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Decreto Bollette n. 34/2023 : disposizioni in materia di appalti servizi sanitari

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge 30 marzo 2023 n. 34 recante “Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonche’ in materia di salute e adempimenti fiscali”.

Di seguito le disposizioni rilevanti in materia di appalti pubblici.

Art. 10 (Disposizioni in materia di appalto, di reinternalizzazione dei servizi sanitari e di equità retributiva a parità di prestazioni lavorative, nonché di avvio di procedure selettive comprensive della valorizzazione dell’attività lavorativa già svolta)
1. Le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), per fronteggiare lo stato di grave carenza di organico del personale sanitario, possono affidare a terzi i servizi medici ed infermieristici solo in caso di necessità e urgenza, in un’unica occasione e senza possibilità di proroga, a seguito della verificata impossibilità di utilizzare personale già in servizio, di assumere gli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore, nonché di espletare le procedure di reclutamento del personale medico e infermieristico autorizzate.
2. I servizi di cui al comma 1 possono essere affidati esclusivamente nei servizi di emergenza-urgenza ospedalieri, per un periodo non superiore a dodici mesi, ad operatori economici che si avvalgono di personale medico ed infermieristico in possesso dei requisiti di professionalità contemplati dalle disposizioni vigenti per l’accesso a posizioni equivalenti all’interno degli enti del Servizio Sanitario Nazionale e che dimostrano il rispetto delle disposizioni in materia d’orario di lavoro di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66.
3. Al fine di favorire l’economicità dei contratti e la trasparenza delle condizioni di acquisto e di garantire l’equità retributiva a parità di prestazioni lavorative, con decreto del Ministro della salute, sentita l’ANAC, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono elaborate linee guida recanti le specifiche tecniche, i prezzi di riferimento e gli standard di qualità dei servizi medici ed infermieristici oggetto degli affidamenti di cui ai commi 1 e 2.
4. La stazione appaltante, nella decisione a contrarre, motiva espressamente sulla osservanza delle previsioni e delle condizioni fissate nei commi 1 e 2 e sulla durata dell’affidamento.
5. L’inosservanza delle disposizioni previste nei commi 1, 2 e 4 è valutata anche ai fini della responsabilità del dirigente della struttura sanitaria appaltante il servizio per danno erariale.
6. Il personale sanitario che interrompe volontariamente il rapporto di lavoro dipendente con una struttura sanitaria pubblica per prestare la propria attività presso un operatore economico privato che fornisce i servizi di cui ai commi 1, 2 e 4 in regime di esternalizzazione, non può chiedere successivamente la ricostituzione del rapporto di lavoro con il Servizio Sanitario Nazionale.
7. Le aziende ed enti di cui al comma 1, al fine di reinternalizzare i servizi appaltati, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale, fermo rimanendo quanto previsto dall'articolo 11, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, avviano le procedure selettive per il reclutamento del personale da impiegare per l’assolvimento delle funzioni precedentemente esternalizzate, prevedendo la valorizzazione, anche attraverso una riserva di posti non superiore al 50 per cento di quelli disponibili, del personale impiegato in mansioni sanitarie e socio-sanitarie corrispondenti nelle attività dei servizi esternalizzati che abbia garantito assistenza ai pazienti per almeno sei mesi di servizio. Non possono partecipare alle procedure selettive coloro che in precedenza, in costanza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il SSN, si siano dimessi dalle dipendenze dello stesso.

Articolo in aggiornamento

Osservatorio Nazionale sui prezzi dei dispositivi medici : Decreto in Gazzetta Ufficiale

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 63 del 15.03.2023 il Decreto 23.01.2023 recante “Composizione e funzioni dell’Osservatorio nazionale dei prezzi dei dispositivi medici”.

L’Osservatorio svolge le funzioni di supportare e monitorare le stazioni appaltanti e verificare la coerenza dei prezzi a base d’asta rispetto ai prezzi di riferimento definiti dall’ANAC o ai prezzi unitari disponibili nel flusso consumi del nuovo sistema informativo sanitario (art. 9-ter, comma 7, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125) sulla base dei dati disponibili nel Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS).

L’Osservatorio e’ composto:
a) dal direttore della Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico o suo delegato, con funzioni di presidente;
b) dal direttore della Direzione generale della programmazione sanitaria del Ministero della salute o suo delegato;
c) dal direttore della Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica del Ministero della salute o suo delegato;
d) da un componente designato dal Ministero delle imprese e del Made in Italy;
e) da un componente designato dal Ministero dell’economia e finanze;
f) da un componente designato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
g) dal direttore generale dell’Agenzia nazionale per i Servizi sanitari regionali (AGENAS) o suo delegato;
h) da un componente designato dall’Istituto superiore di sanita’;
i) da tre componenti designati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome;
l) da un componente designato dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;
m) da un componente individuato dalle associazioni maggiormente rappresentative dell’industria dei dispositivi medici;
n) da due rappresentanti e delle associazioni dei pazienti e dei cittadini, di volta in volta individuati in coerenza con l’atto di indirizzo del segretario generale del Ministero della salute del 3 ottobre 2022.

L’Osservatorio è supportato dalla Cabina di regia per l’Health technology assessment (HTA) istituita ai sensi dell’art. 1, comma 587, lettera a), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dal Comitato tecnico sanitario, sezione f), istituito con decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, e può avvalersi altresì del supporto delle Direzioni generali del Ministero della salute, dell’ Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) , di esperti in possesso di professionalità specifiche operanti nelle strutture del Servizio sanitario nazionale (SSN), nonchè delle collaborazioni con Enti universitari e di ricerca.

Sanità: la gara Consip non prevale sulla gara della Centrale di Committenza Regionale

Queste le norme principali che regolano la fattispecie in esame:
– comma 449 dell’articolo unico l. 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007), che all’ultimo periodo prevede che: “gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni-quadro stipulate da Consip s.p.a.”;
– commi 548 e 549 dell’articolo unico l. 28 dicembre 2015, n. 208 (‘Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge di stabilità 2016’), che dispongono che: “al fine di garantire la effettiva realizzazione degli interventi di razionalizzazione della spesa mediante aggregazione degli acquisti di beni e servizi, gli enti del Servizio sanitario nazionale sono tenuti ad approvvigionarsi, relativamente alle categorie merceologiche del settore sanitario, come individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, avvalendosi, in via esclusiva, delle centrali regionali di committenza di riferimento, ovvero della Consip Spa. Qualora le centrali di committenza non siano disponibili ovvero operative, gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale sono tenuti ad approvvigionarsi, relativamente alle categorie merceologiche del settore sanitario, avvalendosi, in via esclusiva, delle centrali di committenza iscritte nell’elenco dei Soggetti Aggregatori, di cui all’articolo 9, comma 1, del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. In tale ipotesi, spetta alla centrale regionale di committenza di riferimento l’individuazione, ai fini dell’approvvigionamento, di altra centrale di committenza”.
Orbene, dalla interpretazione prima di tutto letterale delle suddette norme, il Consiglio di Stato, con orientamento condiviso, ha rinvenuto sicura prevalenza ai sistemi di acquisizioni al livello regionale e ruolo meramente suppletivo (e cedevole) all’intervento sostitutivo di Consip.
In particolare, ha affermato che: “in via tendenziale, le gare per gli approvvigionamenti di interesse degli enti del SSN devono essere svolte dalle centrali di committenza regionali; in via sostanzialmente suppletiva (e all’evidente fine di prevenire il rischio di possibili carenze in approvvigionamenti di estremo interesse e rilevanza) è altresì possibile che la centrale di committenza nazionale attivi specifiche convenzioni-quadro; nell’ipotesi appena richiamata è da ritenere che l’intervento di sostanziale supplenza svolto da Consip non possa giungere ad alterare in modo definitivo il carattere evidentemente sussidiario di tale intervento, il quale per questa caratteristica avrà dunque valenza ‘cedevole’. Tale intervento, infatti (pur necessario nel perdurare dell’inadempienza da parte delle centrali di committenza regionali), perderà la sua ragion d’essere laddove le centrali regionali, ripristinando la fisiologica dinamica delineata dal legislatore, attivino i propri strumenti di acquisizione” (cfr. C. di St. n. 5826/2017; nello stesso senso, ex multis: C. di St. n. 1329/2019, TAR Marche n. 580/2020, TAR Emilia-Romagna n. 362/2018).
Ancora, ha evidenziato “l’esistenza di un disegno normativo che non preclude (ma anzi disciplina) la contestuale attivazione sia a livello centrale sia a livello regionale di aggregazione degli acquisti, sicché non si può ritenere impedito alla centrale di acquisti regionale di attivarsi al fine di ripristinare l’iter fisiologico delineato dalla disciplina, anche dopo che sia avviata una gara Consip” (cfr. C. di St. n. 01329/2019).
Per il caso in cui la gara Consip sia stata non solo avviata ma anche conclusa, i giudici di Palazzo Spada hanno precisato che “la prevalenza della gara svolta a livello regionale può essere affermata anche con riguardo alla fattispecie in esame, ovvero quando la procedura sia stata già aggiudicata, ai fini della stipula della convenzione quadro” … “La gara svolta a livello regionale risponde – quanto alla aderenza alle necessità dell’area di riferimento e, ove svolta successivamente, anche per la coerenza con il mercato – ai principi di maggior efficienza, efficacia e economicità che regolano l’azione pubblica” (cfr. C. di St. n. 01329/2019).
Dunque, in base ai principi giurisprudenziali appena esposti, è possibile affermare che le Aziende Sanitarie sono tenute ad aderire alle convenzioni quadro stipulate dalla centrale di committenza regionale – anche in quanto più aderenti alle esigenze locali e quindi più efficiente economica ed efficace – e l’intervento di Consip deve essere ritenuto “di supplenza”.
In conclusione è possibile affermare che: la Consip svolge un intervento di sostanziale supplenza e non prevale su quella regionale; la gara espletata a livello regionale risponde ai principi di maggior efficienza, efficacia e economicità che regolano l’azione pubblica in quanto aderente alle necessità dell’area di riferimento e, ove svolta successivamente, anche per la coerenza con il mercato (da ultimo TAR Roma, 04.02.2021 n. 1459).

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    Sanità: affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture

    I CONTRATTI PUBBLICI NEL SETTORE SANITARIO: PERIMETRO NORMATIVO, PRASSI E GIURISPRUDENZA

    Roma, 4 e 5 dicembre 2018

    Il Corso, strutturato sulla peculiarità del settore sanitario, fornisce una informazione completa ed esaustiva sulle novità della vigente regolamentazione e sulle prassi che si stanno sviluppando offrendo un concreto ausilio operativo su come riorganizzare attività, ruoli e procedure nelle varie fasi delle gare ad evidenza pubblica attraverso il ricorso a simulazioni e casi pratici.

    RELATORE

    Avv. Francesco RUSSO

    PROGRAMMA

    PARTE I – PERIMETRO NORMATIVO: APPLICAZIONE E RICADUTE OPERATIVE
     
    4 ottobre 2018 (10.30-17.30)
     
    • La normazione specifica per il settore sanitario
    • Stazioni appaltanti e centrali di committenza
    • Programma delle acquisizioni delle SA
    • Indizione delle procedure di gara
    • Procedure alternative all’evidenza pubblica: procedure negoziate, iter e criteri
    • Focus operativo su contratti di servizi e forniture in ambito sanitario
    o Pianificazione e programmazione
    o Prezzi di riferimento
    o Bandi, avvisi, indagini di mercato
    o Sotto fasi delle procedure
    • Gestione straordinaria di imprese in ambito sanitario ai fini della prevenzione anticorruzione e antimafia
     
    PARTE II – IL RUP E IL DEC: ATTRIBUZIONI E COMPETENZE IN AMBITO SANITARIO
     
    5 ottobre 2018 (10.30 – 15.30)
     
    • Il RUP e il DEC: i provvedimenti attuativi
    • Compiti del RUP dalla fase preliminare alla fase di esecuzione: programmazione, verifica e validazione
    • Il RUP e le controversie
    • Il Direttore dell’esecuzione nei servizi e nelle forniture: competenze e responsabilità dalla nomina al controllo amministrativo contabile
    • Focus operativo: la gestione dei canoni di noleggio e manutenzioni delle apparecchiature sanitarie sopra e sotto soglia
    • Focus operativo: le cessioni del credito ex art. 106, c. 13 e crediti certificati attraverso la piattaforma del MEF
     
    PARTE III – ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA: GLI OBBLIGHI PER LE AZIENDE SANITARIE
     
    5 ottobre 2018 (15.30 – 17.30)
     
    • Il Nuovo PNA e le indicazioni di ANAC
    • Il PTPC e RPCT delle strutture sanitarie
    • Il conflitto di interessi e la gestione dei processi di “procurement”
    • Misure di prevenzione della corruzione specifiche nel settore sanitario

    A cura dell’Area Formazione Legislazione Tecnica:

    Pagina info e iscrizione


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    Prezzi di riferimento in ambito sanitario: aggiornata la tabella dei principi attivi

    Con l’ordinanza n. 2254 del 26 maggio 2017 il Consiglio di Stato ha accolto la domanda di ANAC di sospendere l’esecutività della sentenza del TAR Lazio n. 335/2017 con la quale, su ricorso della società Amgen, erano stati annullati i prezzi di riferimento dei principi attivi Darboepoetina, Filgrastim, Pegfilgrastim e Panitumumab. A seguito della deliberazione, l’Autorità ha ripristinato quindi i valori dei prezzi relativi ai principi attivi suddetti, che ora sono nuovamente vigenti e pubblicati nell’apposita tabella del sito dell’Autorità.
     
    Prezzi di riferimento in ambito sanitario

    CONTRATTI PUBBLICI NEL SETTORE SANITÀ ALLA LUCE DEL NUOVO CODICE (D.LGS. N. 50/2016): QUADRO NORMATIVO AGGIORNATO AL CORRETTIVO (D.LGS. N. 56/2017) ED AGLI ULTERIORI ATTI ATTUATIVI

    Gli appalti pubblici nell’ambito del settore sanitario alla luce del Codice dei contratti (D.Lgs. n. 50/2016), delle Linee Guida ANAC e degli ulteriori atti attuativi. Attività, ruoli e procedure delle Amministrazioni e degli Operatori Economici.
    Novità ed indicazioni operative con particolare riferimento a programmazione, progettazione, scelta e preparazione delle procedure di affidamento, criteri di aggiudicazione, Commissione giudicatrice.

    ANCONA – 25.05.2017

    Evento riservato.

    Su richiesta, è possibile svolgere “in house” questo evento formativo, presso le sedi di Amministrazioni, Enti o Società. Per informazioni si invita a contattare il Servizio Formazione.  

    Legge di Bilancio 2017: prescrizioni relative al nuovo Codice dei contratti

    La Legge 11 dicembre 2016 n. 232 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”, contiene le seguenti prescrizioni in ordine al nuovo Codice dei contratti, in vigore dal 1 gennaio 2017.

    Affidamenti di servizi ad operatori di call center al netto del costo del personale (art. 1, comma 243)
    243. L’articolo 24-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è sostituito dal seguente: «10. Per le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori che procedono ad affidamenti di servizi a operatori di call center l’offerta migliore è determinata al netto delle spese relative al costo del personale, determinato ai sensi dell’articolo 23, comma 16, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero sulla base di accordi con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative».

    Acquisti di farmaci e razionalizzazione della spesa (art. 1, comma 407)
    407. All’articolo 15 del decreto‐legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il comma 11‐ter è inserito il seguente: «11‐quater. L’esistenza di un rapporto di biosimilarità tra un farmaco biosimilare e il suo biologico di riferimento sussiste solo ove accertato dalla European Medicine Agency (EMA) o dall’Agenzia italiana del farmaco, tenuto conto delle rispettive com‐petenze. Non è consentita la sostituibilità automatica tra farmaco biologico di riferimento e un suo biosimilare né tra biosimilari. Nelle procedure pubbliche di acquisto per i farmaci biosimilari non possono essere posti in gara nel medesimo lotto princìpi attivi differenti, anche se aventi le stesse indicazioni terapeutiche. Al fine di razionalizzare la spesa per l’acquisto di farmaci biologici a brevetto scaduto e per i quali siano presenti sul mercato i relativi farmaci biosimilari, si applicano le seguenti disposizioni:
    a) le procedure pubbliche di acquisto devono svolgersi mediante utilizzo di accordi‐quadro con tutti gli operatori economici quando i medicinali sono più di tre a base del medesimo principio attivo. A tal fine le centrali regionali d’acquisto predi‐spongono un lotto unico per la costituzione del quale si devono considerare lo specifico principio attivo (ATC di V livello), i mede‐simi dosaggio e via di somministrazione;
    b) al fine di garantire un’effettiva razionalizzazione della spesa e nel contempo un’ampia disponibilità delle terapie, i pazienti devono essere trattati con uno dei primi tre farmaci nella graduatoria dell’accordo­quadro, classificati secondo il criterio del minor prezzo o dell’offerta economica‐mente più vantaggiosa. Il medico è comunque libero di prescrivere il farmaco, tra quelli inclusi nella procedura di cui alla lettera a), ritenuto idoneo a garantire la continuità terapeutica ai pazienti;
    c) in caso di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare di un farmaco biologico durante il periodo di validità del contratto di fornitura, l’ente appaltante, entro sessanta giorni dal momento dell’immissione in commercio di uno o più farmaci biosimilari contenenti il medesimo principio attivo, apre il confronto concorrenziale tra questi e il farmaco originatore di riferimento nel rispetto di quanto prescritto dalle lettere a) e b);
    d) l’ente appaltante è tenuto ad erogare ai centri prescrittori i prodotti aggiudicati con le procedure previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
    e) eventuali oneri economici aggiuntivi, derivanti dal mancato rispetto delle disposi‐zioni del presente comma, non possono es‐sere posti a carico del Servizio sanitario nazionale».

    Acquisti di beni e servizi informatici e di connettività (art. 1, comma 419)
    419. All’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 512, le parole: «provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip SpA o i soggetti aggregatori» sono sostituite dalle seguenti: «provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip Spa o dei soggetti aggregatori»;
    b) dopo il comma 514 è aggiunto il seguente: «514‐bis. Per i beni e servizi la cui acquisizione riveste particolare rilevanza strategica secondo quanto indicato nel Piano triennale di cui al comma 513, le amministrazioni statali, centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza ed assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ricorrono a Consip Spa, nell’ambito del Pro‐gramma di razionalizzazione degli acquisti della pubblica amministrazione del Ministero dell’economia e delle finanze. A tal fine Consip Spa può supportare i soggetti di cui al periodo precedente nell’individuazione di specifici interventi di semplificazione, in‐novazione e riduzione dei costi dei processi amministrativi. Per le attività di cui al presente comma è previsto un incremento delle dotazioni destinate al finanziamento del Pro gramma di razionalizzazione degli acquisti della pubblica amministrazione del Ministero dell’economia e delle finanze pari a euro 3.000.000 per l’anno 2017 e a euro 7.000.000 a decorrere dal 2018»;
    c) al comma 515, dopo le parole: «di cui al comma 513,» sono inserite le seguenti: «compresa quella relativa alle acquisizioni di particolare rilevanza strategica di cui al comma 514‐bis,».

    Acquisti tramite soggetti aggregatori (art. 1, comma 420‐423)
    420. All’articolo 9 del decreto‐legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2‐bis. Nell’ambito del Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori opera un Comitato guida, disciplinato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2, il quale, oltre ai compiti previsti dal medesimo decreto, fornisce attraverso linee guida indicazioni utili per favorire lo sviluppo delle migliori pratiche con riferimento alle procedure di cui al comma 3 da parte dei soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2, ivi inclusa la determinazione delle fasce di valori da porre a base d’asta e delle modalità per non discriminare o escludere le micro e le piccole imprese. I soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2 trasmettono al Comitato guida, nel caso di non allinea‐mento alle linee guida di cui al periodo precedente, una preventiva comunicazione specificamente motivata sulla quale il Comitato guida può esprimere proprie osservazioni».
    421. All’articolo 9 del decreto‐legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modifica‐zioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3‐bis. Le amministrazioni pubbliche obbligate a ricorrere a Consip Spa o agli altri soggetti aggregatori ai sensi del comma 3 possono procedere, qualora non siano disponibili i relativi contratti di Consip Spa o dei soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2 e in caso di motivata urgenza, allo svolgi‐mento di autonome procedure di acquisto di‐rette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria. In tale caso l’Autorità nazionale anticorruzione rilascia il codice identificativo di gara (CIG)».
    422. All’articolo 9, comma 9, del decreto‐legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, che tengono conto anche dell’allineamento, da parte dei soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2, delle indicazioni del Comitato guida fornite ai sensi del comma 2‐bis del presente articolo».
    423. Con Accordo da sancire in sede di Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 28 febbraio 2017 sono definite le attività da porre in essere per per‐venire alla definizione di linee di indirizzo per l’efficientamento e la definizione di standard con riferimento ai magazzini e alla logistica distributiva, alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione nonché alle politiche e ai processi di gestione delle risorse umane.

    Programmazione biennale beni e servizi (art. 1, comma 424)
    424. L’obbligo di approvazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi, di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in deroga alla vigente normativa sugli allegati al bilancio degli enti locali, stabilita dal testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, si applica a decorrere dal bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018.

    Prezzi di riferimento in ambito sanitario

    Deliberazione n. 213 del 02.03.2016 sul prezzo di riferimento del servizio di pulizia e sanificazione

    Nell’adunanza del 2 marzo 2016, il Consiglio dell’Autorità ha approvato il prezzo di riferimento del servizio di pulizia e sanificazione in ambito sanitario. Ai fini dell’elaborazione del prezzo è stata sviluppata una metodologia statistica attraverso la quale sono state selezionate le caratteristiche rilevanti nell’influenzare il prezzo del servizio. Il prezzo di riferimento, espresso sotto forma di “funzione”, varia in relazione ai valori assunti dalle variabili che esprimono le caratteristiche rilevanti del servizio, consentendo pertanto una flessibilità applicativa in relazione alle diverse esigenze delle stazioni appaltanti.

    Concentrazione o unificazione delle gare – Clausola di adesione – Finalità – Legittimità – Fattispecie relativa ad enti del servizio sanitario nazionale (Art. 33)

    Consiglio di Stato, sez. III, 04.02.2016 n. 445
    (testo integrale)

    La giurisprudenza di questo Consiglio ha osservato che, in linea di principio, una clausola estensiva «in tanto possa essere ammessa, in quanto soddisfi i requisiti, in primis di determinatezza, prescritti per i soggetti e l’oggetto della procedura cui essa accede» (Cons. St., sez. V, 11.2.2014, n. 663), non negando, dunque, la sua astratta validità, anche se poi, nei singoli casi in cui è stata chiamata a pronunciarsi, ha riscontrato sovente, in concreto, l’indeterminatezza, sia sul piano oggettivo che soggettivo, delle varie clausole di estensione o, comunque e di fatto, una rinegoziazione del contratto da parte di Amministrazioni estranee alla gara, pervenendo alla conclusione che l’adesione postuma, da parte di un’Amministrazione pubblica, agli esiti di una procedura di gara alla quale sia risultata estranea, indetta sulla scorta di una convenzione alla quale non aveva aderito, integrasse violazione dei principî generali di evidenza pubblica, di derivazione comunitaria e di stampo nazionale, che vietano l’affidamento di una fornitura senza una procedura individuale o collettiva di cui sia stato parte, formalmente e sostanzialmente, il soggetto affidante (cfr., in particolare, Cons. St., sez. V, 13.11.2009, n. 7103: in quel caso, però, l’Amministrazione aderente ex post al contratto non ha «aderito sic et simpliciter all’esito della gara ma ha modificato il contratto scaturito da essa negoziando le condizioni con l’aggiudicatario e dando la stura ad un contratto nuovo»). (…)
    L’estensione del contratto aggiudicato all’esito di regolare gara pubblica è un fenomeno che non contraddice, in sé e automaticamente, le regole della concorrenza, che anzi evidentemente presuppone, ma costituisce, semmai, una deroga al principio di perfetta corrispondenza tra singola stazione appaltante e singola gara bandita.
    La concentrazione delle gare non è, tuttavia, un fenomeno estraneo né eccentrico rispetto all’ordinamento interno, come a quello europeo, poiché entrambi conoscono ipotesi di concentrazione o unificazione delle gare sia sul piano soggettivo, ad esempio, perché bandire da una centrale di committenza, figura in generale prevista dall’art. 33 del d. lgs. 163/2006, alla quale le singole stazioni appaltanti fanno capo e riferimento per l’approvvigionamento di beni, lavori o servizi, sia sul piano oggettivo, con la stipula di contratti per adesione, accordi-quadro o, appunto, clausole di estensione di contratti, stipulati da soggetti aggregatori.
    L’appalto oggetto di estensione, in questa prospettiva, non viene sottratto al confronto concorrenziale, a valle, ma costituisce l’oggetto, a monte, del confronto tra le imprese partecipanti alla gara, poiché queste nel prendere parte ad una gara, che preveda la c.d. clausola di estensione, sanno ed accettano che potrebbe essere loro richiesto di approntare beni, servizi o lavori ulteriori, rispetto a quelli espressamente richiesti dalla lex specialis, purché determinati o determinabili a priori, al momento dell’offerta, secondo requisiti né irragionevoli né arbitrari, tanto sul piano soggettivo – per caratteristiche e numero delle Amministrazioni eventualmente richiedenti – che su quello oggettivo – per natura, tipologia e quantità dei beni o delle prestazioni aggiuntive eventualmente richieste entro un limite massimo.
    Il timore che, attraverso il meccanismo dell’estensione, venga aggirato il confronto concorrenziale e, più in generale, il principio della concorrenza, architrave dell’intera disciplina dei contratti pubblici, è del tutto infondato, poiché le imprese concorrono ad aggiudicarsi un appalto avente un oggetto (eventualmente) multiplo, senza la necessità di dover concorrere ogni volta, e per servizi sostanzialmente identici o analoghi, a tante gare quante sono le Amministrazioni richiedenti. (…)
    Il favor legis, a livello nazionale ed europeo prima ancor che regionale, muove nel senso di una progressiva concentrazione delle gare, evitando la loro inutile, inefficiente, antieconomica e, in fin dei conti, dispendiosa – per le Amministrazioni e per le stesse imprese – parcellizzazione tutte le volte in cui esse abbiano caratteristiche soggettive ed oggettive comuni, riguardando enti o plessi amministrativi omogenei e richiedendo beni o prestazioni analoghi, se non identici.
    La figura della centrale di committenza, prevista dall’art. 33 del d. lgs. 163/2006 (e ora, sia detto per incidens, ulteriormente rafforzata dall’art. 37 della Direttiva 24/2014/UE), al pari degli altri strumenti normativi di aggregazione contrattuale, riveste una duplice funzione, quella di fondere tali caratteristiche comuni e di affidarne raccordo, coordinamento e gestione, non di rado complessi, ad un unico centro di imputazione, e dall’altro quella di consentire alle imprese del settore di partecipare, ove le esigenze dell’Amministrazione lo consentano o persino lo impongano, ad un’unica gara, senza dovere, per le stesse prestazioni, concorrere ogni volta faticosamente e dispendiosamente, se è lecito così esprimersi, a diverse competizioni-fotocopia.
    Obiettivi di contenimento della spesa pubblica e di incremento dell’efficienza e, dunque, di buon andamento dell’Amministrazione nella gestione degli appalti pubblici, con conseguente beneficio complessivo per tutti gli operatori economici interessati, si radicano e si intrecciano profondamente nella previsione delle centrali di committenza e degli altri strumenti contemplati dalla vigente legislazione per la concentrazione delle gare, ove possibile (per identità, analogia o parallelismo di soggetti appaltanti ed oggetto dell’appalto), in capo ad un unico soggetto committente e/o in seno ad un’unica procedura di gara.
    Proprio a conferma di tale tendenza legislativa, del resto, basti ricordare che da ultimo anche la legge di stabilità 2016, l. 28 dicembre 2015, n. 208, ha rafforzato la centralizzazione, sia sul piano oggettivo, mediante l’estensione dei soggetti obbligati a forme di acquisto centralizzato (enti di previdenza, agenzie fiscali, stazioni appaltanti ed enti locali: art. 1, commi 495-498) sia sul piano oggettivo, tramite l’estensione dell’utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip anche ad altre categorie e, in particolar modo, ai lavori manutentivi (art. 1, comma 504), mirando, altresì, ad incrementare l’utilizzo dei parametri prezzo-qualità delle convenzioni per gli acquisti pubblici.
    La recentissima legge-delega per la riforma degli appalti pubblici – l. 28 gennaio 2016, n. 11 – non a caso, all’art. 1, comma 1, lett. cc), anche in attuazione delle recenti Direttive n. 2014/23/UE, n. 2014/24/UE e n. 2014/25/UE in materia di pubblici appalti, prevede la «revisione ed efficientamento delle procedure di appalto, degli accordi quadro, delle convenzioni e in genere delle procedure utilizzabili dalla società CONSIP Spa, dai soggetti aggregatori e dalle centrali di committenza, finalizzati a migliorare la qualità degli approvvigionamenti e a ridurre i costi e i tempi di espletamento delle gare».
    Ciò premesso, sul piano generale, per quanto attiene poi, nello specifico, al caso oggetto della presente controversia, si deve qui rilevare che, anche volendo ritenere che la clausola di estensione non trovi fondamento normativo, come ha affermato il T.A.R. richiamando la propria giurisprudenza, essa certamente risponde ed è conforme, con conseguente sua piena legittimità, a quanto previsto dall’art. 1, comma 449, della l. 296/2006, a mente del quale «gli enti del servizio sanitario nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi di beni e servizi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di acquisto di riferimento, e, qualora non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni-quadro stipulate da Consip s.p.a. » o all’art. 17, relativo alla razionalizzazione della spesa sanitaria, del d.l. 98/2011, convertito in l. 111/2011, che consente alle aziende sanitarie di «stipulare nuovi contratti accedendo a convenzioni-quadro, anche di altre regioni, o tramite affidamento diretto a condizioni più convenienti in ampliamento di contratto stipulato da altre aziende sanitarie mediante gare di appalto o forniture».
    È evidente che, almeno per quanto concerne le amministrazioni sanitarie, la tendenza del legislatore sia ancora più marcata ed orientata nel senso di privilegiare e, anzi, di imporre l’approvvigionamento di beni e servizi, anche per preminenti e, addirittura, cogenti esigenze di razionalizzazione della spesa sanitaria e di maggior efficienza del sistema, mediante la centralizzazione dell’acquisto o l’estensione dei contratti già stipulati da centrali di acquisto, quale indubbiamente era, all’epoca, E.
    Questo stesso Consiglio anche di recente ha sempre inteso riaffermare, senza mai metterlo in discussione, l’obbligo, per il servizio sanitario, di utilizzare gli strumenti di acquisto e negoziazione telematici Consip o delle Centrali di committenza regionale ai fini della riduzione della spesa sanitaria (Cons. St., sez. III, 7.9.2015, n. 4133).
    Si è più volte osservato che, con l’istituzione delle “centrali di acquisito” – con funzioni di “centrali di committenza” da parte delle Regioni, ad opera dell’art. 1, comma 455, della l. 296/2006, espressamente richiamato, si noti, dal contestato art. 27 del capitolato speciale, e con il compito di stipulare, per i rispettivi ambiti territoriali, le convenzioni di cui all’art. 26, comma 1, della l 488/1999, ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l’acquisto di beni e servizi – gli enti del Servizio sanitario nazionale e le aziende sanitarie debbono, ai sensi dell’art 1, comma 449, della citata l. 296/2006, fare diretto ricorso a tali convenzioni od utilizzarne i parametri di prezzo/qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti (Cons. St., sez. V, 23.11.2010, n. 8158; Cons. St., sez. V, 2 febbraio 2009, n. 557).
    Non è nemmeno superfluo ricordare, al riguardo, che la giurisprudenza di questo Consiglio ha più volte chiarito, ad esempio con riferimento alle convenzioni della Consip s.p.a., che le disposizioni vigenti esprimono per le convenzioni della Consip s.p.a. – anche quando la relativa adesione non sia obbligatoria – un sicuro favor, desumibile anche dal fatto che queste, in difetto di adesione, rilevano comunque come parametri di prezzo-qualità fungenti da limiti massimi per la stipulazione dei contratti (Cons. St., sez. V, 30.4.2015, n. 2194), sicché nemmeno si richiede una specifica motivazione dell’interesse pubblico che giustifichi l’adesione da parte dell’Amministrazione alla convenzione.