Cons. Stato, sez. III, 06.02.2015 n. 619
(sentenza integrale)“25.1. La sig.ra L. è semplicemente responsabile tecnico, ai sensi della l. 82/1994, per l’attività di pulizia e, diversamente da quanto assume l’Azienda nel provvedimento di esclusione, non è figura in alcun modo assimilabile o equipollente ad direttore tecnico, con le relative funzioni di rappresentanza istituzionale dell’impresa (v., sul punto e per l’affermazione del principio, Cons. St., sez. III, 6.6.2014, n. 2888), sicché non le è in alcun modo applicabile la disposizione dell’art. 38, comma 1, lett. b) e c), del d. lgs. 163/2006, come ha erroneamente assunto l’A.S.L. nel citato provvedimento di esclusione, non avendo ella il potere di manifestare al volontà dell’ente l’esterno, ma avendo la esclusiva responsabilità per l’esercizio della sua specifica attività che, pur potendo ripercuotersi sull’azienda, “non pone l’obbligo a suo carico delle dichiarazioni di cui all’art. 38 del codice dei contratti” (Cons. St., sez. V, 21.11.2011, n. 5638).
25.2. Il requisito della moralità professionale e, dunque, l’obbligo della dichiarazione di cui all’art. 38, comma 1, lett. c), d. lgs. 163/2006, infatti, deve essere valutato nei confronti di coloro che abbiano ottenuto il conferimento di poteri consistenti nella rappresentanza dell’impresa e nel compimento di atti dispositivi, anche sul piano della direzione tecnica, nonché di coloro che, al di là della qualifica formale, esercitino funzioni sostanziali di tal fatta, con la conseguenza di doversi escludere l’obbligo di dichiarazione per il cd. responsabile tecnico, che dette funzioni certamente non esercita (Cons. St., sez. III, 11.2.2013, n. 768).”www.giustizia-amministrativa.it
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