Consiglio di Stato, sez. IV, 08.05.2023 n. 4599
9.5. Valgono pertanto i principi più volte affermati da questo Consiglio relativamente ai requisiti che devono sussistere perché possa ammettersi l’accesso agli atti.
9.5.1. Segnatamente, il Consiglio di Stato:
a) ha individuato, in negativo, i connotati dell’istanza di accesso, affermando che essa non legittima ad avere accesso agli atti quando “si traduca in una generica volontà da parte del terzo istante di verificare il corretto svolgimento del rapporto contrattuale” (Cons. Stato, Ad. plen., 2 aprile 2020 n. 10, §. 38).
b) ha evidenziato, in positivo, che spetta alla parte che domanda l’accesso un “onere aggravato sul piano probatorio, nel senso che grava sulla parte interessata l’onere di dimostrare che il documento al quale intende accedere è necessario (o, addirittura, strettamente indispensabile se concerne dati sensibili o giudiziari) per la cura o la difesa dei propri interessi” (§ 9.1.), puntualizzando che la volontà del legislatore è quella di “esigere che le finalità dell’accesso siano dedotte e rappresentate dalla parte in modo puntuale e specifico nell’istanza di ostensione, e suffragate con idonea documentazione” (Cons. Stato, Ad. plen., 25 settembre 2020 n. 19);
c) per focalizzarne ulteriormente i limiti di ammissibilità, ha puntualizzato le implicazioni teleologiche collegate alla specificità richiesta per il contenuto dell’istanza, che sono quelli di “permettere all’amministrazione detentrice del documento il vaglio del nesso di strumentalità necessaria tra la documentazione richiesta sub specie di astratta pertinenza con la situazione ‘finale’ controversa. In questa prospettiva, pertanto, va escluso che possa ritenersi sufficiente un generico riferimento a non meglio precisate esigenze probatorie e difensive, siano esse riferite a un processo già pendente oppure ancora instaurando” (§ 9.2.) (Cons. Stato, Ad. plen., 25 settembre 2020 n. 19);
d) ha ribadito che l’istanza debba connotarsi per “puntualità e specificità”, l’insufficienza di un “generico richiamo” alle esigenze probatorie e difensive, la necessità che l’istanza consenta “un rigoroso, motivato, vaglio sul nesso di strumentalità necessaria tra la documentazione richiesta e la situazione finale che l’istante intende curare o tutelare” (Cons. Stato, Ad. plen., 18 marzo 2021, n. 4, 18.1. e 18.2.);
e) ha indagato il rapporto tra procedimento e processo, negando che “…ad opera o a favore del privato può realizzarsi, insomma, quell’inversione tra procedimento e processo che si verifica quando nel processo vengono introdotte pretese o ragioni mai prima esposte, come era doveroso, in sede procedimentale” (Cons. Stato, Ad. plen., 2 aprile 2020 n. 10, §. 11.6.);
f) ha enunciato altresì un’importante principio di diritto sul “c.d. giudizio sul rapporto”, categoria nella quale viene “iscritto” il giudizio di accesso (§. 11.8.), affermando che “il c.d. giudizio sul rapporto, pur in sede di giurisdizione esclusiva, non può essere la ragione né la sede per esaminare la prima volta avanti al giudice questo rapporto perché è il procedimento la sede prima, elettiva, immancabile, nella quale la composizione degli interessi, secondo la tecnica del bilanciamento, deve essere compiuta da parte del soggetto pubblico competente, senza alcuna inversione tra procedimento e processo” (Cons. Stato, Ad. plen., 2 aprile 2020 n. 10, §. 11.9.).
9.6. Nell’ambito dei procedimenti di evidenza pubblica, le questioni relative all’accesso sono state sovente esaminate per le criticità correlate al conflittuale rapporto che si instaura fra trasparenza dei procedimenti decisionali ed esigenze di riservatezza delle informazioni fornite dall’aggiudicatario, specie di quelle che costituiscono “segreti tecnici o commerciali”.
9.6.1. In recenti controversie, questo Consiglio ha rimarcato la necessità che sussista uno “stretto collegamento o nesso di strumentalità tra documentazione richiesta e la situazione finale controversa”, declinandola in termini di “stretta indispensabilità” (Cons. Stato, Sez. V, 20 gennaio 2022, n. 369), e ha ribadito che “l’onere della prova del suddetto nesso di strumentalità incombe – secondo il consueto criterio di riparto – su colui che agisce, ossia sul ricorrente (in sede procedimentale, il richiedente l’accesso agli atti)” (Cons. Stato, Sez. V, 24 gennaio 2023 ord. n. 787, §. 2.11.) e che “la portata di tale onere probatorio dipende dal caso concreto” (Cons. Stato, Sez. V, 23 giugno 2020 n. 4016).
9.7. La problematica è stata oggetto anche di pronunce delle Corti sovra nazionali.
9.7.1. La Corte di Giustizia (Corte di giustizia Comunità Europee, Sez. III, 14 febbraio 2008, n. 450/06) ha evidenziato che “…il principio del contraddittorio non implica che le parti abbiano un diritto di accesso illimitato e assoluto al complesso delle informazioni relative alla procedura di aggiudicazione dei mercati di cui trattasi che sono state presentate all’organo responsabile del ricorso. Al contrario, tale diritto di accesso dev’essere ponderato con il diritto di altri operatori economici alla tutela delle informazioni riservate e dei loro segreti commerciali” (§. 51).
9.7.2. Di recente, la Corte di Giustizia (Corte di giustizia Unione Europea, Grande Sezione, 7 settembre 2021, C‑927/19), in una controversia riguardante un appalto pubblico per la raccolta e il trasporto di rifiuti urbani affidato ad un raggruppamento di operatori economici, ha affermato che:
a) “l’obbligo di motivare una decisione di rigetto dell’offerta di un offerente nell’ambito di una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico non implica che quest’ultimo debba disporre di informazioni complete quanto alle caratteristiche dell’offerta selezionata dall’amministrazione aggiudicatrice” (§. 115);
b) “il giudice nazionale competente deve procedere a un esame completo di tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti. Esso deve inoltre necessariamente poter disporre delle informazioni necessarie, ivi comprese le informazioni riservate e i segreti commerciali, per essere in grado di decidere con piena cognizione di causa (v., in tal senso, sentenza del 14 febbraio 2008, V., C-450/06, EU:C:2008:91, punto 53)” (§. 130);
c) “Il giudice nazionale competente deve altresì controllare l’adeguatezza della motivazione della decisione con la quale l’amministrazione aggiudicatrice ha rifiutato di divulgare le informazioni riservate…” e che “…spetta al giudice nazionale competente conciliare il diritto del richiedente a un ricorso effettivo, ai sensi dell’articolo 47 della Carta, con il diritto alla tutela delle informazioni di natura riservata di tale operatore” (§. 135); […]
9.9. In particolare, il Collegio evidenzia come rimangano ben distinti nell’ambito del procedimento (e, poi, del processo): la valutazione che l’amministrazione è chiamata a compiere sull’istanza di accesso e sulla sussistenza dei presupposti per il suo accoglimento ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge n. 241/1990; la valutazione sulla sussistenza dei segreti tecnici o commerciali; la valutazione della sussistenza delle esigenze della difesa in giudizio in capo a chi ha formulato la richiesta di accedere a documenti contenenti le informazioni predette.
Ciascuno dei momenti enucleati in base alla normativa di riferimento dovrà essere positivamente valutato prima che si proceda al passaggio logico successivo, sicché se l’istanza di accesso non presenta i requisiti richiesti per il suo accoglimento ciò precluderà in radice che si faccia questione dell’esistenza di segreti tecnici e commerciali; se invece l’istanza sarà favorevolmente valutata e non dovessero sussistere segreti tecnici o commerciali, non sarà necessario valutare la sussistenza di esigenze di difesa in capo all’istante; se invece, dovessero essere valutate favorevolmente l’istanza di accesso e la “motivata e comprovata dichiarazione” del controinteressato fondata sulla sussistenza di segreti tecnici o commerciali (sulla quale si richiama, Cons. Stato, Sez. V 31 marzo 2021, n. 2714), l’amministrazione sarà chiamata ad operare un bilanciamento fra le contrapposte esigenze, dovendo giudicare l’effettiva sussistenza del nesso di strumentalità (Cons. Stato, n. 369 del 2022) o del “collegamento necessario fra la documentazione richiesta e le proprie difese” (Cons. Stato, ord. n. 787 del 2023).
9.9.1. La ricerca del “punto di equilibrio” (Cons. Stato, III, 26 ottobre 2018, n. 6083; 17 marzo 2017, n.1213) fra interesse (o “diritto”) all’accesso, da un lato, e esigenze di riservatezza nell’ambito delle procedure di evidenza pubblica, dall’altro, implica, dunque, che l’istanza di accesso sia in sé meritevole di accoglimento, perché adeguatamente “giustificata” sul piano del procedimento (arg. da 25, comma 2, legge n. 241 del 1990, che richiede una “richiesta…motivata” e da Cons. Stato, Ad. plen., n. 10 del 2020, §. 11.9.), così da consentire all’amministrazione di apprezzare, nel procedimento, “le finalità dell’accesso… dedotte e rappresentate dalla parte in modo puntuale e specifico nell’istanza di ostensione” (Cons. Stato, Ad. plen., n. 19 del 2020, §. 9.2.).
RISORSE CORRELATE
- Accesso agli atti : elementi essenziali del d.lgs. 36/2023
- Accesso agli atti : evoluzione disciplina nel nuovo Codice contratti pubblici (art. 36 d.lgs. 36/2023)
- Accesso agli atti nuovo Codice appalti: differimento a prescindere dal criterio di aggiudicazione (art. 35 d.lgs. 36/2023)
- Accesso agli atti relativi alla verifica di anomalia ed alla verifica dei requisiti
- Accesso civico e difensivo - Stretta indispensabilità - Onere della prova
- Accesso agli atti : semplici cognizioni e competenze dell' impresa non sono segreti tecnici o commerciali
- Concorrente escluso - Accesso civico agli atti di gara - Legittimazione
- Accesso difensivo : non prevale sempre e comunque sui contrapposti interessi
- Accesso civico generalizzato agli atti di gara per verificare le modalità di utilizzo delle risorse pubbliche
- ACCESSO AGLI ATTI: CENNI ALLA NORMATIVA E PECULIARITÀ DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI
- Accesso civico generalizzato ai documenti della fase di esecuzione del contratto - Operatività - Limiti - Riservatezza degli interessi economici e commerciali
- Accesso agli atti - Concorrente secondo classificato - Posizione qualificata - Documentazione relativa alle verifiche sul possesso dei requisiti - Accessibilità (art. 53 d.lgs. n. 50/2016)
- Accesso civico : limiti in presenza di segreti industriali e commerciali (art. 53 d.lgs. n. 50/2016)
- Accesso agli atti di gara da parte del concorrente classificato all’ ottavo posto in graduatoria (art. 53 d.lgs. n. 50/2016)
- Gara telematica ed accesso agli atti : file elettronici o copia cartacea ?
- Accesso agli atti di gara e posticipazione del termine per impugnazione dell' aggiudicazione
- Accesso agli atti della fase di esecuzione del contratto - Vicende che potrebbero condurre alla risoluzione ed allo scorrimento della graduatoria o alla riedizione della gara - Interesse - Sussiste
- Accesso agli atti - Fase di esecuzione del contratto - Interesse - Non può essere assolutamente generico e destituito di concretezza - Istanza che richiede numerosi documenti e migliaia di pagine - Eccessiva onerosità - Inammissibilità (art. 53 d.lgs. n. 50/2016)
- Accesso alle parti dell' offerta strettamente afferenti al know how
- PPP - Proposta di partenariato pubblico privato - Non può essere oggetto di annullamento - Conseguenze sull' accesso difensivo - Possibilità di porre a gara un progetto modificato e radicalmente diverso da quello inizialmente presentato - Sussiste (art. 183 d.lgs. n. 50/2016)
- Accesso all' offerta tecnica ai fini della difesa in giudizio - Collegamento tra interesse e documento - Sufficienza (art. 53 d.lgs. n. 50/2016)
- Accesso informale agli atti di gara - Modalità semplificata - Sufficiente indicazione degli elementi essenziali - Obbligo di ostensione (art. 53 d.lgs. n. 50/2016)
- Rapporto tra accesso difensivo e segreto tecnico commerciale
- Accesso - Prevalenza sui segreti tecnici e commerciali - Soltanto ad avvenuta instaurazione di un giudizio inerente gli atti di gara (art. 53 d.lgs. n. 50/2016)
- Accesso difensivo - Accesso civico generalizzato FOIA - Concorrente escluso - Inammissibilità (art. 53 d.lgs. n. 50/2016)
- Accesso agli atti – Offerta tecnica – Parametro della stretta indispensabilità – Si applica solo ai dati sensibili o particolari – Segreti tecnici o commerciali – Sufficiente la finalizzazione alla difesa in giudizio (art. 53 d.lgs. n. 50/2016)
- Accesso agli atti - Segreti tecnici o commerciali - Dimostrazione di un nesso di strumentalità o stretta indispensabilità (art. 53 d.lgs. n. 50/2016)
- Accesso all'offerta tecnica : l'interresse del secondo classificato non sempre è prevalente (art. 53 d.lsg. n. 50/2016)
- Accesso civico generalizzato agli atti di gara e della fase di esecuzione - Limiti
- Accesso agli atti della fase esecutiva del contratto : a quali condizioni è ammesso ?
- Accesso difensivo - Tutela dei segreti industriali e commerciali - Prevalenza (art. 53 d.lgs. n. 50/2016)
- Atti contenenti segreti tecnici o commerciali - Accesso esplorativo - Inammissibilità - Operatore Economico secondo classificato - Interesse a verificare la proponibilità di un ricorso giurisdizionale - Insufficienza - Occorre specifica e concreta necessità ed indispensabilità ai fini del giudizio (art. 53 d.lgs. n. 50/2016)
- Accesso agli atti di tutte le gare sotto soglia svolte negli ultimi cinque anni dalla Stazione Appaltante - Verifica correttezza procedure per mancato invito o affidamento diretto nei confronti dell'Operatore Economico - Legittimità (art. 53 d.lgs. n. 50/2016)
- Accesso agli atti di gara - Esercizio abusivo - Inappropriata acquisizione di informazioni coperte da segreto industriale e commerciale - In mancanza di impugnazione dell'aggiudicazione - Diniego (art. 53 d.lgs. n. 50/2016)
- Accesso civico generalizzato - Atti delle procedure di affidamento e di esecuzione di contratti pubblici - Esclusione assoluta (art. 53 d.lgs. n. 50/2016)
- Accesso agli atti - Segreto industriale e commerciale - Può essere opposto in riferimento a precisi dati tecnici (art. 53 d.lgs. n. 50/2016)
- Art. 53, (Accesso agli atti e riservatezza)