Commissione giudicatrice – Nomina – Motivazione – Individuazione criteri di competenza e trasparenza – Necessità – Rinnovazione gara (art. 78 d.lgs. n. 50/2016)

TAR Venezia, 06.03.2019 n. 297

Va accolto il primo motivo di ricorso con cui la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 216, comma 12 del D.lgs. 50/2016 (“Fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all’Albo di cui all’art. 78, la commissione giudicatrice continua ad essere nominata dall’organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante”), risultando dagli atti che la nomina della commissione di gara è avvenuta senza alcuna forma di predeterminazione dei criteri di trasparenza e competenza da parte della stazione appaltante.
Una puntuale individuazione dei criteri di competenza e trasparenza adottati nella scelta dei commissari non è riscontrabile nemmeno nel corpo dello stesso provvedimento di nomina, poiché, al di là di un generico riferimento ai requisiti di esperienza, esso non contiene alcuna autonoma e specifica motivazione in ordine alle ragioni di scelta dei membri della commissione, ma si limita a indicare i nominativi dei soggetti individuati.
In conclusione, con riferimento al primo e assorbente profilo di censura sollevato, il provvedimento di nomina della commissione risulta illegittimo, in quanto adottato in assenza di qualsiasi predeterminazione dei criteri di trasparenza e competenza e del tutto privo di un proprio specifico contenuto motivazionale, con conseguente illegittimità derivata degli ulteriori atti impugnati.
La caducazione della nomina della commissione di gara comporta il travolgimento, per illegittimità derivata, di tutti gli atti successivi della procedura fino all’affidamento del servizio ed impone quindi la rinnovazione dell’intero procedimento di gara, a partire dalla nomina della commissione (dall’accertamento della illegittimità del provvedimento di nomina della Commissione deriva la illegittimità di tutti gli atti conseguenti del relativo procedimento fino alla aggiudicazione della gara e alla stipulazione del contratto nonché l’obbligo dell’amministrazione di rinnovare il procedimento: Cons. St., Ad Pl. n. 13 del 2013, Consiglio di Stato, sez. V, 02.03.2018 n. 1292).

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