Dichiarazioni sulla moralità professionale in caso di affitto di ramo d’azienda (Art. 38).

SeA no name miniTAR Catania, 24.04.2014 n. 1205

(sentenza integrale)

(estratto)

In una situazione siffatta, di oscillazione della giurisprudenza e di clausola del bando che non prevede espressamente l’onere di rendere la dichiarazione relativamente agli amministratori delle società partecipanti alla fusione o incorporate, le stazioni appaltanti sono tenute ad esercitare un potere di soccorso nei confronti dei concorrenti, ammettendoli a fornire la dichiarazione mancante, sicché i concorrenti potranno essere esclusi solo se difetti il requisito sostanziale (nel senso che vi sia la prova che gli amministratori per i quali è stata omessa la dichiarazione hanno pregiudizi penali), ovvero se essi non rendano, nel termine indicato dalla stazione appaltante, la dichiarazione mancante.

Ritiene il Collegio che i predetti principi non siano rimasti scalfiti dalla recente pronuncia n. 9/2014 del 25.2.2014 dell’A.P., la quale, sia pur introducendo criteri più rigidi in ordine alla possibilità del seggio di gara di praticare il c.d. “soccorso istruttorio”, nel passaggio saliente, così si esprime: h) il “soccorso istruttorio”, infine, si sostanzia anche nella interpretazione di clausole ambigue onde favorire la massima partecipazione alle gare e, conseguentemente, nella possibilità di consentire, unicamente per questo limitato caso e nel rispetto della par condicio, la successiva integrazione documentale; siffatta attività di interpretazione, a fronte di clausole ambigue appare necessaria specie se sollecitata da appositi quesiti dei candidati; la relativa risposta, ovviamente, deve essere comunicata a tutti i partecipanti alla gara (c.d. ruling contrattuale).

In definitiva, in presenza di una previsione chiara e dell’inosservanza di questa da parte di una impresa concorrente, l’invito alla integrazione costituirebbe una palese violazione del principio della par condicio, che verrebbe vulnerato dalla rimessione in termini, per mezzo della sanatoria (su iniziativa dell’Amministrazione), di una documentazione incompleta o insufficiente ad attestare il possesso del requisito di partecipazione o la completezza dell’offerta, da parte del concorrente che non ha presentato, nei termini e con le modalità previste dalla lex specialis, una dichiarazione o documentazione conforme al regolamento di gara.

Nel caso di specie, l’affitto di azienda non è contemplato tra le ipotesi per le quali gli atti di autoregolamentazione e la normativa del Codice stabiliscono un espresso onere dichiarativo, sicché, in mancanza di una “indicazione chiara”, è del tutto legittimo il soccorso istruttorio.

 

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

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