Archivi tag: prezzi di riferimento

CAM (Criteri Ambientali Minimi) – Mancata applicazione – Errata determinazione del prezzo a base d’asta – Identico a quello della precedente gara – Incongruità – Illegittimità (art. 34 , art. 95 d.lgs. n. 50/2016)

Consiglio di Stato, sez. V, 27.11.2019 n. 8088

Non può ragionevolmente dubitarsi che la contestata previsione della lex specialis che ha previsto come prezzo a base d’asta (al netto di IVA, riferito al servizio giornaliero per ciascun detenuto, c.d. diaria) un importo pari a €. 3,90 (comprensivi degli oneri di sicurezza da interferenza, non soggetti a ribasso), identico a quello della identica gara bandita nel 2013, integri le caratteristiche della clausola immediatamente escludente.
E’ sufficiente al riguardo osservare che il semplice intervallo di tempo tra le due procedure di gara e l’applicazione nella procedura del 2017 dei requisiti CAM, che invece non era richiesti nella gara del 2013, costituiscono di per sé elementi idonei a ritenere, non illogicamente e secondo l’id quod plerumque accidit, non congruo il prezzo a base d’asta, sostanzialmente confermativo di quello fissato per la gara del 2013; ciò anche nella prospettiva dell’operatore economico che nell’apprezzamento della rimuneratività del prezzo a base d’asta tiene conto normalmente della necessità di coprire i costi del servizio e di conseguire un utile dalla propria attività di impresa, coerentemente con le tipiche delle dinamiche di un mercato in regime di concorrenza.
Né del resto sotto tale profilo l’amministrazione ha fornito adeguate e convincenti giustificazioni alla scelta di confermare, anche per la nuova procedura di gara, la base d’asta indicata nella precedente gara del 2013. (…)

Dopo aver svolto alcune – per altro approfondite – considerazioni preliminari sui CAM (criteri ambientali minimi) e sulla loro applicazione anche alla procedura di gara in questione, l’ausiliare, quanto alla problematica della individuazione della metodica per la corretta determinazione della base d’asta per la diaria oggetto di valutazione, pur dando atto che le parti hanno proposto diverse modalità, ha evidenziato che “…non vi sono dubbi che la determinazione del prezzo da considerare come base d’asta, debba essere effettuata in modo diretto, cercando quindi di quantificare, nel modo più preciso e appropriato possibile, il costo di approvvigionamento dei quantitativi richiesti di materie prime, e i costi relativi ai servizi richiesti dai bandi in oggetto. D’altro canto è evidente che tale compito è fortemente limitato dall’esistenza di importanti carenze informative e di disponibilità di dati (prezzi) sia con riferimento alle specifiche categorie merceologiche, che con riferimento alla appropriata fase di mercato che deve essere considerata per approssimare meglio possibile, la fase di scambio che coinvolge presumibilmente i fornitori, sia con riferimento alla disponibilità (mancata) di dati precisi a livello territoriale disaggregato (per regione)”, sottolineando che “nonostante questi vincoli, e quindi nonostante non sia semplice ottenere informazioni dirette e puntuali quanto sarebbe desiderabile, questa modalità di valutazione resta pur sempre quella che di deve ritenere come più corretta”.

Ha poi aggiunto che, dal punto di vista metodologico, non è corretto utilizzare per la determinazione della base d’asta quello della precedente gara indetta nel 2013, stante la diversità della situazione economica nei due anni considerati (…) che altrettanto notoriamente condiziona le scelte degli operatori economici.

[rif. art. 34 e art. 95 d.lgs. n. 50/2016]

Prezzi di riferimento ANAC: aggiornamento FAQ

Prezzi di riferimento in ambito non sanitario: aggiornate ai riferimenti normativi attuali le FAQ relative alla trasmissione delle informazioni necessarie all’elaborazione dei prezzi di riferimento di cui all’art. 9 del d.l. 66/2014.

FAQ

aggiornate al 30 luglio 2019

Trasmissione delle informazioni necessarie all’elaborazione dei prezzi di riferimento di cui all’art. 9 del d.l. 66/2014.

1. Chi è tenuto all’adempimento? 

Tutte le stazioni appaltanti, le centrali di committenza ed i soggetti aggregatori che abbiano stipulato contratti aventi ad oggetto i beni e/o i servizi individuati nella Tabella 1 (delibera A.N.AC. n. 22 del 26/11/2014 – punto 1.2), i cui avvisi o bandi di gara siano stati pubblicati successivamente alla data del 01/01/2013 (per le procedure di selezione che non prevedono avvisi o bandi utilizzare la data dell’avvio della selezione del contraente).

2. Chi NON è tenuto all’adempimento?
Sono escluse tutte le stazioni appaltanti che, successivamente al 01/01/2013, NON hanno stipulato contratti aventi ad oggetto i beni e/o i servizi individuati nella Tabella 1 (delibera A.N.AC. n. 22 del 26/11/2014 – punto 1.2). Sono escluse tutte le stazioni appaltanti che, successivamente al 01/01/2013, hanno stipulato contratti aventi ad oggetto i beni e/o i servizi individuati nella Tabella 1 (delibera A.N.AC. n. 22 del 26/11/2014– punto 1.2), tramite adesione a convenzioni o ad accordi quadro, aventi ad oggetto gli stessi beni e/o servizi, sottoscritti dalle centrali di committenza o soggetti aggregatori.

3. Chi ha effettuato ordini tramite MEPA è tenuto all’adempimento?
Si, per i beni e/o i servizi individuati nella Tabella 1 (delibera A.N.AC. n. 22 del 26/11/2014 – punto 1.2), i cui avvisi o bandi di gara siano stati pubblicati successivamente alla data del 01/01/2013 (per le procedure di selezione che non prevedono avvisi o bandi utilizzare la data dell’avvio della selezione del contraente).

4. Chi ha espletato acquisizioni in economia è tenuto all’adempimento?
Si, per i beni e/o i servizi individuati nella Tabella 1 (delibera A.N.AC. n. 22 del 26/11/2014 – punto 1.2), i cui avvisi o bandi di gara siano stati pubblicati successivamente alla data del 01/01/2013 (per le procedure di selezione che non prevedono avvisi o bandi utilizzare la data dell’avvio della selezione del contraente).

5. Ci sono limiti di importo da considerare ai fini della comunicazione?
No, non ci sono limiti di importo.

6. Quali sono i termini per l’adempimento? Le informazioni relative ai contratti relativi ai beni e/o ai servizi individuati nella Tabella 1 devono essere trasmesse entro i successivi 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto.

7. Chi è il soggetto responsabile della trasmissione e materialmente deve accedere all’applicativo?
Il soggetto tenuto alla trasmissione dei dati per conto della Stazione appaltante è il Responsabile del procedimento individuato per il singolo appalto, così come risultante sul sistema SIMOG al momento della comunicazione di cui all’oggetto della presente deliberazione.

8. Cosa bisogna fare se il Responsabile Unico del Procedimento assegnatario dell’appalto identificato mediante codice CIG e SMARTCIG non sia più in organico o assegnatario del procedimento?
Nel caso in cui il Responsabile Unico del Procedimento assegnatario dell’appalto identificato mediante codice SMARTCIG non sia più in organico o assegnatario di tale procedimento, la stazione appaltante attraverso il Contact Center potrà richiedere l’assegnazione del procedimento a un nuovo soggetto ai fini della comunicazione.
Nel caso in cui il Responsabile Unico del Procedimento assegnatario dell’appalto identificato mediante codice CIG non sia più in organico o assegnatario di tale procedimento, la stazione appaltante provvederà autonomamente ad assegnare tale procedimento ad un nuovo soggetto ai fini della comunicazione.

9. Non trovo i Cig/Smartcig per i quali devo effettuare la comunicazione nella tendina visualizzata. Cosa devo fare?

L’elenco visualizzato corrisponde ai primi 20 Cig/Smartcig di competenza del RUP. Qualora l’utente non visualizzi il Cig/Smartcig per il quale, in base alla Tabella 1 (delibera A.N.AC. n. 22 del 26/11/2014 – punto 1.2), deve effettuare la comunicazione, deve digitarlo nell’apposita casella. Il sistema provvederà a controllare e caricare i dati relativi.+

10. L’Elenco di CIG/Smartcig visualizzati contiene appalti non pertinenti con l’oggetto della rilevazione (Tabella 1)
Tale circostanza è possibile in quanto il motore di ricerca utilizzato per visualizzare i primi 20 Cig/Smartcig di competenza del RUP, non si limita ai soli beni e servizi della Tabella 1. Per i Cig/Smartcig non pertinenti con la Tabella 1 non deve essere effettuata la comunicazione.

11. Dopo aver compilato la scheda l’applicativo non permette il salvataggio. 
Ciò indica che non sono stati compilati tutti i campi previsti nel questionario. La scheda può essere salvata solo dopo aver valorizzato tutti i campi.

12. Dopo aver salvato la scheda l’applicativo mi riporta al lotto di competenza. 
Ciò indica che il salvataggio è stato effettuato. Per ogni Cig/Smartcig inserito, è possibile controllare le schede associate con lo stato “compilato”/”inoltrato”.

13. Tutti i campi sono obbligatori?
Si

14. Cosa devo fare per inviare ad A.N.AC. la specifica scheda?
È necessario inoltrare la scheda salvata. Dopo l’inoltro, espandendo la tendina delle categorie merceologiche, il sistema riporta lo stato «inoltrata». Dopo l’inoltro non è più possibile modificare la scheda. Qualora ciò fosse necessario, interpellare il Contact Center.

15. Come effettuare la stampa della scheda inoltrata?
Per effettuare la stampa delle schede, occorre attivare la funzione file → stampa prevista dal browser. In caso di difficoltà si consiglia di provare con un altro browser.

16. I servizi/opzioni/accessori/specifiche tecniche relativi al mio contratto non sono presenti nel menù a tendina.
Utilizzare il valore “non previsto”, “non applicabile”, “nessun servizio” a seconda dei casi e porre il relativo valore di prezzo pari a zero.

17. Quale prezzo/quantità devo inserire nella scheda nel caso di più acquisti/consegne relativi allo stesso contratto?
Il prezzo unitario da inserire nei singoli questionari, così come le quantità, si riferiscono all’ultimo acquisto/consegna effettuata ciò al fine di rilevare l’ultimo prezzo corrisposto anche se revisionato e, quindi, non coincidente a quello indicato sul contratto.

18. Nel caso in cui il contratto preveda l’acquisto di più beni o prodotti distinti previsti nella Tabella 1 cosa occorre fare?
Va compilato un questionario per ogni bene/prodotto della Tabella 1.

19. Il canone relativo al contratto da comunicare non corrisponde con quello richiesto nella scheda (ha un’unita di misura diversa)

Il valore dei canoni deve essere ricondotto all’unità di misura indicata nei singoli questionari (es. se il questionario richiede un canone mensile mentre l’amministrazione corrisponde un canone trimestrale sarà cura di quest’ultima procedere con le necessarie conversioni dei valori dividendo per tre). Si può utilizzare il campo note per indicare eventuali specificazioni.

20. Quale prezzo deve essere indicato per gli autoveicoli in acquisto?
 Il prezzo unitario si riferisce all’autovettura comprensiva dell’equipaggiamento di serie e non anche degli optional selezionati dalla singola amministrazione e per i quali ha corrisposto un ulteriore prezzo.

Prezzi di riferimento in ambito non sanitario – d.l. n. 66/2014

fonte: sito ANAC

Operatore economico non partecipante alla gara – Legittimazione al ricorso – Ipotesi del prezzo a base d’asta simbolico o irrisorio (art. 83 d.lgs. n. 50/2016)

TAR Reggio Calabria, 16.07.2018 n. 418

Il TAR si è occupato della legittimazione a ricorrere in capo all’operatore economico che non abbia presentato la domanda di partecipazione alla gara per sostanziale antieconomicità del prezzo posto a base d’asta (art. 83 d.lgs. n. 50/2016)
A tal proposito, il Collegio reputa che, alla stregua dell’attuale orientamento espresso dalla giurisprudenza sul tema, avallato di recente dalla sentenza n. 4/18 dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, sussista in capo alla società ricorrente quella posizione soggettiva qualificata e differenziata che la legittima alla proposizione del ricorso.
Vero è che la regola generale rimane quella per cui soltanto colui che ha partecipato alla gara è legittimato ad impugnare l’esito della medesima (cfr. sent. A.P. n. 4/11), essendo soltanto a quest’ultimo riconoscibile una posizione differenziata rispetto alla moltitudine degli operatori economici potenzialmente interessati all’affidamento della commessa.
Vero anche che i bandi di gara e di concorso, al pari delle lettere di invito, vanno normalmente impugnati unitamente agli atti che di essi fanno applicazione, dal momento che sono questi ultimi ad identificare in concreto il soggetto leso dal provvedimento ed a rendere attuale e concreta la lesione della situazione soggettiva dell’interessato.
Purtuttavia, già con sentenza dell’Adunanza Plenaria 25 febbraio 2014 n. 9, la giurisprudenza amministrativa aveva convenuto di poter enucleare alcune eccezioni a queste due regole generali, individuando taluni casi in cui il bando di gara deve essere immediatamente impugnato, nonché ulteriori e peculiari fattispecie in cui a tale impugnazione immediata deve ritenersi legittimato anche colui che non ha proposto la domanda di partecipazione.
In particolare, il tema della legittimazione al ricorso (o del titolo all’impugnazione) è stato declinato nel senso che tale legittimazione “deve essere correlata ad una situazione differenziata e dunque meritevole di tutela, in modo certo, per effetto della partecipazione alla stessa procedura oggetto di contestazione” e che “chi volontariamente e liberamente si è astenuto dal partecipare ad una selezione non è dunque legittimato a chiederne l’annullamento ancorché vanti un interesse di fatto a che la competizione – per lui res inter alios acta – venga nuovamente bandita”.
E’ stato però sottolineato che a tale regola generale può derogarsi, per esigenze di ampliamento della tutela della concorrenza, solamente in tre tassative ipotesi e, cioè, quando: i) si contesti in radice l’indizione della gara; ii) all’opposto, si contesti che una gara sia mancata, avendo l’amministrazione disposto l’affidamento in via diretta del contratto; iii) si impugnino direttamente le clausole del bando assumendo che le stesse siano immediatamente escludenti.
Per quanto qui rileva, nella categoria delle “clausole immediatamente escludenti” la giurisprudenza, da ultimo consolidatasi con la sentenza dell’Adunanza Plenaria 26 aprile 2018 n. 4 (§ 16.5), ha annoverato: a) le ipotesi di regole che rendano la partecipazione incongruamente difficoltosa o addirittura impossibile (Cons. Stato, A.P., n. 3 del 2001; ovvero b) le disposizioni abnormi o irragionevoli che rendano impossibile il calcolo di convenienza tecnica ed economica ai fini della partecipazione alla gara; ovvero c) che prevedano abbreviazioni irragionevoli dei termini per la presentazione dell’offerta (Cons. St., sez. V, 24 febbraio 2003, n. 980); ovvero ancora d) le condizioni negoziali che rendano il rapporto contrattuale eccessivamente oneroso e obiettivamente non conveniente (Cons. Stato, sez. V, 21 novembre 2011, n. 6135; Cons.Stato sez. III, 23 gennaio 2015, n. 293).
Le rimanenti clausole, in quanto non immediatamente lesive, devono essere impugnate insieme con l’atto di approvazione della graduatoria definitiva, che definisce la procedura concorsuale ed identifica in concreto il soggetto leso dal provvedimento, rendendo attuale e concreta la lesione della situazione soggettiva (Cons. Stato, sez. V, 27 ottobre 2014, n. 5282) e postulano la preventiva partecipazione alla gara (v. § 16.5.1.).
In buona sostanza, il massimo organo della giustizia amministrativa, dopo aver esplorato una traiettoria esegetica non priva di oscillazioni, è riapprodato al principio fondamentale enunciato dall’Adunanza Plenaria n.4/11, secondo cui è legittimato ad impugnare gli atti della procedura di una gara solo chi vi ha partecipato, salvo, giustappunto, le predette eccezioni che elevano ad interesse meritevole di tutela la situazione soggettiva dell’operatore economico che, essendosi astenuto dal presentare l’offerta, sarebbe altrimenti portatore di in interesse di mero fatto a che la competizione venga nuovamente bandita (cfr. Cons. Stato, Sez. III, Sent. n.5113/2016). (…)
Il Collegio non reputa inutile richiamare la distinzione – valorizzata anche dalla giurisprudenza meno recente (Cass. Civ. Sez. II 28 agosto 1993 n.9144) – tra vendita a prezzo vile e vendita a prezzo irrisorio o simbolico. L’esistenza di un divario, anche considerevole, tra il valore di mercato del bene venduto e il prezzo pattuito non è di per sé incompatibile con la causa del contratto di compravendita. La giurisprudenza di legittimità ha infatti avuto modo di precisare che nell’ipotesi in cui risulta concordato un prezzo obiettivamente non serio o perché privo di valore reale e perciò meramente apparente o simbolico o perché programmaticamente destinato nella comune intenzione delle parti a non essere pagato il contratto è nullo per mancanza di un elemento essenziale; viceversa, nell’ipotesi in cui sia pattuito un prezzo di gran lunga inferiore all’effettivo valore di mercato del bene compravenduto o fornito, la conseguenza non sarà l’invalidità del contratto per difetto di causa ma una diversa qualificazione giuridica della fattispecie negoziale, che potrà essere ascritta a seconda dei casi a diverse categorie negoziali (es. donazioni indirette o negozi misti a donazione; cfr. Cass. Civ. Sez. I 04.11.2015 n.22567 citata dalla società ricorrente).
Sulla scorta di queste considerazioni, il Collegio ritiene che il prezzo posto dalla Stazione appaltante a base d’asta, se e nella misura in cui venga dimostrata la sua eccentricità al ribasso rispetto ai prezzi di mercato e quindi la sua natura “simbolica”, esoneri l’operatore economico di turno dal poter o dover proporre la domanda di partecipazione alla gara, presentando un’offerta economica destinata ad essere ineludibilmente esclusa perché caratterizzata da un prezzo superiore all’importo determinato dall’Amministrazione.

Prezzi di riferimento in ambito sanitario: aggiornata la tabella dei principi attivi

Con l’ordinanza n. 2254 del 26 maggio 2017 il Consiglio di Stato ha accolto la domanda di ANAC di sospendere l’esecutività della sentenza del TAR Lazio n. 335/2017 con la quale, su ricorso della società Amgen, erano stati annullati i prezzi di riferimento dei principi attivi Darboepoetina, Filgrastim, Pegfilgrastim e Panitumumab. A seguito della deliberazione, l’Autorità ha ripristinato quindi i valori dei prezzi relativi ai principi attivi suddetti, che ora sono nuovamente vigenti e pubblicati nell’apposita tabella del sito dell’Autorità.
 
Prezzi di riferimento in ambito sanitario