
TAR Napoli, 29.04.2015 n. 2431
(sentenza integrale)“L’art. 46, comma 1 bis, del D.Lgs. 163/2006, inserito dall’articolo 4, secondo comma lett. d) del D.L. 13 maggio 2011 n. 70 (convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011 n. 106) dispone che la stazione appaltante può escludere i candidati o i concorrenti solo in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal codice e dal regolamento e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l’offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte; i bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione.
In base a tale previsione, alle ipotesi contemplate dal codice dei contratti, dal regolamento attuativo del codice e da altre disposizioni di legge vigenti va riconosciuto carattere tassativo, con connessa impossibilità per la disciplina di gara di stabilire ipotesi ulteriori di estromissione.
Ebbene, secondo condivisibile giurisprudenza (Consiglio di Stato, Sez. IV, 20 gennaio 2015 n. 147; Sez. III, 5 dicembre 2013 n. 5781 e 1 dicembre 2012 n. 493; Sez. IV, 13 febbraio 2013 n. 896; T.A.R. Lazio, Roma, 15 febbraio 2013 n. 1725 e 30 novembre 2012, n. 10008; T.A.R. Umbria, 2 agosto 2014 n. 427; T.A.R. Veneto, 13 settembre 2011 n. 1376), il versamento di una cauzione provvisoria di importo inferiore a quanto prescritto dal disciplinare di gara non integra una legittima causa di esclusione dalla procedura concorsuale ai sensi dell’art. 46 comma 1 bis del D.Lgs. n. 163/2006 e, in tale ipotesi, l’impresa concorrente deve essere invitata dalla stazione appaltante ad integrare la cauzione, emendando così l’errore compiuto.
Difatti, l’art. 75, primo e sesto comma, del medesimo decreto prescrive l’obbligo di corredare l’offerta di una garanzia pari al 2% del prezzo base indicato nel bando o nell’invito (importo successivamente incrementato al 5% dall’art. 2, comma 1, lett. ‘c-bis’ del D.L. 31 maggio 2014 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2014 n. 106 ed eventualmente dimidiato qualora il concorrente sia in possesso di certificazione di qualità ai sensi dell’art. 75, settimo comma), sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell’offerente, a garanzia della serietà dell’impegno di sottoscrivere il contratto e quale liquidazione preventiva e forfettaria del danno in caso di mancata stipula per fatto dell’affidatario.
Tuttavia, la disposizione non prevede alcuna sanzione di inammissibilità dell’offerta o di esclusione del concorrente per l’ipotesi, di cui si controverte, in cui la garanzia in parola venga prestata in misura parziale, a differenza di quanto prevede, invece, l’ottavo comma dello stesso articolo 75, con riferimento alla garanzia per l’esecuzione del contratto di cui all’art. 113, qualora l’offerente risulti affidatario.
Dalla diversa formulazione letterale del sesto comma in relazione all’ottavo comma dell’art. 75, deve desumersi quindi l’intento del legislatore di ritenere sanabile o regolarizzabile l’incompleta prestazione della cauzione provvisoria, al contrario di quella definitiva che garantisce l’impegno più consistente della corretta esecuzione del contratto ed il cui mancato versamento giustifica l’esclusione dalla gara”.www.giustizia-amministrativa.it
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