TAR Napoli, 26.09.2024 n. 5114
Deve rammentarsi che, in applicazione del noto arresto di cui alla sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 10 del 2020, è stata definitivamente riconosciuta la possibilità di conoscere, da parte del “quisque de populo”, gli atti della procedura di gara, compresi gli atti della fase esecutiva, nei limiti della tutela degli interessi pubblici e privati coinvolti e l’art. 35 comma 1 del nuovo Codice di cui al d.lgs. 36 del 2023 ha esplicitamente previsto anche in materia di appalti l’accesso civico generalizzato, vieppiù valorizzando il valore della trasparenza in tema di appalti pubblici.
Premessa, quindi, l’applicabilità dell’accesso civico generalizzato anche alla materia degli appalti, quale forma di controllo diffuso sull’azione contrattuale dell’Amministrazione, resta il dato che l’Amministrazione è tenuta alla consegna integrale della documentazione in proprio possesso nei limiti previsti dalla legge, sempre che gli atti richiesti esistano effettivamente.
Peraltro, a questo proposito, la giurisprudenza ha precisato che l’Amministrazione richiesta di ostendere documenti di cui non sia in possesso ovvero non esistenti può legittimamente opporre tale circostanza al richiedente, purché però indichi specificamente, assumendosene la relativa responsabilità, i documenti di cui non sia in possesso (cfr. TAR Lazio-Roma 2 marzo 2022, n. 2485).
RISORSE CORRELATE
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- Accesso civico generalizzato - Atti della fase di gara e dell'esecuzione del contratto (inclusa documentazione amministrativa e fiscale) - Va consentito - Anche se l'OE istante non ha partecipato alla gara (art. 53 d.lgs. n. 50/2016 ; art. 24 l. n. 241/1990 ; art. 5-bis d.lgs. n. 33/2013)
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