Nella specie la aggiudicataria ha inviato il fascicolo n. 4, contenente la schematizzazione grafica degli interventi e schemi funzionali mediante semplice PEC. Ciò in quanto, in tesi, la aggiudicataria avrebbe contravvenuto alla previsione dell’art. 12 del disciplinare secondo cui avrebbe dovuto essere “composta di un file unico”. In sostanza a prescindere dal “peso” degli allegati il sistema non avrebbe consentito la possibilità di caricare più di un file. Conseguentemente non vi sarebbe stato nessun errore del sistema che legittimasse l’invio via PEC ma soltanto l’errore della aggiudicataria.
Tale circostanza non vale a fondare le illegittimità dedotte.
Infatti l’art. 83, comma 8, d.lgs. 50/16 prevede la tassatività della cause di esclusione di talchè in nessun caso la violazione della previsione secondo cui la relazione tecnica avrebbe dovuto essere contenuta in un unico file avrebbe potuto determinare l’esclusione della aggiudicataria.
Il difetto di un allegato alla documentazione relativa all’offerta tecnica avrebbe potuto condurre all’esclusione solo nel caso in cui non fosse possibile ricostruire la entità e la consistenza dell’offerta. Tale circostanza peraltro non si è verificata.
Pertanto l’unica sanzione concretamente applicabile alla fattispecie potrebbe essere quella prevista sempre dallo stesso art. 12 del capitolato secondo cui la Commissione non avrebbe dovuto tenere conto della documentazione inviata in modo irrituale e non tramite la piattaforma.
Deve, peraltro, rilevarsi che, come dimostrato dalla controinteressata, il fascicolo n. 4 relativo alla schematizzazione grafica degli interventi era sostanzialmente ininfluente ai fini dell’attribuzione del punteggio di gara. […]
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Approfondimento su: PIATTAFORMA PROCEDURE DI GARA TELEMATICHE – NEGOZIAZIONE – ALBO FORNITORI
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Il Collegio ritiene non persuasiva la tesi, pure sostenuta dalla ricorrente, secondo cui non avendo inviato la aggiudicataria tutta la documentazione richiesta la stessa avrebbe dovuto essere esclusa a tenore dell’art. 13.1 del disciplinare che stabilisce “Il mancato ricevimento di tutta o parte della documentazione di offerta comporta l’irricevibilità dell’offerta”.
A tal riguardo il Collegio ritiene che non sia sufficiente alla amministrazione per sfuggire alla operatività del principio di tassatività delle clausole di esclusione denominare diversamente la sanzione quale irricevibilità dell’offerta in luogo di esclusione posto che l’effetto dell’irricevibilità dell’offerta è l’esclusione della concorrente.
Una volta chiarito quanto sopra è agevole avvedersi che una previsione come quella trascritta che accomuna nella indistinta sanzione della irricevibilità le ipotesi diverse non sfugga alla previsione di nullità di cui al già citato art. 83 d.lgs. 50/16.
Parimenti infondata è la censura relativa alla violazione del principio di segretezza dell’offerta, censura solo in parte sovrapponibile alla prima.
A tal riguardo il Collegio rileva come tale principio di origine giurisprudenziale sia prioritariamente riferibile alla offerta economica e non già all’offerta tecnica.
Ma anche ove lo si intendesse riferire alla offerta tecnica la già evidenziata irrilevanza del contenuto del fascicolo n. 4 alla determinazione del punteggio dell’offerta tecnica consente di escludere che tale fascicolo contenesse elementi tali da rendere conoscibile e intellegibile in maniera apprezzabile l’offerta tecnica della aggiudicataria tale da influire sul giudizio della Commissione.
[rif. art. 58 d.lgs. n. 50/2016]
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