Per ciò che concerne il ricorso incidentale, sostiene -Omissis- che il ricorso introduttivo sia palesemente inammissibile ed infondato, in quanto – in seguito al positivo riscontro all’istanza di accesso atti del 2 agosto 2019 formulata alla Committente – dall’esame della documentazione contrattuale relativa al gestore uscente dall’affidamento del medesimo servizio oggetto di gara, si evincerebbe una violazione del principio di rotazione di cui dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 in virtù del quale s’impone la regola dell’esclusione dalla gara del gestore uscente, risultato essere proprio la società ricorrente.
La censura contenuta nel ricorso incidentale è infondata.Osserva il Collegio come la ratio del principio di rotazione -, sancito dall’art. 36, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016 e chiarita dall’ANAC con le linee guida n. 4 – sia quella di evitare una arbitraria chiusura del mercato facendo competere o sempre lo stesso affidatario oppure le stesse imprese già invitate al precedente procedimento competitivo.
La norma citata, dunque, mira a scongiurare il consolidamento di posizioni dominanti e l’eventualità, come evidenziato dalla giurisprudenza, che un’impresa possa avvalersi, in modo non corretto, di quelle rendite di posizione ovvero di quel complesso di “informazioni acquisite durante il pregresso affidamento” e per questo prevalere sulle altre concorrenti presenti sul mercato, soprattutto negli ambiti in cui il numero degli operatori economici attivi non sia elevato.Occorre, tuttavia, rilevare come il Gruppo -Omissis- non possa considerarsi la concessionaria “uscente” del servizio. Il precedente affidamento, risalente all’anno 2013, era, infatti, avvenuto infatti in favore della -Omissis- S.r.l. di Roma, società fusasi per incorporazione con la -Omissis- nel novembre del 2016 e, quindi, soggetto giuridico diverso.
D’altra parte, occorre anche rilevare come il capitolato che ha disciplinato l’affidamento del 2013 alla -Omissis- S.r.l. e quello relativo alla gara oggetto dell’odierno ricorso siano diversi in relazione sia al numero di distributori che di sedi.
Da ultimo, occorre anche rilevare che la gara in oggetto possa essere in tutto equiparata ad una procedura aperta poiché la stazione appaltante non ha posto limiti alla partecipazione agli operatori economici (come risulta dalla determina a contrarre ed avviso di gara … che al punto n. 5 stabiliva inequivocabilmente: “di consentire la partecipazione alla gara a tutti gli operatori economici” abilitati al MePA).
RISORSE CORRELATE
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- MEPA - Aggiudicazione - Comunicazione ai concorrenti - Sostituita dalla pubblicazione sulla piattaforma (art. 76 d.lgs. n. 50/2016)
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- Rotazione : non si applica se previsto invito a tutti gli operatori economici che presentano manifestazione di interesse (art. 36 d.lgs. n. 50/2016)
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- Situazione di controllo e di influenza tra il gestore uscente e l'impresa nuova aggiudicataria - Rotazione - Va applicata (art. 36 , art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Rotazione - Non opera in modo assoluto ed inderogabile - Ampia diramazione di inviti - Legittimità (art. 36 d.lgs. n. 50/2016)
- Principio di rotazione - Obbligo di escludere il gestore uscente - Non sussiste (art. 36 d.lgs. n. 50/2016)
- 1) Affidatario uscente - Non rappresenta un requisito di idoneità professionale; 2) Rotazione - Deroga - Motivazione a posteriori - Illegittimità (art. 36 , art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Rotazione - Necessaria soltanto in caso di limiti agli inviti o di prequalificazione - Esclusione gestore uscente o invitato precedente - Non risponde all'interesse pubblico (art. 36 d.lgs. n. 50/2016)
- Procedura negoziata MEPA senza limitazione degli inviti - Rotazione - Non è applicabile (art. 36 d.lgs. n. 50/2016)
- Procedura negoziata "sotto soglia" - Previo Avviso pubblico per manifestazione di interesse e senza restrizione degli inviti - Equivale a procedura aperta - Principio di rotazione - Non opera (art. 36 d.lgs. n. 50/2016)
- MEPA - Richiesta di offerta (RDO) - Equivale a procedura aperta al mercato - Rotazione - Deroga - Legittimità - Affidamento al gestore uscente - Possibilità (art. 36 d.lgs. n. 50/2016)
- Principio di rotazione - Disapplicazione legittima se la Stazione appaltante non effettua un affidamento diretto, né una limitazione degli inviti agli operatori economici che presentano manifestazione di interesse - Specie in caso di utilizzo del minor prezzo - Motivazione - Non occorre (art. 36 d.lgs. n. 50/2016)
- Principio di rotazione - Disapplicazione - Soltanto in caso di procedura aperta - Linee guida n. 4 - Interpretazione (art. 36 d.lgs. n. 50/2016)
- Principio di rotazione - Non opera in caso di indagine di mercato senza limitazione degli inviti - Invito al gestore uscente - Non occorre motivazione specifica (art. 36 d.lgs. n. 50/2016; Linee Guida n. 4)
- Principio di rotazione - Non applicazione - In caso di indagine di mercato senza limitazione degli inviti (art. 36 d.lgs. n. 50/2016; Linee Guida n. 4)
- Principio di rotazione - Non si applica in caso di affidamento tramite procedure ordinarie o aperte al mercato (art. 36 d.lgs. n. 50/2016)
- MEPA - Rotazione - Invito RDO al gestore uscente - Illegittimità - Anche a seguito di avviso pubblico (art. 36 , art. 58 d.lgs. n. 50/2016)
- Affidamento del contratto a titolo di risarcimento, in forma specifica, del danno derivante da illegittima applicazione del principio di rotazione (art. 36 d.lgs. n. 50/2016)
- Principio di rotazione - Obbligatorietà - Gestore uscente - Rileva il precedente contratto indipendentemente dalla procedura di affidamento (art. 36 d.lgs. n. 50/2016)
- Principio di rotazione - Applicazione - Anche in caso di previo avviso pubblico di manifestazione di interesse ed indagine preliminare di mercato - Gestore uscente - Partecipazione spontanea - Irrilevanza (art. 36 d.lgs. n. 50/2016)
- Principio di rotazione - RDO MEPA - Non è assimilabile a procedura ordinaria o aperta al mercato - Divieto invito gestore uscente - Sussiste (art. 36 d.lgs. n. 50/2016)
- Art. 36, (Contratti sotto soglia)