Anomalia dell’offerta – Utile minimo – Non sussiste – Ingiustificabile soltanto un utile pari a zero – Omessa comunicazione ex art. 79 – Non incide sulla legittimità dell’aggiudicazione definitiva (Artt. 79, 86, 87)

admin-seaTAR Milano, 03.11.2015 n. 2306
(sentenza integrale)

“Quanto, poi, alle censure relative all’esiguo utile offerto dalla società P., il Collegio richiama l’indirizzo della giurisprudenza secondo cui “ai fini della valutazione di anomalia delle offerte presentate nelle gare di appalto, non può essere fissata una quota rigida di utile al di sotto della quale l’offerta debba considerarsi per definizione incongrua, dovendosi invece avere riguardo alla serietà della proposta contrattuale e risultando in sé ingiustificabile solo un utile pari a zero, atteso che anche un utile apparentemente modesto può comportare un vantaggio importante, come nel caso di ricadute positive che possono discendere non solo dalla prosecuzione in sé dell’attività lavorativa, ma anche dalla qualificazione, dalla pubblicità e dal curriculum discendenti per un’impresa dall’essersi aggiudicata e dall’avere poi portato a termine un appalto pubblico” (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 23 luglio 2012, n. 4206, nonché id., sez. V, 17 luglio 2014, n. 3785).
L’affidabilità di tale linea ermeneutica, del resto, è provata dalla circostanza che l’appalto è stato regolarmente portato a conclusione (…).
Quanto all’omessa trasmissione della comunicazione prevista dall’art. 79 del D.lgs. 163/2006, occorre rilevare che tale adempimento non incide sulla legittimità dell’aggiudicazione, ma semplicemente sulla decorrenza del termine per l’impugnazione (giurisprudenza consolidata: cfr. TAR Campania – Napoli, 10 marzo 2011, n. 1441; TAR Abruzzo – L’Aquila, 18 ottobre 2010, n. 705; TAR Lazio – Latina, 19 aprile 2010, n. 539; TAR Campania – Napoli, 2 aprile 2008, n. 1800)”.

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