
Consiglio di Stato, sez. V, 07.11.2025 n. 8676
Quanto al primo profilo l’art. 3 del d.lgs. n. 36 del 2023 ha introdotto il principio dell’accesso al mercato che le stazioni appaltanti devono garantire, secondo le modalità indicate dal codice e attraverso il rispetto dei principi generali dell’azione amministrativa, che deve essere improntata alla correttezza, all’imparzialità e alla non discriminazione, alla pubblicità e alla trasparenza, nonché alla proporzionalità.
Il principio in questione risponde all’esigenza di garantire la conservazione e l’implementazione di un mercato concorrenziale, idoneo ad assicurare agli operatori economici pari opportunità di partecipazione e, quindi, di accesso alle procedure ad evidenza pubblica destinate all’affidamento di contratti pubblici, sulla falsariga del diritto dell’Unione europea, che assicura l’implementazione del mercato interno attraverso la disciplina degli appalti pubblici quali strumenti di attuazione del principio concorrenziale (considerando nn. 1, 74 e 90 e art. 18 della direttiva 2014/24/UE).
Il criterio concorrenziale è presidiato da due fattispecie escludenti.
È infatti causa di esclusione la partecipazione dell’operatore economico che determini una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d’appalto che non possa essere risolta con misure meno intrusive (art. 95 comma 1 lett. c del d. lgs. n. 36 del 2023).
La causa escludente non automatica costituisce attuazione del motivo ostativo alla partecipazione alla gara delineato dall’art. 57 par. 4 lett. d della direttiva n. 2014/24/UE, che ritiene rilevante, ai fini escludenti, la situazione dell’amministrazione che dispone di indicazioni sufficientemente plausibili per concludere che l’operatore economico ha sottoscritto accordi con altri operatori economici intesi a falsare la concorrenza.
L’art. 57 par. 4 lett. d della direttiva n. 2014/24/UE riguarda, in generale, “accordi [conclusi] con altri operatori economici intesi a falsare la concorrenza”, riferito a qualunque accordo, non solo fra imprese ai sensi dell’art. 101 TFUE (Cgue, sez. IV, 15 settembre 2022 C-416/21).
È altresì causa di esclusione la presenza di rilevanti indizi, tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara (art. 95, c. 1, lett. d del d. lgs. n. 36 del 2023, formulata in base all’art. 57, par. 4, lett. d, della direttiva n. 2014/24/UE e alla giurisprudenza della Corte di giustizia).
La ratio della previsione escludente si rinviene nella considerazione per cui il principio concorrenziale sarebbe violato se si ammettesse che gli offerenti possano presentare offerte coordinate o concordate, vale a dire non autonome né indipendenti, che potrebbero procurare loro in tal modo vantaggi ingiustificati nei confronti degli altri offerenti (Cgue, sez. IV, 15 settembre 2022 C-416/21).
La concorrenza che si esplica nelle gara e nelle procedure selettive gestite dall’amministrazione è altresì presidiata anche da tre fattispecie di reato, previste dal codice penale nell’ambito dei delitti contro la pubblica amministrazione, costituenti il titolo II del libro secondo (turbata liberta degli incanti, turbata libertà del procedimento di scelta del contraente ed astensione dagli incanti, rispettivamente disciplinati dagli artt. 353, 353 bis e 354, all’interno del capo II del titolo II, relativo più in particolare ai delitti dei privati contro la p.a.).
In particolare la fattispecie di cui all’art. 353 c.p. richiede una condotta che sia “idonea a alterare il regolare funzionamento della gara, anche con anomalie nella procedura” e a “pregiudicare l’effettività della libera concorrenza” (Cass. pen., sez. VI, 28 giugno 2022 n. 24772).
La stessa Commissione europea ha rilevato sul punto che “La collusione compromette sostanzialmente i vantaggi derivanti da un mercato degli appalti equo, trasparente, competitivo e orientato agli investimenti in quanto restringe l’accesso delle imprese a tale mercato e limita la scelta per gli acquirenti pubblici” e che “Nei mercati degli appalti pubblici colpiti dalla collusione gli operatori economici rispettosi della legge sono solitamente scoraggiati dal partecipare alle relative procedure di aggiudicazione o dall’investire in progetti del settore pubblico” (comunicazione sugli strumenti per combattere la collusione negli appalti pubblici e sugli orientamenti riguardanti le modalità di applicazione del relativo motivo di esclusione 2021/C 91/01).
Considerata la rilevanza che assume la concorrenza quale canone informatore della disciplina di settore non può essere censurato, contrariamente a quanto dedotto dall’appellante, il presupposto da cui muove il ritiro della gara, cioè il mero pericolo di lesione dello stesso e non l’effettiva lesione.
Del resto lo stesso “reato di turbata libertà degli incanti è reato di pericolo che si configura non solo nel caso di danno effettivo, ma anche nel caso di danno mediato e potenziale, non occorrendo il conseguimento del risultato perseguito dagli autori dell’illecito, ma la semplice idoneità degli atti ad influenzare l’andamento della gara” (Cass. pen., sez. VI, 15 ottobre 2019 n. 42371).
In tale prospettiva non risulta determinante il fatto che il rischio si sia, o meno, concretizzato, atteso che il provvedimento è supportato dalla constatazione di un (mero) pericolo.
Il pericolo (per la concorrenza) deriva, nella prospettazione dell’amministrazione, dalle anomalie richiamate (sopra riassunte), individuate nella loro oggettività.
13.11. A fronte del pericolo di lesione del canone concorrenziale l’amministrazione ha valutato la posizione di affidamento dei privati.
La stazione appaltante ha, in particolare, ritenuto che la situazione della gara e delle partecipazioni sopra riferita in relazione ad ogni lotto non si siano ostative al ritiro della gara, non essendo sintomatica della presenza di affidamenti tutelabili in modo prevalente rispetto alla decisione di ritiro. In particolare, le vicende relative al lotto 3 e 4 escludono la sussistenza di tale posizione, mentre, con riferimento al lotto 2, la posizione dell’aggiudicatario è connotata, secondo l’amministrazione, da un inadempimento che ha richiesto la ricerca di altri operatori disposti a eseguire gli interventi. Rispetto al lotto 1 la non tutelabilità della posizione dell’aggiudicatario è desumibile dalla condotta dello stesso e dal rischio di collusione.
L’affidamento viene infatti tutelato nelle fattispecie di cui agli artt. 21 quinquies e 21 novies della legge n. 241 del 1990 laddove incolpevole.
Invece, “laddove non vi sia affidamento legittimo da tutelare – perché il privato abbia dato causa, con la propria condotta negligente, alla situazione di inopportunità rimossa con l’atto di revoca – viene meno la ratio” della tutela dello stesso (Cons. St., sez. V, 23 ottobre 2025 n. 8229), cioè la meritevolezza della posizione da tutelare.
Con specifico riferimento alle procedure a evidenza pubblica, l’art. 5 del codice (rubricato “Principi di buona fede e di tutela dell’affidamento”) dispone che “Nella procedura di gara le stazioni appaltanti, gli enti concedenti e gli operatori economici si comportano reciprocamente nel rispetto dei principi di buona fede e di tutela dell’affidamento” (comma 1) e, per quanto di interesse in questa sede, “In caso di aggiudicazione annullata su ricorso di terzi o in autotutela, l’affidamento non si considera incolpevole se l’illegittimità è agevolmente rilevabile in base alla diligenza professionale richiesta ai concorrenti” (comma 3).
Nella stessa relazione al d. lgs. n. 36 del 2023 si legge che il codice “recepisce i principi sulla tutela dell’affidamento incolpevole (anche con riferimento al danno da provvedimento favorevole poi annullato) enunciati dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato con le sentenze n. 5 del 2018 e nn. 19 e 20 del 2021”.
La “condotta negligente del privato – tanto nel diritto comune, quanto in quello pubblico” determina il “rifiuto di tutela da parte dell’ordinamento” (Cons. St., sez. V, 23 ottobre 2025 n. 8229), non potendo quest’ultimo accordare protezione giuridica a condotte che non rispettano i principi ordinamentali.
Più in generale, la non meritevolezza di tutela del comportamento negligente risponde al divieto di venire contra factum proprium e al principio di autoresponsabilità, non potendo la parte che ha dato causa a determinate conseguenze, o che poteva evitarle, chiedere ad altri il ristoro di quanto subito.
La stessa Adunanza plenaria ha ritenuto che “La responsabilità dell’amministrazione per lesione dell’affidamento ingenerato nel destinatario di un suo provvedimento favorevole, poi annullato in sede giurisdizionale, postula che sia insorto un ragionevole convincimento sulla legittimità dell’atto, il quale è escluso in caso di illegittimità evidente o quando il medesimo destinatario abbia conoscenza dell’impugnazione contro lo stesso provvedimento” (C.d.S, AP n. 20/2021).