Cons. Stato, sez. V, 23.02.2015 n. 846
(sentenza integrale)“La preferibile e prevalente giurisprudenza di questo Consiglio di Stato afferma invece che la dichiarazione concernente il subappalto rileva esclusivamente nella successiva fase di esecuzione del contratto, sotto forma di divieto della stazione appaltante di procedere al subappalto dichiarato in sede di gara, potendo invece condurre all’esclusione dell’impresa già in questa prodromica fase nell’unico caso del c.d. subappalto necessario, quando cioè la partecipante alla gara vi abbia fatto ricorso per supplire alla carenza dei requisiti di qualificazione alla stessa (cfr. Sez. III, 5 dicembre 2013, n. 5781, 4 settembre 2013, n. 4431; Sez. IV, 26 maggio 2014, n. 2675, 13 marzo 2014, n. 1224, 6 giugno 2008 n. 2683; Sez. V, 21 novembre 2012, n. 5900, 19 giugno 2013, n. 3563, 23 gennaio 2012, n. 262, 20 giugno 2011, n. 3698, 28 febbraio 2002, n. 1229; 23 giugno 1999, n. 438; Sez. VI, 2 maggio 2012, n. 2508, 13 febbraio 2004, n. 557).
(…)
Con riguardo al secondo motivo, va sottolineato che è la stessa appellante ad ammettere che le dichiarazioni cartacee circa l’assenza delle cause ostative ex art. 38 d.lgs. n. 163/2006 presentate dal C. in sede di gara sono tutte firmate, essendo invece carenti di sottoscrizione le sole dichiarazioni su supporto informatico dei due suddetti esponenti aziendali, richieste dal disciplinare di gara, all’art. 13, lett. d), sotto espressa comminatoria di esclusione.
Sennonché, questa previsione, di cui la E. invoca l’applicazione, è nulla per contrasto con il principio di tassatività delle cause di esclusione previsto dall’art. 46, comma 1-bis, cod. contratti pubblici.
Tra quelli in cui la disposizione ora richiamata consente di applicare la sanzione espulsiva vi sono i «casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali». La norma si pone dunque in un’ottica sostanzialistica e di attuazione dei principi di derivazione comunitaria di massima partecipazione alle procedure d’appalto, legittimando l’esclusione da queste solo in caso di lesione di interessi sostanziali delle amministrazioni aggiudicatrici. Tra questi viene appunto in rilievo l’incertezza sulla provenienza dell’offerta, fattore che compromette l’affidabilità della dichiarazione di impegno delle imprese partecipanti alle gare, su cui le stazioni appaltanti devono invece potere confidare. Pertanto, il difetto di sottoscrizione in tanto rileva in quanto renda appunto incerta la provenienza dell’offerta.
E’ noto poi che il principio di tassatività delle cause di esclusione si applica anche alle dichiarazioni presentate a corredo dell’offerta, tra le quali tipicamente quelle concernenti il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura, contenenti anch’esse un’assunzione di auto-responsabilità circa la corrispondenza al vero di quanto attestato, secondo le norme sulla semplificazione amministrativa contenute nel d.p.r. n. 445/2000.”www.giustizia-amministrativa.it
RISORSE CORRELATE
- Mancata sottoscrizione per esteso di ogni pagina dell’offerta - Non comporta esclusione - Nullità per il principio di tassatività delle cause di esclusione (Art. 46)
- Principio di tassatività delle cause di esclusione: rileva anche il momento temporale in cui il requisito deve essere dimostrato (Art. 46)
- Tassatività delle cause di esclusione e soccorso istruttorio (Artt. 38, 46)