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Progettista “indicato” in caso di appalto integrato : obbligo possesso requisiti e possibilità di sostituzione

TAR Salerno, 12.06.2026 n. 1124

In relazione alla specifica figura del progettista indicato, la giurisprudenza ritiene che si tratti di un soggetto esterno all’operatore economico, che non assume la veste di concorrente, ma collabora con esso su base privatistica.
Il progettista «associato», ovvero il componente del RTP di professionisti costituito dall’impresa come parte dell’offerta, assume la veste di partecipante alla gara.
Come ha chiarito la giurisprudenza amministrativa, la distinzione tra le due figure è netta (cfr. C.G.A.R.S., sent. 31 marzo 2021, n. 276; Cons. Stato, sez. V, 9 settembre 2024, n. 7496; T.A.R. Campania, Salerno, sez. I, 28 febbraio 2024, n. 541).
Nel caso del progettista indicato, il concorrente si identifica nell’impresa singola, mentre nel caso del progettista associato il concorrente si identifica nell’intero RTI/RTP.
Il progettista indicato non è operatore economico; ma, piuttosto, un prestatore d’opera professionale, il cui contratto (di prestazione d’opera professionale) è caratterizzato dall’autonomia rispetto al committente, dalla retribuzione commisurata alla qualità e alla quantità della prestazione, che è di mezzi e non di risultato ed il professionista non partecipa agli utili del committente quando questi rivesta la qualità di imprenditore, che è tenuto comunque alla corresponsione della retribuzione, essendo il rischio del lavoro del professionista a carico del committente” (Cons. Stato, ad. plen., 9 luglio 2020, n. 13).
E’ pertanto un professionista esterno all’operatore economico concorrente, da questi incaricato di redigere il progetto; tuttavia privo, a sua volta, della qualità di concorrente (Cons. Stato, sez. V, 11 novembre 2022, n. 9923).
I progettisti indicati, al pari di tutti i soggetti che in qualche modo vengono in contatto con la stazione appaltante al fine di eseguire le prestazioni contrattuali, devono possedere i requisiti generali di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50 del 2016 (Cons. giust. amm. Sicilia sez. giurisd., 31 marzo 2021, n. 276).
Il progettista indicato non è inserito nella struttura societaria che si avvale della sua opera, trattandosi di due soggetti separati e distinti, che svolgono funzioni differenti con conseguente diversa distribuzione delle responsabilità; di conseguenza i progettisti indicati devono possedere solo i requisiti di affidabilità e di capacità tecnica, e non anche quelli di carattere strettamente organizzativo (Cons. Stato, sez. V, 26 gennaio 2024, n. 850).
Posto che il progettista indicato come professionista esterno non assume, neppure nel caso di appalto integrato, la veste di concorrente, è ammessa la sostituibilità dei componenti del raggruppamento di soggetti abilitati a fornire servizi di architettura e ingegneria che abbiano perso i requisiti generali di partecipazione in corso di gara, seppur con il limite della modifica sostanziale dell’offerta (Consiglio di Stato, sez. V, 4/03/2025, n. 1836).
In ordine alla sostituibilità del progettista indicato in sede di offerta, occorre verificare se la sostituzione del professionista indicato, ammissibile in linea di principio sulla scorta della sua qualificazione come professionista esterno che collabora con l’operatore economico, determini, nel caso concreto, una modificazione sostanziale dell’offerta, non potendo essere trascurato il coinvolgimento del professionista indicato sia nella redazione dell’offerta sia nell’esecuzione del contratto. È necessario che il concorrente adduca e dimostri che la sostituzione del progettista non comporti la modifica sostanziale dell’offerta che ha conseguito un importante punteggio e, correlativamente, è indispensabile che la Commissione si faccia carico di un’adeguata e motivata valutazione al proposito (T.A.R. Napoli, sez. I, 21/10/2024, n. 5559).
La giurisprudenza fissa poi il limite temporale, entro cui è ammissibile la sostituzione del progettista nell’appalto integrato, affermando che, dal combinato disposto degli artt. 94, comma 2, 96, comma 5, 97, commi 1 e 2, e 104, comma 6, del D. Lgs. 36/2023, interpretati alla luce del principio del risultato, si evince che la sostituzione del progettista indicato, sprovvisto dei requisiti generali o speciali di partecipazione, deve avvenire, a iniziativa dello stesso concorrente, nel limite temporale generale ed inderogabile, costituito dall’adozione del provvedimento di aggiudicazione (Cons. Stato, sez. V, 14 febbraio 2025, n. 1226).
La giurisprudenza si spinge poi fino al punto di ritenere che l’omessa indicazione del soggetto, cui affidare l’attività di progettazione, non legittima l’esclusione della ricorrente dalla gara dal momento che la giurisprudenza ammette la sostituzione del progettista “indicato”, perché privo dei requisiti, con altro tecnico, argomentando con l’impossibilità di attribuire a tale soggetto la qualifica formale di concorrente; pertanto non vi è motivo per non ammettere il soccorso istruttorio in ipotesi, in cui il nome del progettista “indicato” sia stato completamente omesso nel d.g.u.e.; né si può ritenere che il soccorso istruttorio subisca una preclusione dal disposto dell’art. 101, comma 1, lett. b), d. lgs. n. 36/23, secondo cui il soccorso non può essere utilizzato in presenza di omissioni, inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l’identità del concorrente, e ciò proprio in virtù del fatto che il progettista indicato non assume la veste di concorrente (T.A.R. Roma, sez. II, 3/01/2024, n. 140).

Consorzio stabile e partecipazione alla medesima gara di una consorziata non designata quale esecutrice (art. 67 d.lgs. 36/2023)

TAR Napoli, 20.04.2026 n. 2454

Tale censura verte sul punto che la -OMISSIS-, mandante del R.T.I. aggiudicatario, risulterebbe anche socia di -OMISSIS- Consorzio Stabile S.c. a r.l., seconda graduata, onde si prospetterebbe l’imputabilità a un “unico centro decisionale” delle offerte di gara che avevano preceduto in graduatoria quella della ricorrente.
In contrario deve però subito anticiparsi il rilievo, invero incontestato e decisivo, che la -OMISSIS- non era stata affatto designata dalla società consortile per l’esecuzione dell’appalto.
6.- Giova ricordare che, ai sensi dell’art. 67, comma 4 del d.lgs. n. 36 del 2023, applicabile alla fattispecie in esame, i consorzi stabili di cui agli articoli 65, comma 2, lettera d), e 66, comma 1, lettera g), premesso che “eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante”, sono tenuti ad indicare “in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre. La partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma da parte del consorziato designato dal consorzio offerente determina l’esclusione del medesimo se sono integrati i presupposti di cui all’articolo 95, comma 1, lettera d), sempre che l’operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, fatta salva la facoltà di cui all’articolo 97”.
6.1.- Orbene, da tanto “consegue, a contrario, che il sol fatto della contestuale partecipazione alla medesima gara di un consorzio e di una società consorziata – ove la stessa non sia stata designata dal consorzio quale esecutrice dell’appalto, come nel caso di specie – non implica alcuna ipotesi di conflitto di interesse o di collegamento sostanziale, né – per contro e di conseguenza – fa sorgere in capo alla consorziata alcun onere (o obbligo) dichiarativo circa l’appartenenza ad un consorzio” (Cons. Stato, Sez. V, 2 gennaio 2025, n. 3).
6.2.- Ne deriva l’infondatezza del motivo di ricorso sub I, dovendo “concludersi che, a differenza della “designazione” per l’esecuzione, la semplice partecipazione ad un consorzio stabile di per sé sola non integra un elemento indiziario dell’esistenza di un unico centro decisionale, potenzialmente idoneo a compromettere la genuinità del confronto concorrenziale ai sensi dell’art. 67, comma 4 d.lgs. n. 36 del 2023” (Cons. Stato, Sez. V, n. 3/2025, cit.).

Consorzi : consorziata esecutrice deve essere qualificata in proprio o mediante avvalimento (art. 67 , 104 d.lgs. 36/2023)

TAR Catania, 19.03.2026 n. 889

Tale evidenza fattuale porta a escludere, conseguentemente, che il Consorzio ricorrente abbia preso parte alla procedura di gara per cui è causa avvalendosi del sistema di partecipazione c.d. mista, mediante cui il Consorzio esegue parte del contratto in proprio e parte tramite la consorziata, non emergendo da alcun documento validamente prodotto in sede di gara che Bonina s.r.l., quale impresa designata come esecutrice, “…eseguirà le lavorazioni rientranti nella categoria OG7 per una quota pari al 54,09%”, ossia per una quota specifica e predeterminata.
12.2. Ciò posto, la questione dirimente ai fini del decidere attiene, allora, alla corretta applicazione dell’art. 67, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023, come modificato dal D.lgs. n. 209/2024 (cd. “Correttivo”), entrato in vigore il 31.12.2024 e applicabile, ratione temporis, all’appalto in questione, che prevede quanto segue:
“I requisiti di capacità tecnica e finanziaria per l’ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d), e 66, comma 1, lettera g), sono disciplinati dall’allegato II.12, fermo restando che per i consorzi di cui all’articolo 65, comma 2, lettera d):
a) per gli appalti di servizi e forniture, sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
b) per gli appalti di lavori che il consorzio esegua esclusivamente con la propria struttura, senza designare le imprese esecutrici, i requisiti posseduti in proprio sono computati cumulativamente con quelli posseduti dalle imprese consorziate;
c) per gli appalti di lavori che il consorzio esegua tramite le consorziate indicate in sede di gara, i requisiti sono posseduti e comprovati da queste ultime in proprio, ovvero mediante avvalimento ai sensi dell’articolo 104”.
La nuova formulazione normativa – la cui finalità è quella di garantire il concreto possesso, da parte del soggetto esecutore, dei requisiti di partecipazione – implica che l’impresa consorziata c.d. esecutrice (nel caso di specie -OMISSIS- s.r.l., come riportato nel citato DGUE del Consorzio ricorrente) debba essere “qualificata” in proprio o mediante avvalimento formale, non potendosi (più) giovare di alcun avvalimento tacito o ex lege delle risorse del consorzio, secondo il previgente principio del c.d. “cumulo alla rinfusa”.
Più concretamente, pur a fronte di una ritenuta “unicità” del consorzio non necessario, laddove non sia il consorzio, nella sua interezza e con i suoi mezzi, ad eseguire la prestazione, bensì una o più consorziate indicate come esecutrici, sono queste ultime a dover essere qualificate, non essendo logicamente concepibile che sia un soggetto non qualificato e, quindi, in teoria, privo dei mezzi adeguati, ad eseguire la prestazione dovuta (cfr. T.A.R. Sicilia, Catania, sez. V, 29 luglio 2025, n. 2481).
Come si legge nella Relazione illustrativa del c.d. Correttivo, “l’utilizzo dei requisiti in sede di gara deve essere sempre effettivo e realmente corrispondente ad una concreta disponibilità di mezzi, attrezzature e organico” (cfr., in particolare, pag. 10).
Ne discende, quindi, che nel caso di partecipazione alla gara del consorzio con designazione di una o più consorziate per l’esecuzione dei lavori, quest’ultime devono essere qualificate “in proprio” (cioè senza fare ricorso al cumulo con le qualificazioni di altri soggetti non designati) mentre, nel caso in cui siano sprovviste dei requisiti, possono utilizzare i requisiti maturati in proprio dal consorzio e/o i requisiti posseduti dalle imprese non designate, “ in tal caso, senza l’automatismo della qualificazione cumulativa, ma solo con le forme e le modalità dell’avvalimento ordinario, di cui all’articolo 104” (cfr. in termini, Cons. Stato, parere della Commissione Speciale del 27 novembre 2024, reso sullo schema del Correttivo).
Qualora, quindi, il consorzio intenda eseguire le prestazioni con la propria struttura, il criterio del cumulo ne garantisce automaticamente la qualificazione (poiché i requisiti eventualmente posseduti in proprio si sommano a quelli posseduti dalle imprese consorziate).
Laddove, invece, il consorzio intenda designare una consorziata per l’esecuzione, questa diventa co-concorrente ai fini della qualificazione, dovendo quindi risultare qualificata in proprio, anche mediante ricorso al comune avvalimento, il quale potrà avvenire:
– a carico dello stesso consorzio, ma solo per i requisiti maturati da quest’ultimo in proprio e senza automatismi, cioè sempre in base ad un apposito contratto di avvalimento ex art. 104 del D.lgs. 36/2023;
– a carico di altre imprese, ma solo ai sensi e nelle forme di cui all’articolo 104 del D.lgs. 36/2023.
12.3. Ebbene, la parte ricorrente, e questo costituisce un dato pacifico, ha chiesto di partecipare alla procedura di gara per cui è causa “come Consorzio Stabile già costituito ai sensi dell’art. 65, comma 2 lett. d) del D.Lgs 36/2023 e s.m.i.”.
Prendendo parte alla procedura nelle vesti di Consorzio stabile, la parte risulta quindi sottoposta alla disciplina prevista dal predetto art. 67, comma 1, lett. c) del D.lgs. 36/2023, nel testo modificato dal D.lgs. n. 209/2024.
Il caso in esame riguarda, infatti, la fattispecie di cui alla lett. c) del citato art. 67, comma 1, concernente i lavori che il consorzio non esegue “esclusivamente con la propria struttura”, ma che sono eseguiti “tramite le consorziate indicate in sede di gara” e per i quali è espressamente richiesto il possesso “in proprio” dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativi, salvo il ricorso, come sopra precisato, all’avvalimento.
L’assenza, in capo a -OMISSIS- s.r.l., della qualificazione richiesta dalla lex specialis ai fini dell’esecuzione dei lavori – ossia la categoria OG7 classifica IV –, pertanto, ha correttamente determinato l’esclusione dalla procedura del Consorzio ricorrente, in difetto di uno specifico requisito di partecipazione che, in presenza di un’impresa designata esecutrice dei lavori, deve necessariamente essere imputabile a quest’ultima.
Il suddetto requisito non può che essere posseduto (in proprio o tramite avvalimento) necessariamente anche da tale soggetto giuridico, che sotto il profilo della qualificazione si configura come impresa autonoma rispetto all’entità consortile, come oggi risulta espressamente previsto dal richiamato quadro normativo di riferimento.

Servizi di progettazione : ruolo che deve essere affidato al giovane professionista in caso di Raggruppamento (art. 66 d.lgs. 36/2023)

Consiglio di Stato, sez. V, 20.02.2026 n. 1345

L’aggiudicataria -OMISSIS- ha indicato quale progettista il raggruppamento RTP formato dalla mandataria -OMISSIS- s.r.l. e dalle mandanti -OMISSIS- s.r.l., -OMISSIS- s.r.l. e -OMISSIS- s.r.l. (così la domanda di partecipazione).
Il disciplinare di gara prevede che, nel caso in cui la progettazione sia affidata a un raggruppamento, “il gruppo di lavoro deve prevedere la presenza di almeno un giovane professionista, laureato, abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione. Il requisito deve sussistere alla data di pubblicazione del bando di gara” ai sensi dell’art. 4 del d.m. n. 263 del 2016, specificando che “Per la comprova del requisito sono acquisiti d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, dell’Ordine professionale cui è iscritto, il numero di iscrizione e la data di iscrizione” (sez. VI, punto VI.3.1).
Ai sensi dell’art. 39 dell’Allegato II.12 del d.lgs. n. 36 del 2023 e dell’art. 4 comma 1 del d.m. n. 263 del 2016 “I raggruppamenti temporanei, inoltre, devono prevedere la presenza di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell’Unione europea di residenza, quale progettista”.
Nella domanda di partecipazione presentata da -OMISSIS- sono elencati i “professionisti, che firmeranno gli atti oggetto dell’appalto, appresso indicati con relativa qualifica e dati di iscrizione all’Albo/elenco professionale”. Fra di essi compare la giovane progettista architetta.
Pertanto nella domanda di partecipazione è specificato che la giovane professionista firmerà un atto di progettazione.
Analogamente, nella dichiarazione di impegno del raggruppamento, i componenti del raggruppamento hanno elencato, fra i “professionisti, che firmeranno gli atti oggetto dell’appalto, appresso indicati con relativa qualifica e dati di iscrizione all’Albo/elenco professionale”, la giovane progettista architetta.
A fronte dell’espresso impegno assunto da -OMISSIS- e dal raggruppamento incaricato della progettazione, la circostanza che il nominativo della giovane professionista sia accompagnato dalla dicitura “supporto alla progettazione” (contenuta anche nella scheda del gruppo di lavoro) non può valere a far venir meno l’impegno, assunto espressamente dai predetti soggetti, a farle firmare gli atti “oggetto dell‘appalto”.
Del resto l’elenco dei professionisti che firmeranno gli atti dell’appalto è preceduto dalla specificazione che i nominativi di detti soggetti sono indicati con la “relativa qualifica”, che non può che riferirsi alla qualifica ricoperta nell’ambito della società di appartenenza. Infatti non solo si rinviene la qualifica del giovane professionista in termini di “supporto alla progettazione”, ma anche gli altri professionisti contenuti nell’elenco sono qualificati variamente, per esempio in termini di “coordinatore”, “responsabile progettista”, “architetto paesaggista” e “coordinatore della sicurezza”.
Sicché l’indicazione in termini di “supporto alla progettazione” non vale a inficiare la dichiarazione resa e sottoscritta e quindi il relativo impegno.
Piuttosto detta indicazione conferma che l’atto che la giovane professionista firmerà è un atto di progettazione, considerando anche che, in base all’art. 66 del d. lgs. n. 36 del 2023, i prestatori di servizi di ingegneria sono solo quelli che “rendono a committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse”, come già precisato dalla Sezione proprio in riferimento all’obbligo di inserimento del giovane professionista: “L’attività di progettazione non è solo ideazione dell’opera e redazione degli elaborati che compongono il progetto ma comprende anche la valutazione del progetto sotto il profilo economico-finanziario, come si desume dallo stesso art. 66 del Codice dei contratti pubblici, che include, tra le prestazioni idonee a qualificare gli operatori economici dei servizi di ingegneria e architettura, anche le «valutazioni di congruità tecnico-economica»; e quindi anche la determinazione delle voci di costo del progetto” (Cons. st.,sez. V, 22 dicembre 2025 n. 10146).
Le suddette circostanze rendono la censura non conducente, senza necessità di approfondire la portata giuridica delle disposizioni richiamate in relazione al ruolo che deve essere affidato al giovane professionista per ritenere adempiuto l’obbligo di cui al disciplinare di gara, all’art. 39 dell’Allegato II.12 del d.lgs. n. 36 del 2023 e all’articolo 4 del d.m. n. 236 del 2016.

Progettazione svolta da un dipendente pubblico ed utilizzo dei requisiti tecnico professionali (art. 66 d.lgs. 36/2023)

Consiglio di Stato, sez. V, 20.06.2025 n. 5407

La progettazione svolta da un dipendente pubblico, sebbene in regime part time, non può essere utilizzata dallo stesso (o dall’operatore economico in cui egli sia, a qualsiasi titolo, inserito) per integrare i requisiti tecnico professionali, necessari in base alla lex specialis di una gara pubblica, in quanto si tratta di attività imputabile esclusivamente all’amministrazione, all’interno della cui complessa organizzazione si inserisce, ratione officii, risultandone, pertanto, assorbita, la prestazione intellettuale, priva di profili di autonomia e della caratteristica dell’intuitu personae (così già Consiglio di Stato sez. VI, 5 settembre 2011, n. 5003, che, oltre ad escludere che il soggetto “esterno”, destinatario dell’incarico di progettazione esterna, possa essere un pubblico dipendente a tempo pieno, afferma chiaramente che lo svolgimento delle attività d’ufficio non consente al dipendente di acquisire in proprio un requisito di qualificazione e, a maggior ragione, che tale requisito di qualificazione possa poi essere “prestato” o “ceduto” a imprese private al fine di consentire la partecipazione di queste ultime a gare di appalto).
Né può pervenirsi a diverse conclusioni in considerazione dell’esigenza di valorizzare le competenze acquisite da parte degli operatori economici che partecipano alle gare pubbliche, in modo da selezionare, in ossequio al principio del risultato, il soggetto più idoneo all’espletamento della prestazione richiesta, visto che l’esperienza maturata da un dipendente pubblico è intimamente connessa al suo inserimento nell’organizzazione pubblica, con profonde differenze rispetto a quella maturata da un libero professionista privato quanto alle opportunità, alle modalità organizzative e ai costi, per cui l’eventuale superamento del dato formale dell’imputazione giuridica esige una specifica scelta legislativa.
Parimenti la previsione di incentivi economici per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici (v. artt. 113 del d.lgs. n. 50 del 2016 e 45 del d.lgs. n. 36 del 2023) è un elemento retributivo del tutto neutro rispetto alla problematica in esame e, pur esprimendo una logica premiale, è inidoneo a superare il dato dell’immedesimazione organica del dipendente pubblico ed a scorporare le sue prestazioni dalla più complessa organizzazione pubblica.

Servizi progettazione e sostituzione componente gruppo di lavoro od organigramma (art. 66 d.lgs. 36/2023)

TAR Napoli, 18.03.2025 n. 2263

L’art. 66 c. 2 del d.lgs. n. 36 del 2023 prevede che “Per la partecipazione alle procedure di affidamento di cui al comma 1 i soggetti ivi indicati devono possedere i requisiti minimi stabiliti nella Parte V dell’allegato II.12”. In tale Allegato II.12 sono previsti i requisiti dei soggetti di cui al citato art. 66, tra cui la specificazione di “un organigramma dei soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche”, tra cui consulenti “su base annua, muniti di partita IVA, che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, o fanno parte dell’ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA”. Inoltre l’art. 39 del citato Allegato prevede che “Ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 68 del codice, per i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui all’articolo 66, comma 1, lettera f), del codice, i requisiti di cui agli articoli 35 e 36 del presente allegato, devono essere posseduti dai partecipanti al raggruppamento”. Queste previsioni sono richiamate anche nel Disciplinare, il quale nell’art. 6.1 lett. a) prevede che “I concorrenti devono, a pena dell’esclusione dalla gara, essere in possesso dei seguenti requisiti: Requisiti del Concorrente a) (per il Lotto 1 e il Lotto 2) I requisiti di cui allegato II.12 parte V del Codice”.
Tali previsioni, lette in modo sistematico e complessivo, vanno intese nel senso che possono partecipare alle gare per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria gli operatori economici, inclusi i raggruppamenti temporanei, che dispongano di un organigramma composto da soggetti direttamente coinvolti nelle funzioni professionali e tecniche richieste dalla gara, e al cui interno devono essere indicati soggetti legati da un rapporto stabile e continuativo con l’operatore economico. Ai sensi degli articoli 35, 36 e 37 citati, il requisito del collegamento stabile con l’operatore economico è soddisfatto dalla presenza di soci, amministratori, dipendenti e consulenti su base annua, muniti di partita IVA, che firmano i progetti, i rapporti di verifica dei progetti, o fanno parte dell’ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti della società una quota superiore al 50% del proprio fatturato annuo risultante dall’ultima dichiarazione IVA. ​
Pertanto, un consulente privo di un tale collegamento stabile con l’operatore economico non può essere inserito nell’organigramma, e la sua professionalità non può essere utilizzata nella presentazione dell’offerta, né può essere indicato come componente del Gruppo di Lavoro. ​Va rilevato che, sebbene il Disciplinare non faccia esplicito riferimento all’organigramma, preferendo utilizzare il termine “Gruppo di Lavoro”, i ruoli previsti sono perfettamente sovrapponibili: in entrambi i casi, si tratta di indicare i soggetti direttamente impiegati nella esecuzione delle funzioni della gara, quali la direzione dei lavori, la direzione operativa e il restauratore. Tali funzioni assumono un rilievo centrale e dirimente ai fini dell’affidamento, poiché la categoria di lavori prevalente riguarda proprio le operazioni edili e di restauro. ​Ne discende che i componenti del Gruppo di Lavoro devono coincidere con i soggetti inseriti nell’organigramma, poiché quest’ultimo deve contenere, come richiesto dall’articolo 35 citato – “i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento delle funzioni”. Nella vicenda in esame, tuttavia, l’operatore economico nel Gruppo di Lavoro ha designato la dott.ssa -OMISSIS- nel ruolo di componente dell’Ufficio direzione dei lavori, Direttore Operativo, Restauratore, pur non essendo ella inserita nell’organigramma del Raggruppamento nel senso richiesto dalla disciplina sopra richiamata. La dott.ssa -OMISSIS-, infatti, è qualificata solo come “consulente” della società mandante e non ha dimostrato un legame stabile con la stessa, poiché non ha fatturato annualmente più del 50% per conto di quest’ultima, conseguendone che viene meno il requisito di partecipazione previsto dall’art. 35, che l’operatore economico non ha soddisfatto. L’esclusione dalla gara è stata correttamente disposta nei confronti del Raggruppamento, il quale, a fronte del dichiarato proprio “organigramma dei soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche”, ha indicato nel Gruppo di Lavoro un soggetto non rispondente ai requisiti previsti dal citato art. 35. Infatti obiettivo di tale ultima disposizione è garantire che per l’esecuzione del progetto siano impiegate professionalità interne o comunque connesse stabilmente all’operatore economico, evitando l’inserimento di soggetti che abbiano solo rapporti occasionali, creati esclusivamente per ottenere punteggi aggiuntivi in sede di gara. Questa interpretazione è coerente con le disposizioni dell’art. 6, paragrafo e.1 del Capitolato, che richiede almeno cinque professionisti nel Gruppo di Lavoro, tra cui un restauratore, mentre l’operatore economico ha indicato la dott.ssa OMISSIS, la quale però non soddisfa nessuna delle qualifiche previste dall’art. 35, comportando la legittima esclusione dell’operatore dalla gara. […]
Il Consiglio di Stato ha recentemente affermato che la sostituzione di un professionista nell’organigramma è possibile solo se tale figura in concreto non è determinante per la costituzione del raggruppamento: «la qualificazione del progettista indicato come di un soggetto diverso dai concorrenti alla procedura determina che in caso di raggruppamento di progettisti -nelle ipotesi in cui il soggetto da estromettere non sia stato determinante per la costituzione del raggruppamento, avendo contribuito in modo essenziale a portare i requisiti di qualificazione necessari alla partecipazione – il concorrente non possa essere per ciò solo escluso a seguito dell’accertata carenza di un requisito di carattere generale del progettista indicato, essendo consentita la sua estromissione, nel caso di specie dal RTP dei progettisti, e la sua sostituzione» (Cons. Stato, 9 settembre 2024, n. 7496). Tuttavia nella fattispecie concreta in esame per i motivi sopra illustrati la Dott.ssa -OMISSIS- è una figura centrale, e il suo inserimento nell’organigramma è stato dirimente ai fini dell’assegnazione dell’elevato punteggio ottenuto, per cui legittimamente la stazione appaltante non ha acconsentito alla sua sostituzione.
Insomma, la S.A. ha rifiutato legittimamente la richiesta di sostituire, quale componente del Gruppo di Lavoro, la Dott.ssa -OMISSIS- con la Dott.ssa -OMISSIS-, in quanto la prima vanta un curriculum e un’esperienza specifica tali da aver contribuito in maniera determinante all’ottenimento del punteggio elevato in favore della odierna parte ricorrente principale, per cui, in linea con la citata giurisprudenza del Consiglio di Stato secondo cui la sostituzione di un professionista nell’organigramma è possibile solo se la sua partecipazione in concreto non è determinante per la costituzione del RTI, legittimamente è stata negata la sostituzione della dott.ssa -OMISSIS- con la dott.ssa -OMISSIS-, derivandone così la legittima esclusione del concorrente per non aver rispettato i requisiti richiesti nel bando di gara.

Studio associato e associazione di professionisti : possesso dei requisiti attraverso attività svolte dai soggetti compresi in organigramma (art. 66 d.lgs. n. 36/2023)

Quesito: In relazione ai soggetti che possono partecipare a procedure per affidamenti di ingegneria e architettura di cui all’art. 66, del d. lgs. n. 36/2023, il prestatore di servizio che nell’ atto costitutivo si identifica come “associazione professionale”, si chiede di conoscere in quale delle fattispecie possa essere inquadrata tra quelle indicate al c. 1, lett. a) del predetto art. 66. Vale a dire: professionisti associati o società di professionisti di cui alla successiva lett. b).
Inoltre, in entrambi i casi, gli stessi, qualora l’associazione professionale abbia alle proprie dipendenze lavoratori e o collaboratori/consulenti, la stessa può utilmente dimostrare il possesso dei requisiti di carattere tecnico-professionale attraverso le attività svolte dai propri dipendenti e o collaboratori/consulenti ?

Risposta aggiornata: L’associazione professionale è riconducibile alta tipologia dei “professionisti associati” indicata nella lett. a) del comma 1 dell’art. 66 D.Lgs. 36/2023. A norma dell’art. 34 dell’Allegato II.12, detti soggetti devono
a)essere in possesso di laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all’attività prevalente oggetto del bando di gara, oppure, nelle procedure di affidamento di servizi che non richiedono il possesso di laurea, essere in possesso di diploma di geometra o altro diploma tecnico attinente alla tipologia dei servizi da prestare, nel rispetto dei relativi ordinamenti professionali;
b) essere abilitati all’esercizio della professione nonché iscritti, al momento della partecipazione alla gara, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitati all’esercizio della professione secondo le norme dei Paesi dell’Unione europea cui appartiene il soggetto.
Ne consegue che il possesso dei requisiti di carattere tecnico-professionale devono essere dimostrati attraverso le attività svolte direttamente dai professionisti singoli o associati.
Quanto alle società di professionisti, relativi i requisiti soggettivi sono stabiliti dal successivo art. 35 del citato Allegato II.12 con riferimento alla presenza di un organigramma aggiornato comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità e in particolare:
1) i soci;
2) gli amministratori;
3) i dipendenti;
4) i consulenti su base annua, muniti di partita IVA, che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, o fanno parte dell’ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti della società una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo risultante dall’ultima dichiarazione IVA.
Atteso che tale organigramma deve riportare, altresì, l’indicazione delle specifiche competenze e responsabilità se ne deduce che la società di professionisti può utilmente dimostrare il possesso dei requisiti di carattere tecnico-professionale anche attraverso le attività svolte dai soggetti compresi nel predetto organigramma. (Parere MIT n. 3061/2025)

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    Operatori economici per servizi architettura e ingegneria – Altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale (Università) – Requisiti necessari (art. 66 d.lgs. 36/2023)

    TAR Catania, 28.06.2024 n. 2336

    8. Passando all’esame del merito della controversia, in via preliminare, il Collegio, quanto al primo motivo di ricorso – considerato che, così come è pacifico tra le parti e così come emerge dal contenuto degli atti impugnati, nel caso di specie si controverte di un affidamento diretto di servizi di ingegneria e architettura – ritiene utile richiamare i dati normativi applicabili al caso di specie e di cui viene lamentata la violazione da parte dei ricorrenti.
    L’art. 66, comma 1, lett. e), del Codice degli appalti prevede che sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, tra gli altri, gli “altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, nel rispetto dei principi di non discriminazione e par condicio fra i diversi soggetti abilitati” e il comma 2 prevede espressamente che “Per la partecipazione alle procedure di affidamento di cui al comma 1 i soggetti ivi indicati devono possedere i requisiti minimi stabiliti nella Parte V dell’allegato II.12.”
    A sua volta, l’art. 37 dell’allegato II.12, Parte V, del Codice stabilisce che:
    “1. Ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria di cui all’articolo 66 del codice, i soggetti di cui al comma 1, lettera e), del predetto articolo sono tenuti a ricomprendere nell’oggetto sociale le prestazioni di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria.
    2. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a:
    a) predisporre e aggiornare il proprio organigramma comprendente le persone direttamente impiegate nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità con l’indicazione delle specifiche competenze e responsabilità, includendo, tenuto conto della propria natura giuridica:
    1) legale rappresentante;
    2) amministratori;
    3) soci, soci fondatori, associati;
    4) dipendenti;
    5) consulenti su base annua, muniti di partita IVA, che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, o fanno parte dell’ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA;
    b) disporre di almeno un direttore tecnico, formalmente consultato dall’organo di amministrazione dei soggetti di cui al comma 1 per la definizione degli indirizzi strategici dei medesimi, e per la partecipazione a gare per l’affidamento di servizi di ingegneria e architettura, con funzioni di collaborazione e controllo delle prestazioni svolte dai tecnici incaricati delle progettazioni.
    3. Il direttore tecnico di cui al comma 2, lettera b), deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
    a) laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente alla tipologia dei servizi tecnici da prestare;
    b) abilitazione all’esercizio della professione da almeno dieci anni nonché iscrizione, al momento dell’assunzione dell’incarico, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitazione all’esercizio della professione secondo le norme dello Stato dell’Unione europea di appartenenza del soggetto di cui al comma 1;
    c) essere in regola con gli obblighi contributivi, assicurativi e di aggiornamento professionale previsti dalle norme legislative vigenti.
    4. I soggetti di cui al comma 1 delegano il compito di approvare e controfirmare gli elaborati tecnici inerenti alle prestazioni oggetto dell’affidamento al direttore tecnico o ad altro ingegnere o architetto dipendente dagli stessi e avente i medesimi requisiti.
    L’approvazione e la firma degli elaborati comportano la responsabilità solidale del direttore tecnico o del delegato con i suddetti soggetti nei confronti della stazione appaltante.
    5. Fermo restando quanto previsto in materia di DURC dalla legislazione vigente, ovvero dalle certificazioni di regolarità rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale, alle attività professionali prestate dai soggetti di cui al comma 1 si applica il contributo integrativo qualora previsto dalle norme legislative che regolano la cassa di previdenza di categoria di pertinenza cui ciascun firmatario del progetto fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale. Detto contributo è versato pro quota alle rispettive casse secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti”.
    Per sintetizzare, dalla disposizione in commento, si evince che i requisiti che devono essere posseduti dai soggetti di cui all’art. 66, comma 1, lett. e) che intendano essere affidatari di appalti pubblici di servizi di ingegneria o architettura sono i seguenti: i) l’oggetto sociale deve ricomprendere le prestazioni di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria; ii) deve essere predisposto e regolarmente aggiornato un organigramma nel quale devono essere indicate le “persone direttamente impiegate nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità con l’indicazione delle specifiche competenze e responsabilità”; iii) all’interno della compagine aziendale deve essere presente almeno un direttore tecnico (consultato dall’organo di amministrazione per la definizione degli indirizzi strategici e per la partecipazione a gare per l’affidamento di servizi di ingegneria e architettura, con funzioni di collaborazione e controllo delle prestazioni svolte dai tecnici incaricati delle progettazioni), il quale, a sua volta, deve essere in possesso di determinati requisiti, tra cui la laurea in ingegneria o architettura, l’abilitazione all’esercizio della professione da almeno dieci anni nonché l’iscrizione, al momento dell’assunzione dell’incarico, al relativo albo professionale e l’essere in regola con gli obblighi contributivi, assicurativi e di aggiornamento professionale previsti dalle norme legislative vigenti; iv) il compito di approvare e controfirmare gli elaborati tecnici inerenti alle prestazioni oggetto dell’affidamento deve essere delegato al direttore tecnico o ad altro ingegnere o architetto dipendente dagli stessi soggetti e avente i medesimi requisiti.
    […]
    8.4 Con riguardo al primo motivo di ricorso, il Collegio evidenzia, in primo luogo, che, come esposto, i soggetti che, ai sensi dell’art. 66, comma 1, lett. e), del Codice degli appalti, intendano essere affidatari di appalti pubblici di servizi di ingegneria e architettura devono possedere i requisiti di cui all’art. 37 dell’allegato II.12, Parte V, del Codice.
    Ciò posto, il Collegio osserva che le norme contenute nell’Allegato II.12 al Codice relative ai requisiti dei soggetti partecipanti alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura sono in larga parte riproduttive di quelle contenute nel d.m. 2 dicembre 2016, n. 263, a suo tempo emanato in attuazione dell’art. 46 del D.Lgs. n. 50/2016.
    Invero, il suddetto decreto ministeriale, il quale recava il “Regolamento recante definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee, ai sensi dell’articolo 24, commi 2 e 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”, già prevedeva sostanzialmente requisiti identici a quelli contenuti nell’Allegato II.12; in particolare, l’art. 2 del suddetto decreto ministeriale, per quanto riguarda le società di professionisti, prevedeva che le stesse dovessero essere dotate di un organigramma comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali, tecniche e di controllo della qualità e, a sua volta, l’art. 3, per quanto riguarda le società di ingegneria, stabiliva che esse dovessero disporre di almeno un direttore tecnico “con funzioni di collaborazione alla definizione degli indirizzi strategici del soggetto cui fa capo, di collaborazione e controllo delle prestazioni svolte dai tecnici incaricati delle progettazioni” in possesso di determinati requisiti tra cui la laurea in ingegneria o architettura e l’abilitazione all’esercizio della professione.
    Una delle novità contenute nell’Allegato II.12 rispetto al decreto ministeriale è rappresentata dalla previsione per cui i soggetti che vogliano partecipare alle procedure di affidamento pubblico devono ricomprendere nell’oggetto sociale le prestazioni di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria. Il Collegio ritiene che tale novella legislativa abbia il precipuo scopo di restringere il novero dei soggetti che possano essere affidatari di appalti pubblici di servizi di ingegneria e architettura e che la stessa trovi una giustificazione nella delicatezza dei servizi in questione e nell’elevata professionalità richiesta per garantire la qualità dei servizi.
    Più nello specifico, l’introduzione della citata novella legislativa trova la sua spiegazione nella circostanza che, nel vigore del D.Lgs. n. 50/2016, in un primo momento i soggetti che potevano partecipare alle gare per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura erano solo quelli indicati nell’elenco – ritenuto tassativo – di cui all’art. 46, il quale non comprendeva, tra gli altri, neanche gli enti senza scopo di lucro; conferma di tale esclusione si traeva dal citato d.m. 2 dicembre 2016, n. 263 che, nell’indicare i requisiti che dovevano possedere i soggetti che volevano partecipare alle gare attinenti ai servizi di ingegneria e architettura, prendeva in considerazione solamente i soggetti indicati nell’art. 46, omettendo invece di indicare soggetti diversi (conferma in tal senso veniva anche dalla nota ANAC del 15 febbraio 2018 secondo la quale “le fondazioni non rientrano tra i soggetti previsti dall’art. 46, comma 1, del D. lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (operatori economici per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria) […] i soggetti tenuti agli obblighi di comunicazione dei propri dati all’Autorità, sono quelli previsti dall’art. 6, del Decreto 2 dicembre 2016 n. 263 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.”).
    Successivamente, invece, a seguito del rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia operato con l’ordinanza di rimessione TAR-Lazio, Sez. I, 28 febbraio 2019, n. 2644 e della sentenza della Corte di Giustizia 11/06/2020 (C-219/19) che ha stabilito che “l’articolo 19, paragrafo 1, e l’articolo 80, paragrafo 2, della direttiva 2014/24, letti alla luce del considerando 14 della medesima direttiva, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale che esclude, per enti senza scopo di lucro, la possibilità di partecipare a una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico di servizi di ingegneria e di architettura, sebbene tali enti siano abilitati in forza del diritto nazionale ad offrire i servizi oggetto dell’appalto di cui trattasi”, si è originato un opposto orientamento giurisprudenziale (in termini, TAR-Roma, Sez. I, 18 gennaio 2021, n. 654; TAR-Bologna, Sez. II, 6 febbraio 2020, n. 117 ) ai sensi del quale anche gli enti senza scopo di lucro possono partecipare alle procedure ad evidenza pubblica di servizi di ingegneria e architettura, purché essi siano abilitati in forza del diritto nazionale ad offrire i servizi oggetto d’appalto; in altri termini, a seguito della citata sentenza della Corte di Giustizia, non era più previsto nell’ordinamento nazionale un elenco tassativo di soggetti che potessero partecipare alle procedure ad evidenza pubblica di servizi relativi all’ingegneria e all’architettura, essendo previsto, al contrario, che anche soggetti non rientranti nell’elenco di cui all’art. 46 D.Lgs. n. 50/2016 potessero essere affidatari dei suddetti servizi.
    In tale solco, si inserisce l’art. 66 D.Lgs. n. 36/2023, il quale, come detto, al comma 1, lett. e), contiene una norma aperta ai sensi della quale possono partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, anche gli “altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura.” Tali soggetti, tuttavia, devono possedere i requisiti di cui all’Allegato II.12 e tra questi in primo luogo quello di ricomprendere nell’oggetto sociale la possibilità di offrire sul mercato i servizi di ingegneria e architettura; in altri termini, il legislatore nazionale, con la norma in commento, da un lato, ha recepito l’orientamento comunitario sul tema sancendo la possibilità di partecipare alle procedure ad evidenza pubblica per quanto riguarda i servizi di ingegneria e architettura anche a soggetti che non rivestono le forme indicate dalla legge (l’elenco ha pertanto ora natura esemplificativa e non più tassativa), ma, dall’altro lato, ha ristretto il novero dei soggetti che possono partecipare alle suddette procedure ad evidenza pubblica, stabilendo che tali soggetti debbano ricomprendere nell’oggetto sociale le prestazioni di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria.
    Il legislatore non ha pertanto introdotto un requisito di carattere meramente formale. Al contrario, in considerazione della delicatezza dei servizi in questione, ha voluto che i soggetti che intendano partecipare ad una procedura di evidenza pubblica per i servizi di ingegneria e architettura inseriscano in modo chiaro ed espresso nel proprio oggetto sociale tale facoltà; in altri termini, deve ritenersi che il ricomprendere nell’oggetto sociale le prestazioni di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria non possa avvenire in maniera implicita o ambigua, dovendo, invece, emergere in maniera espressa che i soggetti di cui all’art. 66, comma 1, lett. e), possono offrire sul mercato servizi di ingegneria e architettura e ciò anche allo scopo di permettere un primo controllo da parte della stazione appaltante circa la serietà e affidabilità del soggetto che partecipa alla procedura ad evidenza pubblica.
    Alla luce di tutto quanto esposto, il Collegio ritiene che la disposizione dello Statuto dell’Università richiamata dal Comune non sia rispettosa del dato legislativo, in quanto si limita a conferire all’Università la generica possibilità di stipulare contratti di consulenza professionale e di servizio a favore di terzi (art. 25 dello Statuto); contrariamente al chiaro tenore della norma del Codice degli appalti richiamata, tuttavia, nella disposizione statutaria non è prevista espressamente la possibilità per l’Università di erogare servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria. In altri termini, il Collegio ritiene che se è vero che la norma statutaria, benché la formula impiegata non risulti particolarmente chiara, possa essere interpretata nel senso che l’Università è abilitata a rendere servizi a favore di terzi stipulando contratti e, pertanto, anche divenendo aggiudicataria di un appalto pubblico, è altresì vero che tale possibilità, in contrasto con il dato legislativo richiamato, non è riferita anche ai contratti di appalto relativi ai servizi di architettura e ingegneria.
    Né in senso contrario possono essere valorizzate le norme contenute nel “Regolamento concernente le attività scientifiche e formative in collaborazione con terzi o in conto terzi e le attività assimilate” richiamate dal Comune di Enna nelle sue difese. A tal proposito il Collegio evidenzia infatti che anche tali disposizioni non prevedono espressamente la possibilità per l’Università di erogare servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria; l’art. 1, comma 3, lett. b), del Regolamento prevede solamente che fra le attività che l’Università può erogare a favore di terzi rientrano le “…attività e prestazioni scientifiche – quali ad esempio quelle di consulenza e valutazione scientifica, di servizio, di consulenza tecnico-professionale, di progettazione, di formazione – affidate da soggetti terzi all’Università Kore di Enna nel prevalente interesse del committente, e pertanto soggette a remunerazione”, ma non prevede anche in maniera espressa la possibilità per l’Università di erogare servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria.
    Sul punto, giova ribadire che l’interpretazione letterale e più restrittiva dell’art. 37, comma 1, dell’allegato II.12, Parte V, del Codice degli appalti trova la sua giustificazione nel fatto che il ricomprendere nell’oggetto sociale la possibilità di offrire sul mercato servizi di ingegneria e architettura non deve essere considerato un mero adempimento formale, ma, al contrario, in ragione della delicatezza dei servizi in questione e dell’elevata professionalità richiesta per garantirne la qualità dei servizi, è un primo requisito necessario per garantire la serietà e l’affidabilità dell’operatore economico che intenda partecipare ad una procedura ad evidenza pubblica relativa ad un servizio di ingegneria o architettura.
    In ogni caso, la norma del Regolamento universitario in commento, anche a volerla interpretare nel senso che la stessa conferisse all’Università la possibilità di erogare servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria (valorizzando in tal senso il riferimento testuale alle attività di “progettazione”), in conformità all’art. 37 dell’allegato II.12, Parte V, del Codice degli appalti, avrebbe dovuta essere inserita nello Statuto e non nel regolamento citato (il quale, tra l’altro, è entrato in vigore in data 07/09/2021 e non può quindi essere considerato attuativo del nuovo Statuto dell’Università, che è stato pubblicato in G.U. in data 18/09/2023). La lettera dell’art. 37, comma 1, dell’allegato II.12, Parte V, del Codice, in applicazione del criterio di stretta interpretazione supra richiamato, è chiaro infatti nello stabilire che la previsione per la quale gli enti sono abilitati ad erogare prestazioni di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria deve essere contenuta nell’oggetto sociale (e quindi, in applicazione del canone di interpretazione analogica, per gli enti che non rivestono forma societaria all’interno dell’atto costitutivo) e non, invece, in atti regolamentari gerarchicamente subordinati.
    Per tutte le ragioni esposte, il Collegio, già sotto questo primo profilo, ritiene fondato il primo motivo di ricorso.

    Requisiti di carattere professionale ed RTI nei servizi di ingegneria : rileva attività effettivamente svolta dal singolo professionista (art. 66 d.lgs. 36/2023)

    TAR Roma, 13.06.2024 n. 11928

    Orbene, premesso che la controinteressata ha speso i requisiti maturati dal proprio direttore tecnico (ing. -OMISSIS-) ai sensi dell’art. 66 comma 2 del d.lgs. n. 36/2023, le certificazioni versate in atti dalle parti resistenti danno evidenza che in relazione ai servizi espletati per conto del Comune di Salerno, l’Ing. -OMISSIS- non ha realizzato il “100%” delle prestazioni ricadenti nella categoria D.02, tenuto conto che entrambi gli interventi (Lavori di riqualificazione area di cava ex D’Agostino e Sistemazione movimento franoso dell’acquedotto di Salerno in Località Paradiso di Pastena) risultano realizzati in raggruppamento composto dallo Studio -OMISSIS- (con quota di pertinenza pari rispettivamente all’82 % e all’80 %) e dalla -OMISSIS- S.p.A. (alla quale sono attribuite le restanti quote pari rispettivamente al 18% e al 20 %).

    In ogni caso, le certificazioni rilasciate dal Comune di Salerno attestano che entrambe le prestazioni espletate dai componenti del RTP hanno indistintamente riguardato lavori rientranti nella categoria D.02 (che, quindi non possono essere imputabili, come invece dedotto dalle parti resistenti, esclusivamente allo Studio -OMISSIS-).

    Non risulta, pertanto, integralmente provato il possesso del requisito di capacità tecnico professionale per la categoria D.02 dal momento che i servizi di ingegneria svolti in raggruppamento sono idonei ad attestare l’esperienza pregressa e la capacità tecnica di ciascun professionista solo limitatamente all’attività da questi effettivamente svolta, in quanto solo quest’ultima risulta in grado di arricchire di contenuto concreto l’esperienza documentata nel proprio curriculum; ed infatti, quando più professionisti concorrono nello svolgimento di un incarico unitario, ciascuno svolge un ruolo specifico in relazione alle sue particolari competenze, di tal che solo una parte del servizio è a lui riferibile; se, poi, si tratta di servizi omogenei, l’imputazione non può che avvenire pro quota, e, eventualmente, in parti uguali, ove non diversamente previsto (in termini, Cons. Stato, Sez. V, 10 dicembre 2020, n. 7911).