Cauzione provvisoria: in caso di ATI costituenda deve essere intestata a tutte le imprese associande (Artt. 37, 75)

SeA no name miniCons. Stato, Sez. III, 20.03.2014 n. 1364

(sentenza integrale)

(estratto)

In presenza del ridetto richiamo all’art. 37 dello stesso codice dei contratti, ossia alla stregua della domanda di partecipazione alla procedura e della documentazione ad essa allegata, è evidente che XXX. si è configurato in gara come soggetto autonomo e distinto dal Consorzio Futura, il quale quindi assume la veste di soggetto indicato come temporaneamente da associare sicché – a parte che si sarebbero dovute osservare tutte le formalità di partecipazione previste per i costituendi raggruppamenti temporanei, ivi compreso l’impegno ad associarsi – la polizza assicurativa avrebbe dovuto anche ad esso essere intestata.

Tanto in base al principio generale, affermato dal consolidata giurisprudenza, secondo cui in caso di a.t.i. costituenda la garanzia dev’essere intestata a tutte le associande, atteso che il soggetto da garantire non è l’a.t.i. nel suo complesso, non ancora costituita, né la sola capogruppo, ma tutte le imprese associande che durante la gara operano individualmente e responsabilmente negli impegni connessi alla partecipazione alla gara stessa, ivi compreso, in caso di aggiudicazione, quello di conferire mandato collettivo alla capogruppo che stipulerà il contratto con l’Amministrazione (cfr., tra le più recenti, Cons. St., sez. VI, 12 aprile 2013 n. 1996). Principio, questo, per il quale non occorre espressa previsione nella lex specialis di gara e la cui inosservanza non abbisogna di essere sanzionata con esplicita clausola di esclusione, discendendo da regole generalissime desumibili dall’art. 75 del codice dei contratti, nonché dall’intero contesto della normativa in materia di procedure ad evidenza pubblica.

Infine, non ricorrendo il caso della regolarizzazione di un documento già esistente ma del cambiamento radicale della qualità soggettiva del concorrente, al contrario di quanto sostenuto da XXX non era utilizzabile il c.d. “potere di soccorso” di cui all’art. 46, co. 1, del codice dei contratti (o, meglio, all’art. 6, co. 1, lett. b), della legge 7 agosto 1990 n. 241, trattandosi, nella specie, di procedura per l’affidamento di servizio incluso tra quelli elencati nell’allegato II B al codice dei contratti).

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it