
In realtà il capitolato di gara (ovverosia la lex specialis di gara) non prevede espressamente l’immodificabilità in sede di offerta del costo della mano d’opera indicato. La previsione dalla quale parte ricorrente trae la conclusione dell’immodificabilità è un chiarimento reso dalla stazione appaltante ai sensi del quale “non sono oggetto di ribasso i costi relativi alla sicurezza ed alla mano d’opera”.
Al riguardo, si rileva come il chiarimento non possa essere considerato alla stregua della lex specialis di gara e come, in ogni caso, quest’ultimo deve essere interpretato in conformità alle norme e ai principi generali in materia di contratti pubblici.
Inoltre, l’offerta che contempli un costo della manodopera inferiore a quello indicato dalla Stazione appaltante (ancorché con dati ricavati dalle Tabelle Ministeriali), non si può ritenere di per se in violazione delle retribuzioni minime, né solo per questo anomala, tenuto conto che di regola siffatte tabelle – redatte dal Ministero competente – esprimono un costo del lavoro medio, ricostruito su basi statistiche, per cui esse non rappresentano un limite inderogabile per gli operatori economici partecipanti a procedure di affidamento di contratti pubblici, ma solo un parametro di valutazione della congruità dell’offerta, con la conseguenza che lo scostamento da esse, specie se di lieve entità, non legittima di per sé un giudizio di anomalia (Consiglio di Stato, V, 6 febbraio 2017, n. 501; altresì, sez. III, 13 marzo 2018, n. 1609; III, 21 luglio 2017 n. 3623; 25 novembre 2016, n. 4989).
I costi medi della manodopera, indicati nelle tabelle (ministeriali), del resto, svolgono una funzione indicativa, suscettibile di scostamento in relazione a valutazioni statistiche ed analisi aziendali, laddove si riesca, in relazione alle peculiarità dell’organizzazione produttiva, a giustificare la sostenibilità di costi inferiori, fungendo gli stessi da esclusivo parametro di riferimento da cui è possibile discostarsi, in sede di giustificazioni dell’anomalia, sulla scorta di una dimostrazione puntuale e rigorosa (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, II bis, 19 giugno 2018, n. 6869). Ciò che invece non può essere derogato in peius – e non risulta dimostrato essersi verificato nella specie – sono i minimi salariali della contrattazione collettiva nazionale, sui quali non sono ammesse giustificazioni (T.A.R. Aosta, 09.08.2019 n. 44; T.A.R. Veneto, I, 19 luglio 2018, n. 774).
Il chiarimento deve, quindi, essere interpretato come impossibilità di derogare ai minimi inderogabili e non certo al costo indicato dalla stazione appaltante come il costo medio della manodopera sulla base delle Tabelle ministeriali. [rif. art. 95 d.lgs. n. 50/2016]
RISORSE CORRELATE
- Costo della manodopera – Ribasso consentito – Divieto imposto dal Bando – Illegittimità (art. 95 d.lgs. n. 50/2016)
- Ribasso sul costo per la manodopera - E' ammissibile se il Disciplinare non lo vieta espressamente - Limite dei minimi salariali (art. 23 , art. 95 , art. 97 d.lgs. n. 50/2020)
- Omessa indicazione dei costi della manodopera: esclusione automatica o soccorso istruttorio?
- Costi della manodopera - Mancanza nell'offerta economica - Comporta esclusione - Obbligo di separata indicazione non espressamente previsto nel bando - Irrilevanza (art. 95 d.lgs. n. 50/2016)
- Chiarimenti della Stazione Appaltante: possono introdurre requisiti di partecipazione o motivi di esclusione non previsti nella lex specialis ?
- Chiarimenti - Interpretazione autentica - Non occorre annullamento bando e ripubblicazione - Condizioni
- Costi della manodopera – Congruità – Autonomia rispetto alla verifica di anomalia dell’offerta – Tabelle ministeriali – Funzione – Limiti (art. 23 , art. 95 , art. 97 d.lgs. n. 50/2016)
- Costi della manodopera nei documenti posti a base di gara a cura della Stazione Appaltante: sono vincolanti ?
- I chiarimenti della Stazione appaltante possono modificare, integrare o interpretare la disciplina di gara? E' possibile, mediante i chiarimenti, attribuire alla lex specialis un significato ed una portata diversa e maggiore di quella che risulta dal testo?
- Costo del lavoro, tabelle ministeriali, funzione, derogabilità, scostamento, possibilità (Artt. 86, 87)
- Anomalia dell'offerta, utile pari a zero, conseguenze - Costo del lavoro, derogabilità, nullità di una clausola del bando contraria - Omessa verbalizzazione dei voti di ciascun commissario, non inficia la procedura (Artt. 46, 86, 87)
- Costo del lavoro - Tabelle ministeriali - Derogabilità o scostamento - Presupposti - Utilizzo di contratti collettivi stipulati da sindacati che non hanno sufficiente grado di rappresentatività - Conseguenze (Artt. 86, 87)
- Discrezionalità nell'attivazione del procedimento di verifica dell’anomalia e derogabilità del costo medio del lavoro (Art. 86)
- Derogabilità dei costi del personale e congruità dell'utile d'impresa (Artt. 82, 86)
- Effetti dei chiarimenti resi dalla Stazione Appaltante
- Art. 95, (Criteri di aggiudicazione dell'appalto)