TAR Reggio Calabria, 15.12.2016 n. 1315
Ma ancora più assorbente, ed anzi decisiva, appare la doglianza proposta dalla società ricorrente, laddove ha contestato l’inammissibilità delle giustificazioni offerte dall’aggiudicataria, nella parte in cui comportano e si fondano su di una inammissibile lesione del diritto alla giusta retribuzione spettante ai lavoratori coinvolti nell’accordo de quo.
Ed infatti esso contempla un trattamento retributivo deteriore rispetto ai minimi stabiliti dal CCNL di settore, laddove il costo del lavoro è connesso alla eliminazione della quattordicesima mensilità nonché di tutte le indennità ivi previste. Critica questa, ancora una volta, non specificamente contestato dalle parti interessate.
Risulta altresì che nelle giustificazioni offerte da Sicurpiana, in occasione del controllo di anomalia, gli stessi contributi previdenziali e assistenziali sono stati conseguentemente computati sulla minore retribuzione annuale come risultante dal CCNL di settore (in violazione dell’art. 1 comma 1 D.L. 338/1989 nonché della circolare n. 7/2016 del Ministero del Lavoro).La stazione appaltante, alla luce della nuova cornice ordinamentale costituita dal d.lgs. n. 50/2016 (nuovo Codice de Contratti Pubblici), è obbligata ad escludere il concorrente, quando sia stato accertato che l’offerta è anormalmente bassa, in quanto, tra l’altro, non rispetta gli obblighi di cui all’art. 30 comma 3 lett. a) ovvero il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all’art. 23 comma 16 del Codice medesimo.
Tale ultima previsione, in conformità all’art. 86 comma 3 bis del vecchio codice dei contratti, contempla il costo del lavoro “determinato annualmente in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali”.
In buona sostanza il rinvio operato dall’art. 97 comma 5 lett. a) all’art. 30 comma 3 implica che, nella esecuzione degli appalti pubblici, gli operatori economici sono obbligati a rispettare le norme poste a tutela dei diritti sociali, ambientali e del lavoro, essendo preciso obbligo della stazione appaltante chiedere i necessari giustificativi in sede di verifica sull’anomalia dell’offerta.
Con il vincolato esito della dovuta esclusione dell’offerta proposta in spregio degli obblighi retributivi minimi, e ciò, si badi bene, anche indipendentemente dalla congruità dell’offerta valutata nel suo complesso; in ciò sostanziandosi il novum rispetto alla pregressa disciplina.
Invero, la linea ermeneutica del nuovo sistema di tutela, come illuminata in ricorso, deve essere condivisa proprio all’esito della lettura della stessa direttiva 24/2014 UE (art. 69); da un esame testuale e sistematico emerge invero che la ratio del nuovo codice è chiaramente orientata per il rigoroso rispetto dei diritti minimi laddove involgano i primari interessi ambientali, sociali e, come nel caso di specie, lavoristici.
RISORSE CORRELATE
- Costo del lavoro : non può essere standardizzato e uguale per tutte le imprese
- Costo del lavoro - Verifica di anomalia - Va effettuata in relazione alle ore effettivamente lavorate (art. 95 , art. 97 d.lgs. n. 50/2016)
- Verifica di anomalia - Applicazione di nuove tabelle ministeriali sopravvenute rispetto alla presentazione dell’offerta - Legittimità (art. 97 d.lgs. n. 50/2016)
- Costo del personale - Verifica di anomalia - Valutazione del costo "reale" della singola ora - Legittimità - Monte ore "teorico" / numero di personale impiegato - Irrilevanza (art. 97 d.lgs. n. 50/2016)
- Costi della manodopera – Congruità – Autonomia rispetto alla verifica di anomalia dell’offerta – Tabelle ministeriali – Funzione – Limiti (art. 23 , art. 95 , art. 97 d.lgs. n. 50/2016)
- Verifica di anomalia - Personale impiegato nell'esecuzione di una pluralità di appalti - Costo del lavoro - Va giustificato pro quota con riferimento al singolo appalto (art. 97 d.lgs. n. 50/2016)
- Costo del lavoro - Lieve scostamento dalle tabelle ministeriali o dai contratti collettivi - Irrilevanza (art. 97 d.lgs. n. 50/2016)
- Determinazione dei costi della manodopera - Applicazione di un Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro differente da quello praticato dall’impresa - Valutazione in sede di verifica dell'anomalia - Differenza tra costo medio orario e minimi salariali (art. 23 , art. 95 , art. 97 d.lgs. n. 50/2016)
- Costo del lavoro - Individuazione da parte della Stazione appaltante - Variabilità - Diversa quantificazione da parte della singola impresa - Possibilità (art. 23 , art. 97 d.lgs. n. 50/2016)
- Verifica di congruità dell’offerta - Costo del lavoro - Indici di anomalia (art. 23 , art. 95 , art. 97 d.lgs. n. 50/2016)
- Tabelle ministeriali - Costo medio del lavoro - Derogabilità (art. 30 , art. 97 d.lgs. n. 50/2016)
- 1) Anomalia dell'offerta - Costo medio orario del lavoro e minimi salariali retributivi - Differenze - Errata formulazione del nuovo Codice - Scostamento o derogabilità - Conseguenze; 2) Lavoro straordinario e lavoro supplementare - Differenze - Aleatorietà dell'offerta (art. 97 d.lgs. n. 50/2016)
- Costo del lavoro - Tabelle ministeriali - Non rappresentano un limite inderogabile - Costo orario medio - Va moltiplicato per il monte ore effettivo e non per il monte ore teorico - Operatività delle agevolazioni fiscali e contributive - Irrilevanza (art. 86 d.lgs. n. 163/2006 - art. 97 d.lgs. n. 50/2016)
- Costo del lavoro e valori minimi tabelle ministeriali – Anomalia dell’offerta – Verifica di congruità – Contraddittorio (art. 83 , art. 97 d.lgs. 50/2016)
- Costo del lavoro, tabelle ministeriali, funzione, derogabilità, scostamento, possibilità (Artt. 86, 87)
- Prezzo a base d'asta - Ampia discrezionalità della Stazione Appaltante - Scostamento rispetto al costo del lavoro di cui alle Tabelle ministeriali - Possibilità - Non comporta anomalia - Remuneratività dell’appalto - Dipende dal valore complessivo delle voci del contratto (Art. 86)
- Costo del lavoro - Tabelle ministeriali - Derogabilità o scostamento - Presupposti - Utilizzo di contratti collettivi stipulati da sindacati che non hanno sufficiente grado di rappresentatività - Conseguenze (Artt. 86, 87)
- Accertato scostamento del costo del lavoro dai limiti tabellari ministeriali - Non determina esclusione automatica - Impone verifica di anomalia in contraddittorio (Artt. 86, 87)
- Tabelle ministeriali sul costo del lavoro: valore indicativo e non vincolante - Principi consolidati in tema di verifica di anomalia dell'offerta (Art. 86)
- Anomalia dell'offerta: sindacabilità anche mediante CTU e valore delle Tabelle Ministeriali sul costo del lavoro (Artt. 86, 87, 88)
- Art. 30, (Principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni)
- Art. 97, (Offerte anormalmente basse)