
Corte di Giustizia Europea, 10.06.2025 (C-686/24)
L’articolo 39 della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE, in combinato disposto con gli articoli 70 e 75 di tale direttiva,
deve essere interpretato nel senso che:
esso osta a una disciplina nazionale in materia di aggiudicazione di appalti pubblici, che richiede che l’accesso alla documentazione contenente segreti tecnici o commerciali trasmessa da un offerente sia concesso a un altro offerente, qualora tale accesso sia necessario al fine di garantire il diritto alla tutela giurisdizionale effettiva di quest’ultimo nell’ambito di una procedura connessa all’aggiudicazione dell’appalto, senza che tale disciplina consenta agli enti aggiudicatori di procedere a un bilanciamento tra tale diritto e le esigenze relative alla tutela dei segreti tecnici o commerciali.
Procedimento principale e questione pregiudiziale
11 L’Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna ha indetto una gara d’appalto per l’affidamento di un appalto relativo alla progettazione nonché alla costruzione e alla messa in esercizio per un impianto di on-shore power supply (cold ironing) per l’alimentazione elettrica in MT di navi da crociera e di vario tipo in vari porti della Sardegna (Italia). Il valore stimato dell’appalto superava EUR 55 000 000.
12 Nel corso del 2023, l’appalto è stato aggiudicato alla Nidec, che ha ottenuto il punteggio di 98,41. L’altro partecipante alla gara d’appalto, la Colombrita, che ha ottenuto il punteggio di 72,41, ha presentato una domanda di accesso ai documenti di gara presso l’Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna. Tale autorità le ha negato l’accesso alle parti dell’offerta tecnica della Nidec contenenti, secondo quest’ultima, segreti tecnici e commerciali. La Colombrita ha quindi proposto ricorso avverso la decisione di aggiudicazione dell’appalto alla Nidec dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna (Italia), nell’ambito del quale essa ha altresì chiesto l’accesso ai documenti di gara e ha contestato il rigetto parziale della sua domanda di accesso.
13 Il Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna ha accolto in parte l’istanza della Colombrita e ha ordinato l’esibizione dell’offerta tecnica della Nidec.
14 La Nidec ha appellato tale decisione dinanzi al Consiglio di Stato (Italia), giudice del rinvio.
15 Tale giudice osserva che la materia del contendere verte sull’ostensibilità, o meno, dell’offerta tecnica della Nidec nella sua integralità. Esso ritiene che, anche se la Colombrita ha un interesse ad accedere a tale offerta al fine di poter sviluppare i suoi argomenti contro il punteggio attribuito dall’ente aggiudicatore alla soluzione tecnica presentata nell’offerta della Nidec vincitrice dell’appalto, non si può escludere che l’accesso ai segreti commerciali conduca ad un utilizzo emulativo dei documenti che li contengono, non servendo a garantire la difesa dei diritti dell’offerente escluso bensì ad ottenere informazioni su uno dei suoi concorrenti. Ebbene, considerato che l’articolo 53, comma 6, del decreto legislativo n. 50/2016 procede a un bilanciamento tra, da un lato, la tutela dei segreti commerciali e, dall’altro, il diritto alla tutela giurisdizionale, il giudice del rinvio nutre dubbi quanto alla conformità di tale disposizione al diritto dell’Unione.
16 A tal riguardo esso rileva che il diritto italiano, pur escludendo, all’articolo 53, paragrafo 5, del decreto legislativo n. 50/2016, l’accesso ai documenti di un appalto pubblico contenenti segreti tecnici o commerciali, prevede tuttavia, al comma 6 di tale articolo 53, che un siffatto accesso sia concesso all’offerente ai fini della difesa dei suoi interessi, cosicché tale disposizione stabilirebbe la prevalenza dell’accesso cosiddetto «difensivo» sulla tutela dei segreti commerciali. Inoltre il giudice del rinvio precisa che, secondo l’articolo 41 della Costituzione italiana, la libertà di iniziativa economica ha una tutela condizionata alla non compromissione di altri valori, fra i quali i diritti inviolabili dell’uomo di cui all’articolo 2 della Costituzione, nel cui novero rientra il diritto alla tutela giurisdizionale, sancito dal suo articolo 24.
17 Orbene, nella sua giurisprudenza relativa all’articolo 21 della direttiva 2014/24 la Corte avrebbe confermato la necessità di non divulgare segreti commerciali, sottolineando al contempo che tale tutela deve essere attuata in modo da conciliarla con le esigenze di effettività della tutela giurisdizionale. A tal riguardo, la Corte avrebbe riconosciuto agli Stati membri un margine di discrezionalità circa l’individuazione delle modalità di tale bilanciamento (sentenza del 7 settembre 2021, Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras, C‑927/19, EU:C:2021:700, punto 128). Pertanto, il giudice del rinvio si chiede se l’articolo 39 della direttiva 2014/25, pur contenendo la menzione «salvo che non sia altrimenti previsto (…) nella legislazione nazionale», consenta che siffatte norme, come, nel caso di specie, l’articolo 53, comma 6, del decreto legislativo n. 50/2016, prevedano che il diritto di accesso alle informazioni che costituiscono segreti commerciali di un offerente prevale sempre sul diritto alla tutela di tali segreti, qualora tale accesso sia necessario a fini difensivi. In particolare, tale giudice si chiede se la divulgazione di segreti commerciali non rischi di compromettere il raggiungimento dell’obiettivo di apertura alla concorrenza di cui alla direttiva 2014/25 e l’effetto utile di tale direttiva.
18 In tale contesto, il Consiglio di Stato ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se l’articolo 39 [della] direttiva 2014/25/UE – da cui si desume, così come dall’articolo 28 [della] direttiva 2014/23[/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione (GU 2014, L 94, pag. 1)] e dall’articolo 21 [della] direttiva 2014/24/UE, che il conflitto tra il diritto alla tutela giurisdizionale e il diritto alla tutela dei segreti commerciali è risolto mediante un bilanciamento che non attribuisce necessaria prevalenza al primo – osti [a una] disciplina nazionale (…) che dispone di esibire la documentazione contenente segreti tecnici o commerciali nel caso di accesso preordinato alla tutela giurisdizionale, senza prevedere modalità di bilanciamento che tengano conto delle esigenze di tutela dei segreti tecnici o commerciali».
Sulla questione pregiudiziale
19 Ai sensi dell’articolo 99 del suo regolamento di procedura, la Corte, su proposta del giudice relatore, sentito l’avvocato generale, può statuire in qualsiasi momento con ordinanza motivata quando la risposta alla questione pregiudiziale può essere chiaramente desunta dalla giurisprudenza.
20 Occorre altresì ricordare che la cooperazione giudiziaria istituita all’articolo 267 TFUE è fondata su una netta separazione di funzioni tra i giudici nazionali e la Corte. Da un lato, la Corte non è competente ad applicare le norme del diritto dell’Unione a una fattispecie concreta, ma unicamente a pronunciarsi sull’interpretazione dei Trattati e degli atti adottati dalle istituzioni, dagli organi o dagli organismi dell’Unione (v., in tal senso, sentenza del 18 maggio 2021, Asociaţia «Forumul Judecătorilor din România» e a., C‑83/19, C‑127/19, C‑195/19, C‑291/19, C‑355/19 e C‑397/19, EU:C:2021:393, punto 201 e giurisprudenza ivi citata). Dall’altro lato, conformemente al punto 11 delle raccomandazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea all’attenzione dei giudici nazionali, relative alla presentazione di domande di pronuncia pregiudiziale (GU C, C/2024/6008), spetta ai giudici nazionali trarre nella controversia dinanzi ad essi pendente le conseguenze concrete degli elementi di interpretazione forniti dalla Corte (v., in tal senso, sentenza del 25 ottobre 2018, Roche Lietuva, C‑413/17, EU:C:2018:865, punto 43).
21 Nel caso di specie, la Corte giudica che l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta dal giudice del rinvio può essere chiaramente desunta dalle sentenze del 7 settembre 2021, Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras (C‑927/19, EU:C:2021:700), e del 17 novembre 2022, Antea Polska e a. (C‑54/21, EU:C:2022:888). Occorre dunque applicare l’articolo 99 del regolamento di procedura nella presente causa.
22 Con la sua unica questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 39 della direttiva 2014/25 debba essere interpretato nel senso che esso osta a una disciplina nazionale in materia di aggiudicazione di appalti pubblici, che richiede che l’accesso alla documentazione contenente segreti tecnici o commerciali trasmessa da un offerente sia concesso a un altro offerente, qualora tale accesso sia necessario al fine di garantire il diritto alla tutela giurisdizionale effettiva di quest’ultimo nell’ambito di una procedura connessa all’aggiudicazione dell’appalto, senza che tale disciplina consenta agli enti aggiudicatori di procedere a un bilanciamento tra tale diritto e le esigenze relative alla tutela dei segreti tecnici o commerciali.
23 A tal riguardo, il giudice del rinvio espone che la presente domanda di pronuncia pregiudiziale è giustificata da alcuni punti della motivazione della sentenza del 7 settembre 2021, Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras (C‑927/19, EU:C:2021:700), che lo inducono a dubitare della conformità della normativa nazionale al diritto dell’Unione, in quanto tale normativa non prevede un bilanciamento come quello menzionato al punto precedente della presente ordinanza.
24 Ebbene, occorre rilevare che, nella sentenza del 17 novembre 2022, Antea Polska e a. (C‑54/21, EU:C:2022:888), che ha precisato la portata della sentenza del 7 settembre 2021, Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras (C‑927/19, EU:C:2021:700), la Corte ha dichiarato che:
«49 (…) Le norme dell’Unione in materia di appalti pubblici mirano principalmente a garantire l’esistenza di una concorrenza non falsata e (…), per conseguire tale obiettivo, è necessario che le amministrazioni aggiudicatici non divulghino informazioni relative a procedure di aggiudicazione di appalti pubblici il cui contenuto potrebbe essere utilizzato per falsare la concorrenza sia in una procedura di aggiudicazione in corso, sia in procedure di aggiudicazione successive. Poiché le procedure di aggiudicazione di appalti pubblici sono fondate su un rapporto di fiducia tra le amministrazioni aggiudicatici e gli operatori economici, questi ultimi devono poter comunicare alle amministrazioni aggiudicatrici qualsiasi informazione utile nell’ambito di una procedura siffatta, senza temere che esse rivelino a terzi elementi di informazione la cui divulgazione potrebbe recare pregiudizio a tali operatori (sentenze del 14 febbraio 2008, Varec, C‑450/06, EU:C:2008:91, punti da 34 a 36, e del 7 settembre 2021, Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras, C‑927/19, EU:C:2021:700, punto 115).
50 Ciò premesso, il principio della tutela delle informazioni riservate deve essere conciliato con le esigenze di effettività della tutela giurisdizionale. A tal fine, si deve effettuare un bilanciamento tra il divieto sancito all’articolo 21, paragrafo 1, della direttiva 2014/24 e il principio generale di buona amministrazione, da cui deriva l’obbligo di motivazione. Tale bilanciamento deve, in particolare, tenere conto del fatto che, in mancanza di informazioni sufficienti che gli consentano di verificare se la decisione dell’amministrazione aggiudicatrice relativa all’aggiudicazione dell’appalto sia viziata da eventuali errori o illegittimità, un offerente escluso non avrà la possibilità, in pratica, di avvalersi del suo diritto a un ricorso efficace (…) (v., in tal senso, sentenza del 7 settembre 2021, Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras, C‑927/19, EU:C:2021:700, punti da 121 a 123).
(…)
56 Tuttavia, l’articolo 21, paragrafo 1, della direttiva 2014/24 precisa che il divieto di divulgazione delle informazioni comunicate e considerate riservate si applica “[s]alvo che non sia altrimenti previsto (…) nella legislazione nazionale cui è soggetta l’amministrazione aggiudicatrice”.
57 Da tale precisazione discende che ciascuno Stato membro ben può effettuare un bilanciamento tra la riservatezza prevista da tale disposizione della direttiva 2014/24 e le norme di diritto nazionale che perseguono altri legittimi interessi, tra cui quello, espressamente menzionato in detta disposizione, a garantire “l’accesso alle informazioni”, al fine di assicurare la massima trasparenza delle procedure di aggiudicazione di appalti pubblici.
58 Ciò premesso, salvo pregiudicare l’effetto utile del diritto dell’Unione, gli Stati membri, nell’esercizio del potere discrezionale riconosciuto loro dall’articolo 21, paragrafo 1, di tale direttiva, devono astenersi dall’adozione di discipline che non garantiscano il pieno rispetto della finalità di detta disposizione, ricordata al punto 49 della presente sentenza, che pregiudichino il bilanciamento contemplato al punto 50 della presente sentenza, o che alterino il regime in materia di pubblicità sugli appalti aggiudicati nonché le disposizioni relative all’informazione dei candidati e degli offerenti previsti agli articoli 50 e 55 di detta direttiva.
59 A quest’ultimo proposito, occorre rilevare che ogni disciplina in materia di riservatezza deve, come espressamente previsto dall’articolo 21, paragrafo 1, della direttiva 2014/24, fare salvo detto regime e dette disposizioni previsti agli articoli 50 e 55 di tale direttiva.
60 Ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 1, di detta direttiva, l’amministrazione aggiudicatrice deve, al termine della procedura di aggiudicazione dell’appalto, compilare, ai fini della pubblicazione, un avviso di aggiudicazione dell’appalto che contiene, conformemente all’allegato V, parte D, della stessa direttiva, talune informazioni relative, in particolare, all’aggiudicatario e all’offerta presentata da quest’ultimo. Ciò premesso, l’articolo 50, paragrafo 4, della direttiva 2014/24 prevede altresì che tali informazioni possano non essere pubblicate qualora la loro divulgazione ostacoli l’applicazione della legge, sia contraria all’interesse pubblico, pregiudichi i legittimi interessi commerciali di un operatore economico oppure possa recare pregiudizio alla concorrenza leale.
61 Del pari, se è vero che l’articolo 55, paragrafo 2, della direttiva 2014/24 consente espressamente a ogni offerente che abbia presentato un’offerta ammissibile di richiedere all’amministrazione aggiudicatrice che gli siano comunicati i motivi del rigetto della sua offerta, le caratteristiche e i vantaggi relativi dell’offerta selezionata e il nome dell’aggiudicatario, tuttavia il paragrafo 3 di tale articolo prevede che l’amministrazione aggiudicatrice possa decidere di non divulgare talune di dette informazioni, qualora la loro diffusione ostacoli l’applicazione della legge o sia contraria all’interesse pubblico, pregiudichi i legittimi interessi commerciali di un operatore economico oppure possa recare pregiudizio alla concorrenza leale.
(…)
63 Di conseguenza, l’articolo 21, paragrafo 1, della direttiva 2014/24, in combinato disposto con gli articoli 50 e 55 di tale direttiva, (…) osta a un (…) regime [che delimita la portata dell’obbligo di trattamento riservato] qualora quest’ultimo non comprenda un sistema di norme adeguato che consenta alle amministrazioni aggiudicatrici, nelle circostanze in cui trovino applicazione detti articoli 50 e 55, di rifiutare in via eccezionale la divulgazione di informazioni che (…) devono rimanere non accessibili in virtù di un interesse o di un obiettivo previsto da detti articoli 50 e 55».
25 Peraltro, ai punti 129, 131 e 132 della sentenza del 7 settembre 2021, Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras (C‑927/19, EU:C:2021:700), la Corte ha ricordato, in sostanza, che, nell’ambito di un ricorso relativo ad una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico, il principio del contraddittorio non implica che le parti abbiano un diritto di accesso illimitato e assoluto al complesso delle informazioni relative alla procedura di aggiudicazione di cui trattasi che siano state presentate all’organo responsabile del ricorso, nei limiti in cui, in taluni casi, possa essere necessario non comunicare alcune informazioni alle parti per salvaguardare i diritti fondamentali di un terzo, tra i quali figurano il diritto al rispetto della vita privata e delle comunicazioni, sancito dall’articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nonché il diritto alla tutela dei segreti commerciali che è stato riconosciuto dalla Corte come un principio generale del diritto dell’Unione.
26 Tale giurisprudenza può essere applicata alla presente causa. Infatti, da un lato, ai sensi del considerando 6 della direttiva 2014/25, è opportuno che la nozione di appalto sia il più possibile simile a quella applicata in conformità alla direttiva 2014/24. Dall’altro lato, è giocoforza constatare che l’articolo 39, paragrafo 1, l’articolo 70, paragrafo 3, seconda frase, e l’articolo 75, paragrafi da 1 a 3, della direttiva 2014/25 sono formulati in termini quasi identici a quelli, rispettivamente, dell’articolo 21, paragrafo 1, dell’articolo 50, paragrafo 4, e dell’articolo 55 della direttiva 2014/24, cosicché, nell’ambito dell’interpretazione di tali disposizioni della direttiva 2014/25, trovano parimenti applicazione gli elementi di analisi elaborati dalla Corte in merito all’interpretazione dell’articolo 21, paragrafo 1, dell’articolo 50, paragrafo 4, e dell’articolo 55 della direttiva 2014/24, quali menzionati al punto 24 della presente ordinanza.
27 Inoltre tale approccio è corroborato dal fatto che, al pari dell’obiettivo perseguito dalla direttiva 2014/24 per quanto riguarda gli appalti indetti da parte di enti che operano nei settori cosiddetti «classici», come ricordato al punto 24 della presente ordinanza, la finalità perseguita dalla direttiva 2014/25, enunciata ai suoi considerando 1 e 2, consiste nell’assicurare l’apertura alla concorrenza nel campo dei settori specifici che essa copre, vale a dire quelli dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali.
28 Sulla base di tutte le suesposte considerazioni, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che l’articolo 39 della direttiva 2014/25, in combinato disposto con gli articoli 70 e 75 di tale direttiva, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una disciplina nazionale in materia di aggiudicazione di appalti pubblici, che richiede che l’accesso alla documentazione contenente segreti tecnici o commerciali trasmessa da un offerente sia concesso a un altro offerente, qualora tale accesso sia necessario al fine di garantire il diritto alla tutela giurisdizionale effettiva di quest’ultimo nell’ambito di una procedura connessa all’aggiudicazione dell’appalto, senza che tale disciplina consenta agli enti aggiudicatori di procedere a un bilanciamento tra tale diritto e le esigenze relative alla tutela dei segreti tecnici o commerciali.