Consiglio di Stato, sez. V, 16.03.2016 n. 1051
La consulenza assicurativa s’esaurisce in se stessa, ossia costituisce l’oggetto essenziale e (per chi riconosca la categoria concettuale) il contenuto esclusivo del contratto, senza essere comportare in via complementare, strumentale ed accessoria l’esecuzione di prestazioni materiali che espongano (ad esempio: l’attività di progettazione di oo.pp.) il personale ad eventuali rischi o pericoli.
In definitiva i servizi in questione non presentano i rischi specifici cui applicare la disposizione contenuta all’art. 87, comma 4, d.lgls n. 163/2006 e gli arresti giurisprudenziali richiamati in sentenza (Cons. St., ad. plen. 3 e 9 del 2015) che, testualmente, riguardano i costi inerenti alla sicurezza aziendale per l’esecuzione delle prestazioni dedotte nel contratto oggetto d’appalto.
Che, oltretutto, diversamente da quanto reputa la società appellata, non sono teleologicamente assimilabili ai costi intesi a garantire lo standard legale di sicurezza della sede aziendale ove i dipendenti svolgono le mansioni cui sono ordinariamente addetti.
Né l’onere dichiarativo di costi ontologicamente – ancor prima che giuridicamente – insussistenti è prescritto dall’art. 18 del capitolato speciale.
La disposizione a riguardo non commina alcuna sanzione espulsiva dalla gara e richiama letteralmente “…i costi della sicurezza afferenti la propria attività ai sensi dell’art. 87 comma 4, del d.lgs. n. 163/2006..” che l’attività per come (in concreto) esercitata – per le considerazioni appena espresse – non comporta affatto.
In aggiunta, oltre alla sua natura astratta, la previsione è contenuta nel capitolato che integra ex post le clausole del contratto da stipularsi all’esito del confronto concorrenziale, e non nel disciplinare di gara che è la fonte pressoché esclusiva delle regole (la c.d. lex specialis) sul contenuto e sulle modalità della presentazione delle offerte messe in gara.
RISORSE CORRELATE
- Obbligo di indicazione degli oneri di sicurezza c.d. interni o aziendali - Servizi e forniture - Conformità alla normativa vigente - Omissione - Soccorso istruttorio - Inapplicabilità (Artt. 46, 86, 87, d.lgs. n. 163/2006)
- Costi per la sicurezza aziendali - Deroghe alla sanzione dell'esclusione in caso di mancata indicazione - Servizi di natura intellettuale e servizi cd. "esclusi" (Artt. 20, 86)
- Costi per la sicurezza aziendali - La questione rimessa alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea (Art. 86)
- Art. 87. Criteri di verifica delle offerte anormalmente basse
- Art. 86. Criteri di individuazione delle offerte anormalmente basse