Esclusione per violazione di prescrizioni formali: condizioni (Art. 46)

admin-seaConsiglio di Stato, sez. III, 08.09.2015 n. 4211
(sentenza integrale)

L’esclusione di un concorrente da una gara di appalto per inadempimento delle prescrizioni formali di gara è doverosa soltanto quando tali prescrizioni formali risultano indicate, nel bando o nella lettera di invito o anche nel capitolato speciale di appalto, in modo del tutto chiaro (Cons. St., sez. IV, 20.9.2013, n. 4676) , come nel caso di specie.
30.5. Le scorte erano un elemento essenziale dell’offerta, le cui quantità dovevano essere dettagliatamente indicate dall’offerta stessa e ciò in quanto, come prevedeva espressamente l’art. 17 del capitolato, la scorta avrebbe dovuto in concreto garantire il costante reintegro delle dotazioni di reparto, in modo che sempre risultasse disponibile la dotazione idonea al perfetto espletamento delle attività a cui i reparti e i servizi sono preposti.
30.6. L’omessa indicazione della dettagliata quantità delle scorte nella soluzione progettuale presentata, dunque, non era affatto circostanza secondaria, nell’economia dell’appalto, e tanto ha previsto espressamente e chiaramente l’art. 17 del capitolato.
30.7. Di qui la conclusione che, in assenza di tale dettagliata e fondamentale descrizione delle scorte, l’offerta di A.  s.p.a. doveva essere necessariamente esclusa dall’appalto, per carenza di un elemento essenziale, ai sensi dell’art. 46, comma 1-bis, e dell’art. 74 del d. lgs. 163/2006, siccome previsto dall’art. 17 del capitolato”.

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