
Il nuovo testo dell’art. 80, comma 5 lett. c) del codice dei contratti, nella sostituzione operata già con il d.l. 14 dicembre 2018, n. 135 e confermata dalla legge di conversione 11 febbraio 2019, n. 12, non contempla più, quale specifica ipotesi di grave illecito professionale tale da rendere dubbia l’integrità o l’affidabilità dei concorrenti alle gare d’appalto di lavori, di servizi o alle gare per forniture pubbliche, la pregressa risoluzione anticipata di un precedente contratto determinata da significative carenze nell’esecuzione che abbiano potuto determinare, in alternativa, anche una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni.
In sede di impugnazione degli atti di una gara pubblica è consentito al Giudice amministrativo procedere, ai sensi dall’art. 8, comma 1, c.p.a. ai fini della valutazione di illegittimità anche sostanziale della disposta esclusione, all’accertamento incidentale della illegittimità della pregressa risoluzione contrattuale assunta a base dell’esclusione dalla gara quale grave illecito professionale, ancorché tale risoluzione non sia stata impugnata.L’espunzione dal testo dall’art. 80, comma 5, lett. c), d.lgs. n. 50 del 2016 di pregressa risoluzione contrattuale o di condanna al risarcimento o ad altre sanzioni, determinate da “significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione”, contemplata dall’originaria versione del codice, fa tabula rasa di ogni questione, concernente la pregressa risoluzione, togliendo così rilievo alla necessità che essa, per poter essere addotta dall’amministrazione non debba essere stata impugnata dal concorrente ovvero, se impugnata, debba essere stata confermata all’esito di un giudizio, come disponeva l’originario testo dell’art. 80, comma 5, lett. c) del codice.
Ai fini della partecipazione ad una gara, pertanto, l’impugnazione dell’annotazione nel Casellario informatico attualmente gestito dall’ANAC, in precedenza Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, non è necessaria stante, come noto, la non derivazione da essa dell’automatica esclusione.
Ha aggiunto la Sezione che nel vigore del nuovo testo della lett. c) del comma 5 dell’art. 80 del codice dei contratti pubblici è pertanto rimessa all’apprezzamento della stazione appaltante l’individuazione in concreto delle fattispecie riconducili a “gravi illeciti professionali tali da rendere dubbia” l’integrità o l’affidabilità dei concorrenti, casi nella sussistenza dei quali in ossequio all’art. 80, comma 5, primo periodo, “Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d’appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all’art. 105, coma 6”.
Soppressa quindi ogni fattispecie positivizzata di grave di grave illecito professionale atto ad insinuare il dubbio sull’affidabilità dei concorrenti, l’apprezzamento che è commesso all’amministrazione, per quanto ed anzi proprio perché discrezionale, soggiace all’onere di adeguata, ponderata e congrua motivazione, quale contrappeso della accentuazione dell’obbligo di motivazione onde scongiurare arbìtri applicativi e dequotazione delle garanzie sottese ai principi generali del procedimento amministrativo, promananti dall’art. 97 Cost., declinati all’art. 1, comma 1, l. n. 241 del 1990, e specificamente enunciati in materia di affidamento dei appalti pubblici e concessioni all’art. 30, comma 1, secondo periodo del d.lgs. 18 aprile 2019, n. 50 che li individua, in aggiunta a quelli di “economicità, efficacia, tempestività e correttezza” di cui al primo periodo, altresì nei “principi di libera concorrenza, non discriminazione trasparenza, proporzionalità.”
Né il procedimento potrà essere ripristinando emendandolo ora per allora dei riscontrati profili di eccesso di potere per carenza di presupposti e carenza di motivazione e di violazione dell’art. 80, comma 5, lett. c), d.lgs. n. 50 del 2016, ostandovi i principi generali dell’attività amministrativa di economicità, efficacia e concentrazione procedimentale e di non aggravamento recati dall’art. 1, commi 1 e 2, l. 7 agosto 1990, n. 241 nonché i già ricordati principi specificamente eretti a canoni (dal greco Kànon, regola) per l’affidamento e l’esecuzione di appalti e concessioni, dall’art. 30, comma 1, primo periodo del codice dei contratti pubblici, profilandosi maggiormente ostativi ad un’ipotetica riedizione del potere amministrativo nel caso di esclusione disposta successivamente alla formazione della graduatoria e della proposta di aggiudicazione, i principi di efficacia, tempestività e correttezza.
L’amministrazione ha infatti consumato il potere di esclusione, intervenuto invero non nei prodromi della procedura concorsuale in guisa da configurare la tradizionale esclusione dalla partecipazione e dall’ulteriore corso della gara, bensì all’epilogo della procedura stessa, a valle dell’avvenuto esame della documentazione, dell’offerta tecnica e dell’offerta economica.
RISORSE CORRELATE
- Gravi illeciti professionali - Obblighi dichiarativi - Precedente risoluzione consensuale con altra Stazione Appaltante (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Gravi illeciti professionali - Precedente risoluzione per inadempimento - Valutazione - Gravità e tempo trascorso (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Transazione con la Stazione Appaltante - Non equivale a risoluzione - Non integra grave inadempimento contrattuale - Obbligo dichiarativo - Non sussiste (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Risoluzione contrattuale - Irrilevante se anteriore al triennio - Decorrenza - Termine per la presentazione delle offerte (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Risoluzione anticipata del contratto "bonaria" o "amichevole" - Obbligo di dichiarazione in sede di gara - Sussiste (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Precedente risoluzione contrattuale - Anteriore al triennio - Omessa dichiarazione - Non comporta esclusione automatica - Occorre previa valutazione della Stazione Appaltante (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Gravi illeciti professionali - Gravi infrazioni - Accertamento - Mezzo adeguato - Risoluzione di un precedente contratto (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Gravi illeciti professionali - Risoluzione per inadempimento contrattuale intervenuta in corso di gara - Obbligo dichiarativo - Sussiste (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Risoluzione contrattuale anteriore al triennio - Rilevanza temporale - Non sussiste - Esclusione e revoca dell'aggiudicazione relativa a precedente gara - Obbligo dichiarazione - Non sussiste - In assenza di annotazione nel casellario informatico ANAC - Ragioni (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Risoluzione anticipata di un precedente contratto - Mancata segnalazione ad ANAC - Irrilevanza ai fini della qualificazione di grave illecito professionale (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Gravi illeciti professionali - Risoluzione contrattuale pregressa - Contestazione giudiziale - Irrilevanza - Ragioni (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- 1) Gravi illeciti professionali – Operatore economico che ha subito soltanto una precedente risoluzione contrattuale – Esclusione – Legittimità; 2) Limite triennale di rilevanza degli inadempimenti contrattuali - Non sussiste (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Gravi illeciti professionali - Pregressa risoluzione contrattuale - Nuova rimessione alla Corte di Giustizia Europea (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Gravi illeciti professionali – Risoluzione anticipata – Esclusione - Solo se risoluzione non è contestata o è confermata in giudizio – Rimessione alla Corte di Giustizia Europea (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Gravi illeciti professionali - Risoluzione per inadempimento - Giudizio pendente - Esclusione dalla gara - Giurisprudenza in contrasto (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Gravi illeciti professionali - Significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto - Altre sanzioni - Rilevanza ai fini dell'esclusione - Differenze con la disciplina pregressa - Applicazione Linee Guida ANAC n. 6 sui mezzi di prova (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Gravi illeciti professionali - Esclusione per significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto che ne hanno causato la risoluzione anticipata - Presupposti (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Motivi di esclusione – Gravi illeciti professionali - Risoluzione anticipata da precedente contratto – Novità ripetto alla disciplina previgente - Impugnazione della risoluzione in sede civile - Esclusione - Illegittimità (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Motivi di esclusione - Gravi illeciti professionali - Risoluzione di un precedente contratto - Mezzi di prova adeguati (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Art. 80, (Motivi di esclusione)