
Come chiariscono anche le Linee Guida ANAC n. 6 (di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50), nella valutazione della gravità di illeciti professionali, ai fini dell’esclusione dalle gare pubbliche, rilevano le condanne anche per i reati fallimentari
Si ritiene che non spetti ai partecipanti alla gara il diritto di decidere unilateralmente la rilevanza delle condanne penali subite dagli amministratori; viene infatti dato per assunto l’obbligo non condizionato dei concorrenti di allegare la comunicazione di ogni condanna penale intervenuta perché incombe solo alla Stazione appaltante il compito di vagliare gli illeciti commessi e riscontrarne l’entità, la gravità e soprattutto l’attinenza con la moralità professionale.
È stato infatti affermato che qualsiasi condotta contra legem, ove collegata all’esercizio dell’attività professionale, è di per sé potenzialmente idonea ad incidere sul processo decisionale rimesso alle stazioni appaltanti sull’accreditamento dei concorrenti come operatori complessivamente affidabili (Cons. Stato, Sez. III, 29 novembre 2018, n. 6787; id. Sez. V, 13 giugno 2018, n. 3628; v. anche questa Sezione n. 11905/2018). In questi termini, sussiste in capo alla Stazione appaltante un potere di apprezzamento discrezionale in ordine alla sussistenza dei requisiti di “integrità o affidabilità” dei concorrenti; pertanto questi, al fine di rendere possibile il corretto esercizio di tale potere, sono tenuti a dichiarare qualunque circostanza che possa ragionevolmente avere influenza sul processo valutativo demandato all’amministrazione (ex multis, Cons. Stato, Sez. V, 12 marzo 2019, n. 1649 ove si precisa che, in merito all’omessa dichiarazione da parte del concorrente, “il principio in questione ha una valenza generale, trovando quindi applicazione anche nelle ipotesi in cui la lex specialis di gara non abbia espressamente previsto l’obbligo per i concorrenti di dichiarare tutte le condanne penali eventualmente riportate”).
La normativa comunitaria, e quella nazionale che la riproduce, impongono di qualificare come ostativo qualsiasi episodio di errore che caratterizzi la storia professionale degli aspiranti concorrenti, purché sia abbastanza grave da metterne in dubbio l’affidabilità (cfr. in termini Consiglio di Stato, V, 20 novembre 2015, n. 5299).
Peraltro va escluso che il detto principio non si applichi ai componenti del Collegio sindacale delle società partecipanti, in quanto facenti parti dell’organo di controllo della società; contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, l’art. 80, comma 3 D.lgs 50/2016stabilisce obblighi di comunicazione anche, inter alios, per i membri degli organi con poteri di vigilanza, nozione in cui pacificamente rientra il collegio sindacale, a cui compete in primis il compito di vigilare sull’attività societaria (si rinvia alle previsioni di cui all’art. 2403 c.c.)
Non rileva neppure, a tal fine, che si tratti di condanne risalenti nel tempo in quanto l’art. 80, comma 5, D.Lgs. 50/2016 non contiene alcune alcuna espressa previsione sulla rilevanza temporale dei gravi illeciti professionali, in coerenza con il potere discrezionale di valutazione di tali fattispecie attribuito alla stazione appaltante (cfr. in termini, TAR Lazio, 23.07.2019 n. 9832 e, già su questo sito TAR Lazio, n. 4729/2019).
RISORSE CORRELATE
- Gravi illeciti professionali - Dichiarazioni obbligatorie dell'operatore economico - Rientrano anche le informazioni non costituenti cause tipizzate di esclusione (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
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- Gravi illeciti professionali: soggetti sui quali va effettuata la valutazione e differenza con i motivi di esclusione
- Gravi illeciti professionali - Dopo l'aggiudicazione - Obbligo dell'aggiudicatario di informare la Stazione Appaltante - Sussiste - Esclusione - Linee Guida ANAC n. 6 - Legittimità (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Motivi di esclusione - Condanne penali - Nel caso di società di capitali - Verifica della moralità professionale (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Gravi illeciti professionali - Obblighi dichiarativi - Riguardano qualunque circostanza - Discrezionalità del concorrente - Non sussiste (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
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- Linee Guida ANAC n. 6 (aggiornate): "Mezzi di prova e carenze nell'esecuzione"
- Obblighi dichiarativi nel caso di società composte da due soci titolari al 50% (Art. 38)
- Obblighi dichiarativi per il responsabile tecnico privo di rappresentanza (Art. 38)
- Art. 80, (Motivi di esclusione)