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Commissione giudicatrice – Nomina – Motivazione – Individuazione criteri di competenza e trasparenza – Necessità – Rinnovazione gara (art. 78 d.lgs. n. 50/2016)

TAR Venezia, 06.03.2019 n. 297

Va accolto il primo motivo di ricorso con cui la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 216, comma 12 del D.lgs. 50/2016 (“Fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all’Albo di cui all’art. 78, la commissione giudicatrice continua ad essere nominata dall’organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante”), risultando dagli atti che la nomina della commissione di gara è avvenuta senza alcuna forma di predeterminazione dei criteri di trasparenza e competenza da parte della stazione appaltante.
Una puntuale individuazione dei criteri di competenza e trasparenza adottati nella scelta dei commissari non è riscontrabile nemmeno nel corpo dello stesso provvedimento di nomina, poiché, al di là di un generico riferimento ai requisiti di esperienza, esso non contiene alcuna autonoma e specifica motivazione in ordine alle ragioni di scelta dei membri della commissione, ma si limita a indicare i nominativi dei soggetti individuati.
In conclusione, con riferimento al primo e assorbente profilo di censura sollevato, il provvedimento di nomina della commissione risulta illegittimo, in quanto adottato in assenza di qualsiasi predeterminazione dei criteri di trasparenza e competenza e del tutto privo di un proprio specifico contenuto motivazionale, con conseguente illegittimità derivata degli ulteriori atti impugnati.
La caducazione della nomina della commissione di gara comporta il travolgimento, per illegittimità derivata, di tutti gli atti successivi della procedura fino all’affidamento del servizio ed impone quindi la rinnovazione dell’intero procedimento di gara, a partire dalla nomina della commissione (dall’accertamento della illegittimità del provvedimento di nomina della Commissione deriva la illegittimità di tutti gli atti conseguenti del relativo procedimento fino alla aggiudicazione della gara e alla stipulazione del contratto nonché l’obbligo dell’amministrazione di rinnovare il procedimento: Cons. St., Ad Pl. n. 13 del 2013, Consiglio di Stato, sez. V, 02.03.2018 n. 1292).

Commissione giudicatrice – Incompatibilità – Predisposizione lex specialis – Atti di gara rilevanti (art. 77 d.lgs. n. 50/2016)

TAR Ancona, 29.12.2018 n. 829

La situazione di incompatibilità dei componenti della commissione [art. 77 d.lgs. n. 50/2016] che abbiano in qualsiasi modo preso parte al procedimento di formazione degli atti della procedura va valutata tenendo presente il concreto contenuto degli atti medesimi (così, ex multis, Consiglio di Stato, n. 6082/2018 e altre decisioni ivi richiamate). Come è noto, particolare rilievo rivestono in tal senso il disciplinare di gara e il capitolato tecnico (nonché, negli appalti di lavori pubblici, i progetti preliminare, definitivo ed esecutivo), perché sono questi gli atti nei quali è trasfusa la volontà dell’amministrazione riguardo all’oggetto del futuro contratto. Per la verità, il disciplinare di gara viene in rilievo limitatamente ai criteri di valutazione delle offerte e ai criteri di ammissione dei concorrenti (ma, in questo secondo caso, solo se contiene disposizioni particolari che aggravino i requisiti di ammissione). Con riguardo a tali atti della procedura sussiste effettivamente il rischio che il funzionario che ha li formati possa, laddove sia chiamato anche a valutare le offerte, essere, seppur inconsciamente, condizionato dal proprio pregresso convincimento circa le caratteristiche che deve possedere un’offerta per essere favorevolmente valutata (…).

In linea generale, la competenza va verificata nei riguardi della commissione considerata nel suo complesso, visto che nelle procedure ad evidenza pubblica rilevano in ugual modo sia i profili tecnici che quelli giuridici (così, per tutte, Consiglio di Stato, III, n. 2241/2018); (…) Naturalmente, la competenza dei commissari va valutata in via astratta ed ex ante, non valendo il sillogismo per cui l’eventuale erroneità delle valutazioni dagli stessi svolte indichi di per sé un inadeguato livello di competenza professionale.

Valutazione dell’offerta svolta soltanto da alcuni Commissari esperti – Successiva “presa d’atto” da parte dell’intera Commissione di gara – Legittimità – Ragioni (Art. 84)

Consiglio di Stato, sez. III, 17.12.2015 n. 5706
(sentenza integrale)

“Questo Consiglio ha già chiarito, in merito alla portata precettiva dell’art. 84 del d. lgs. 163/2006, che la regola da esso fissata, per la quale i componenti della commissione di gara vanno scelti fra soggetti dotati di competenza tecnica adeguata alle peculiarità dello specifico settore interessato dall’appalto da assegnare, costituisce espressione di principi generali, costituzionali ed europei, volti ad assicurare il buon andamento e l’imparzialità dell’azione amministrativa.

“14.3. Il requisito enunciato dell’esperienza «nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto» deve, tuttavia, essere inteso in modo coerente con la poliedricità delle competenze spesso richieste in relazione alla complessiva prestazione da affidare, non solo tenendo conto, secondo un approccio formale e atomistico, delle strette professionalità tecnico-settoriali implicate dagli specifici criteri di valutazione, la cui applicazione sia prevista dalla lex specialis, ma considerando, secondo un approccio di natura sistematica e contestualizzata, anche le professionalità occorrenti a valutare sia le esigenze dell’Amministrazione, alla quale quei criteri siano funzionalmente preordinati, sia i concreti aspetti gestionali ed organizzativi sui quali gli stessi siano destinati ad incidere.
14.4. Non è, in particolare, necessario che l’esperienza professionale di ciascun componente copra tutti gli aspetti oggetto della gara, potendosi le professionalità dei vari membri integrare reciprocamente, in modo da completare ed arricchire il patrimonio di cognizioni della Commissione, purché idoneo, nel suo insieme, ad esprimere le necessarie valutazioni di natura complessa, composita ed eterogenea (v., ex plurimis, Cons. St., sez. VI, 10.6.2013, n. 3203).
14.5. È evidente quindi, alla luce delle coordinate ermeneutiche sin qui tratteggiate, l’infondatezza del motivo nella sua prima parte, laddove lamenta che solo due dei cinque componenti della Commissione siano dotati di specifiche competenze settoriali.
14.6. Del pari è infondato il motivo nella parte in cui lamenta che il giudizio della Commissione sarebbe stato di fatto demandato ai soli due commissari dotati di competenze tecniche.
14.7. L’analisi dei verbali di gara mostra, al contrario, che a questi è stata demandata solo una funzione istruttoria, finalizzata ad acquisire elementi valutativi dettagliati sulla base di una lettura approfondita e critica delle relazioni, con l’obbligo di rendicontare la loro attività, meramente preparatoria, alla Commissione attraverso schede/relazioni riassuntive, come si evince, ad esempio, dal verbale n. 3 del 19.2.2014.
14.8. La lettura e la conoscenza acquisita dai commissari delegati alla preistruttoria ha poi avuto un tavolo di confronto e di discussione con gli altri membri, poiché risulta che la relazione conclusiva dell’esame tecnico è stata trasmessa il 7.4.2014 alla Commissione, quasi due mesi pria della seduta pubblica di comunicazione dell’esito delle valutazioni tecniche e di apertura delle offerte economiche, con il senso e con il contenuto di una mera proposta valutativa, evidentemente da analizzare nel plenum della Commissione. (…)
15. Non vi è dubbio che l’attività dei due commissari, quindi, sia stata meramente preparatoria e propedeutica al giudizio della Commissione nella sua composizione perfetta, giudizio che, per quanto sinteticamente, ha condiviso, con la presa d’atto, e fatto proprio, dopo un’attenta analisi, la preistruttoria dei due commissari, non potendo condividersi la lettura formalistica dei verbali e dell’espressione “presa d’atto” propugnata dall’appellante“.

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Commissione di gara – Competenza tecnica e professionale dei Commissari – Va intesa in senso unitario, sistematico e contestualizzato (Art. 84)

Consiglio di Stato, sez. III, 14.12.2015 n. 5670
(sentenza integrale)

“- la regola fissata dall’art. 84 d.lgs. n. 163 del 2006, per la quale i componenti della commissione di gara vanno scelti fra soggetti dotati di competenza tecnica adeguata alle peculiarità dello specifico settore interessato dall’appalto da assegnare, costituisce espressione di principi generali, costituzionali e comunitari, volti ad assicurare il buon andamento e l’imparzialità dell’azione amministrativa;
– l’enunciato requisito dell’esperienza “nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto” deve, tuttavia, essere inteso in modo coerente con la poliedricità delle competenze spesso richieste in relazione alla complessiva prestazione da affidare, non solo tenendo conto, secondo un approccio formale e atomistico, delle strette professionalità tecnicosettoriale implicate dagli specifici criteri di valutazione, la cui applicazione sia prevista dalla lex specialis, ma considerando, secondo un approccio di natura sistematica e contestualizzata, anche le professionalità occorrenti a valutare sia le esigenze dell’Amministrazione, cui quei criteri siano funzionalmente preordinati, sia i concreti aspetti gestionali ed organizzativi sui quali gli stessi siano destinati ad incidere;
– non è, in particolare, necessario che l’esperienza professionale di ciascun componente copra tutti gli aspetti oggetto della gara, potendosi le professionalità dei vari membri integrare reciprocamente, in modo da completare ed arricchire il patrimonio di cognizioni della commissione, purché idoneo, nel suo insieme, ad esprimere le necessarie valutazioni di natura complessa, composita ed eterogenea (cfr. Cons. Stato sez. VI 10/06/2013 n. 3203)”.

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