Offerta tecnica – Carenze – Esclusione o punteggio pari a zero – Differenza – Presupposti (art. 83 , art. 95 d.lgs. n. 50/2016)

TAR Aosta, 29.07.2021 n. 51

Nel caso di specie, la controinteressata oltre ad essere dotata dei requisiti generali e tecnico-professionali che corroborano la “esperienza del concorrente”, ha pacificamente strutturato la OT nel pieno rispetto delle previsioni di cui all’art. 17.5 del Disciplinare di gara.
In vista della natura di mero criterio di valutazione e non di validità della OT, ne discende la piena conformità della OT della controinteressata alle previsioni della lex specialis e la legittimità della scelta della SA di attribuire per quello specifico criterio un punteggio pari allo zero, anziché procedere alla esclusione della stessa dalla gara.
Sul punto è utile ribadire il principio di diritto consacrato da ultimo in una recente pronuncia del Consiglio di Stato a mente della quale “Il principio di tassatività delle cause di esclusione esige che le offerte tecniche debbano essere escluse solo quando siano a tal punto carenti degli elementi essenziali da ingenerare una situazione di incertezza assoluta sul contenuto dell’offerta, ovvero in presenza di specifiche clausole della legge di gara che tipizzino una siffatta situazione di incertezza assoluta” (Consiglio di Stato n.2851 del 2020).
In definitiva, non avere assolto alla dimostrazione quantitativa del requisito esperienziale non significa difettare di un requisito di ammissione, partecipazione ovvero di un elemento essenziale a pena di invalidità dell’offerta: ha solo (e ineccepibilmente) comportato per -OMISSIS- il conseguimento di zero punti.
Anche il secondo motivo di impugnazione è infondato.
Infatti, proprio la circostanza che non si tratti di un requisito di validità, ma di un mero criterio di valutazione, esclude che il controinteressato abbia reso un informazione fuorviante, abbia omesso informazioni dovute per il corretto svolgimento della gara o abbia reso dichiarazioni false tant’è che non esiste alcun accertamento della SA sul punto che sostenga la tesi della ricorrente e men che meno che accerti che la condotta della controinteressata incida sulla sua integrità ed affidabilità, unici elementi che rileverebbero ai fini di una eventuale esclusione (cfr. Ad. Pl. n. 16 del 2020).

[rif. art. 83 , art. 95 d.lgs. n. 50/2016]