Cons. Stato, Sez. III, 20.03.2014 n. 1364
(estratto)
In presenza del ridetto richiamo all’art. 37 dello stesso codice dei contratti, ossia alla stregua della domanda di partecipazione alla procedura e della documentazione ad essa allegata, è evidente che XXX. si è configurato in gara come soggetto autonomo e distinto dal Consorzio Futura, il quale quindi assume la veste di soggetto indicato come temporaneamente da associare sicché – a parte che si sarebbero dovute osservare tutte le formalità di partecipazione previste per i costituendi raggruppamenti temporanei, ivi compreso l’impegno ad associarsi – la polizza assicurativa avrebbe dovuto anche ad esso essere intestata.
Tanto in base al principio generale, affermato dal consolidata giurisprudenza, secondo cui in caso di a.t.i. costituenda la garanzia dev’essere intestata a tutte le associande, atteso che il soggetto da garantire non è l’a.t.i. nel suo complesso, non ancora costituita, né la sola capogruppo, ma tutte le imprese associande che durante la gara operano individualmente e responsabilmente negli impegni connessi alla partecipazione alla gara stessa, ivi compreso, in caso di aggiudicazione, quello di conferire mandato collettivo alla capogruppo che stipulerà il contratto con l’Amministrazione (cfr., tra le più recenti, Cons. St., sez. VI, 12 aprile 2013 n. 1996). Principio, questo, per il quale non occorre espressa previsione nella lex specialis di gara e la cui inosservanza non abbisogna di essere sanzionata con esplicita clausola di esclusione, discendendo da regole generalissime desumibili dall’art. 75 del codice dei contratti, nonché dall’intero contesto della normativa in materia di procedure ad evidenza pubblica.
Infine, non ricorrendo il caso della regolarizzazione di un documento già esistente ma del cambiamento radicale della qualità soggettiva del concorrente, al contrario di quanto sostenuto da XXX non era utilizzabile il c.d. “potere di soccorso” di cui all’art. 46, co. 1, del codice dei contratti (o, meglio, all’art. 6, co. 1, lett. b), della legge 7 agosto 1990 n. 241, trattandosi, nella specie, di procedura per l’affidamento di servizio incluso tra quelli elencati nell’allegato II B al codice dei contratti).
Fonte: www.giustizia-amministrativa.it
RISORSE CORRELATE
- 1) Raggruppamento temporaneo d'imprese – Cauzione provvisoria – Riferimento a tutte le imprese componenti il raggruppamento – Necessità – Mancanza – Soccorso istruttorio – Inapplicabilità – Comporta esclusione; 2) Anomalia - Verifica – Criterio del prezzo più basso – Gara con due concorrenti – Sorteggio (art. 80 , art. 93 , art. 97 d.lgs. n. 50/2016)
- Cauzione provvisoria di importo insufficiente e/o deficitario - Integrazione - Possibilità (Artt. 46, 75)
- Cauzione provvisoria intestata alla sola mandataria e non anche alla mandante - Non comporta esclusione - Soccorso istruttorio - Possibilità (Artt. 46, 75)
- Incameramento della cauzione provvisoria per fatti imputabili all'affidatario: ipotesi relativa ad offerta non veritiera o condizionata (Art. 75)
- Nozione di servizi "analoghi": non corrisponde a servizi "identici" - Cauzione provvisoria non intestata anche alla società ausiliaria: non comporta esclusione (Artt. 42, 46, 49, 75)
- Soccorso istruttorio anche in caso di mancanza della cauzione provvisoria: il TAR contraddice l' ANAC (Art. 46)
- Incameramento automatico della cauzione provvisoria: funzione (Art. 48)
- Cauzione provvisoria di importo inferiore: non integra una causa di esclusione ma comporta richiesta di integrazione (Art. 46)
- Modifica "riduttiva" dell'ATI in corso di gara (Art. 37)
- Art. 75. Garanzie a corredo dell'offerta
- Art. 37. Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti