissione, costretta a rivolgersi all’esterno per assolvere il proprio compito.
Tuttavia, occorre considerare che nella vicenda in parola non può ritenersi sussistente una “esternalizzazione” della funzione di valutazione delle offerte, bensì un ausilio limitato a quesiti specifici e puntuali, inerenti non già all’attribuzione dei punteggi, ma finalizzati a porre in luce eventuali criticità ed eventualmente rimetterle alla valutazione della stessa commissione. Il giudizio finale, infatti, non è stato affatto demandato ad un organo esterno ed estraneo alla procedura, come erroneamente sostenuto dall’appellante, posto che in concreto è stata la commissione di gara, anche in sede di rivalutazione finale, ad attribuire i punteggi alla luce delle risultanze del parere espresso dal Politecnico. Il giudice di primo grado, invero, ha correttamente ritenuto che “non è stata in alcun modo demandata agli ausiliari l’attribuzione di punteggi; agli esperti sono stati formulati puntuali quesiti e le risposte contengono oggettive descrizioni di elementi tecnici e dei rispettivi “pro e contro”, rimettendo ogni valutazione (sia in termini, ovviamente, di punteggio, che di complessiva valorizzazione) alla commissione” (cfr. sentenza appellata).
Peraltro, in sede di rivalutazione dei suddetti punteggi, la commissione giudicatrice esercitava un potere discrezionale proprio, non vincolato da quanto espresso dai professionisti, ben potendo discostarsene. Pertanto, per tutto l’arco della procedura la commissione è rimasta l’unica titolare di tale potere, conservando la propria discrezionalità sul punto.
Non può ritenersi, dunque, che la richiesta di un parere specialistico ab externo sia dipesa da un vizio di incompetenza della commissione nel suo plenum, ovvero da un’inadeguatezza della stessa, per effetto della quale questa non sarebbe stata in grado di esprimere un giudizio autonomo sulle proposte dei concorrenti. Né può ravvisarsi che la commissione abbia “abdicato” al proprio ruolo, ben potendo considerarsi, invece, che il parere degli specialisti abbia meramente supportato le attività di valutazione compiute dalla stessa.
Ciò che è stato demandato a soggetti esterni, invero, non è stato altro che un approfondimento tecnico in relazione alla compatibilità delle soluzioni proposte dalle offerenti rispetto alla fattibilità e alla sicurezza dell’appalto. Ciò, al fine di meglio valutare possibili elementi di criticità, già emersi in sede di valutazione delle offerte, fermo restando che le relazioni predisposte dagli esperti erano prive di qualsivoglia valenza decisoria e che l’attività propriamente valutativa, così come la conseguente rivalutazione dei punteggi, è avvenuta in autonomia ad opera dei soli componenti della commissione.
Peraltro, non risultava preclusa alla commissione di gara la possibilità di avvalersi dell’ausilio istruttorio di esperti esterni, posto che, come correttamente ritenuto dal giudice di prime cure, «l’art. 12.2 del disciplinare, avente ad oggetto lo “scrutinio tecnico” dell’offerta prevedeva che: “la stazione appaltante si riserva la facoltà di nominare una segreteria con funzioni di assistenza alla commissione giudicatrice nell’attività di verifica ed analisi della documentazione tecnica”» (cfr. sentenza appellata).
La stessa giurisprudenza amministrativa è pacifica nell’ammettere che la commissione giudicatrice, in presenza di puntuali esigenze tecniche, si possa avvalere di approfondimenti da parte di soggetti terzi, estranei rispetto alla commissione stessa. Al riguardo, “è appena il caso di osservare come una commissione di gara ben possa avvalersi di consulenze esterne per meglio poter valutare elementi di ipotizzabile criticità, anche nel corso di un procedimento già avviato” (cfr. Cons. Stato, VI, 5 aprile 2012, n. 2026). Tale circostanza non può di per sé costituire causa di illegittimità della procedura, dovendo piuttosto aversi riguardo alla complessità dell’offerta e alla delicatezza delle valutazioni da svolgere, che ben potrebbero giustificare il ricorso a pareri specialistici (cfr. Cons. Stato, V, 18 dicembre 2023, n. 10889; Cons. Stato, III, 15 gennaio 2016, n. 112). Qualora l’apporto di esperti esterni risulti necessario alla luce della complessità dell’appalto, quest’ultimo non è allora inibito alla commissione, risultando invece “essenziale che l’attribuzione dei punteggi avvenga da parte dei soli componenti la commissione in seduta plenaria della stessa” (cfr. Cons. Stato, III, 15 gennaio 2016, n. 112).
Nel complesso, dunque, per la consolidata giurisprudenza amministrativa l’apporto tecnico esterno costituisce un mero ausilio alla commissione e si inserisce nell’ambito di un più complesso processo valutativo condotto dalla stessa in autonomia. Circostanza, quest’ultima, invero avveratasi nel caso di specie.