
No. Quando un consorzio stabile partecipa a una gara designando una consorziata per l’esecuzione di parte delle lavorazioni, la manifestazione di volontà negoziale resta unitariamente imputabile al consorzio medesimo, quale autonomo centro di imputazione giuridica. La sottoscrizione dell’offerta economica da parte del solo legale rappresentante del consorzio è quindi sufficiente a garantire la riferibilità e la certezza della manifestazione negoziale, indipendentemente dall’omessa sottoscrizione della consorziata designata. In questo senso si è orientata la giurisprudenza recente, tra cui TAR Cagliari, 23.07.2026 n. 1077 e cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 19 febbraio 2024, n. 1623 e TAR Lazio Latina, Sez. I, 24 marzo 2026, n. 284.
In tale prospettiva, anche il rapporto contrattuale con la stazione appaltante resta unitariamente riferibile al Consorzio, il quale assume la veste di concorrente nella procedura e di referente dell’Amministrazione per l’esecuzione delle prestazioni affidate.
Ne consegue che la manifestazione negoziale contenuta nell’offerta economica risulta pienamente imputabile al concorrente che ha preso parte alla procedura, essendo stata ritualmente sottoscritta dal legale rappresentante del Consorzio stabile.
La questione si inserisce nel più ampio tema della soggettività giuridica del consorzio stabile e del riparto di ruoli tra il consorzio e le consorziate designate all’esecuzione: il consorzio stabile è un soggetto giuridico autonomo, distinto dalle consorziate che lo compongono, e il rapporto contrattuale con la Stazione Appaltante si instaura esclusivamente con il consorzio. Ne deriva che la consorziata designata, pur svolgendo materialmente le prestazioni, non è parte della procedura di gara e non è tenuta a sottoscrivere l’offerta economica.
Questa impostazione è coerente con la struttura organizzativa del consorzio stabile, che partecipa alla gara in nome proprio e per conto delle consorziate, assumendo una responsabilità unitaria verso la Stazione Appaltante. La designazione della consorziata è un atto interno che individua il soggetto esecutore, ma non trasferisce in capo a quest’ultimo la qualità di concorrente.
Sul piano pratico, l’omessa sottoscrizione della consorziata designata non incide sulla validità dell’offerta né sulla sua riferibilità al soggetto partecipante, a condizione che l’offerta economica rechi la sottoscrizione del legale rappresentante del consorzio. Il disciplinare di gara che richieda la sottoscrizione anche della consorziata designata introduce quindi un requisito formale ulteriore rispetto a quanto imposto dalla disciplina legale: la sua mancata osservanza non costituisce causa di esclusione autonoma quando la manifestazione negoziale del consorzio risulti comunque certa e riferibile.
La Stazione Appaltante che si trovi a valutare un’offerta presentata da un consorzio stabile con consorziata designata non sottoscrivente deve verificare se l’offerta sia stata sottoscritta dal legale rappresentante del consorzio e se la certezza della manifestazione negoziale risulti garantita. In caso affermativo, l’esclusione per omessa sottoscrizione della consorziata non trova base normativa e si espone a censura in sede giurisdizionale.
L’Operatore Economico che operi in forma di consorzio stabile deve, d’altra parte, verificare le previsioni del disciplinare in punto di sottoscrizione degli atti di offerta, avendo cura di far sottoscrivere al legale rappresentante del consorzio tutti i documenti richiesti, e valutare se una previsione che imponga la firma anche della consorziata designata sia compatibile con la disciplina legale del consorzio stabile: ove non lo sia, l’eventuale omissione è impugnabile in via immediata oppure eccepibile in sede difensiva in caso di esclusione.