TAR Salerno, 06.11.2019 n. 1911
Il condotto accertamento ha acclarato che l’offerta presentata dalla ricorrente principale, computando anche le voci di costo relative alle migliorie offerte ma non considerate in sede di giustificazione della riscontrata anomalia, era stata formulata in “perdita”, atteso che il computo dei predetti costi erodeva completamente l’utile preventivato determinando una perdita d’esercizio.
Se è vero che non sia possibile stabilire una soglia minima di utile al di sotto della quale l’offerta deve essere considerata anomala, – poiché anche un utile apparentemente modesto può comportare un vantaggio significativo, sia per la prosecuzione in sé dell’attività lavorativa, sia per la qualificazione, la pubblicità, il curriculum derivanti per l’impresa dall’essere aggiudicataria e aver portato a termine un appalto pubblico (Cfr.: Consiglio di Stato, sez. V, 17/01/2018, n. 270) -, è altrettanto vero che un utile pari a zero ovvero la formulazione dell’offerta in perdita rendono ex se inattendibile l’offerta economica, essendo, in occasione della verifica in contraddittorio della congruità dell’offerta, consentito un limitato rimaneggiamento degli elementi costitutivi di quest’ultima purché l’originaria proposta contrattuale non venga modificata sostanzialmente ovvero non venga alterata la sua logica complessiva omettendo i costi di lavorazioni oggetto dell’offerta (CdS IV, 963/2015, conferma TAR Calabria, Reggio Calabria, nn. 603 del 2013 e 544 del 2014; Consiglio di Stato, sez. V, 22/01/2015 n. 289).
Il Collegio ritiene pertanto violato dalla stazione appaltante, nel caso di specie, l’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016, in quanto l’offerta in perdita rende “ex se” inattendibile l’offerta economica” (Consiglio di Stato, sez. IV, 26 febbraio 2015, n. 963), con la consequenziale illegittimità, in accoglimento del ricorso incidentale, del provvedimento con cui è stato formulato il giudizio di non anomalia dell’offerta presentata dalla – omissis – (Cfr. Cons. St., ez. IV, 26 febbraio 2015 n. 963, in De Jure; id., sez, VI, 18 marzo 2008 n. 1139, in Foro amm. CDS, 2008, 3, 856).
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- 1) Verifica di anomalia facoltativa, ampia discrezionalità della SA, sussiste - 2) Giudizio positivo di congruità, utile esiguo, legittimità, condizioni (Art. 86 , d.lgs. n. 163/2006)
- E' possibile stabilire una soglia minima di utile d'impresa ai fini della verifica di anomalia dell'offerta?
- Anomalia dell'offerta, utile pari a zero, conseguenze - Costo del lavoro, derogabilità, nullità di una clausola del bando contraria - Omessa verbalizzazione dei voti di ciascun commissario, non inficia la procedura (Artt. 46, 86, 87)
- Anomalia dell'offerta - Utile minimo - Non sussiste - Ingiustificabile soltanto un utile pari a zero - Omessa comunicazione ex art. 79 - Non incide sulla legittimità dell'aggiudicazione definitiva (Artt. 79, 86, 87)
- Anomalia dell'offerta - Verifica - Natura globale e sintetica - Utile d'impresa - Quota minima per la congruità - Non può essere stabilita a priori - Valutazione caso per caso (Artt. 86, 87)
- Valutazione dell'utile d'impresa ai fini dell'anomalia dell'offerta: non rileva se di entità modesta (Art. 86)
- Derogabilità dei costi del personale e congruità dell'utile d'impresa (Artt. 82, 86)
- Utile d'impresa "minimo" ai fini della valutazione di anomalia dell'offerta (Art. 87)
- Art. 97, (Offerte anormalmente basse)