Consiglio di Stato, sez. V, 10.05.2022 n. 3642
I primi due motivi di ricorso debbono essere rigettati in quanto, al di là della corretta qualificazione della intimata società pubblica (ossia se quotata o meno), i presupposti per avere accesso alla procedura di accesso civico comunque non sussistono dal momento che la presenza di segreti industriali e commerciali impedisce una simile ostensione documentale.
Come ulteriormente evidenziato nella citata decisione n. 10 del 2020 della Adunanza plenaria, infatti:
a) l’istituto dell’accesso civico generalizzato trova applicazione, sì, anche per le procedure di esecuzione degli appalti pubblici, fermo restando in ogni caso la verifica di compatibilità del suddetto accesso con le eccezioni di cui all’art. 5-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 33 del 2013;
b) tra questi limiti rientrano proprio “gli interessi economici e commerciali di una persona … giuridica”;
c) deve dunque essere costantemente operato, a tale ultimo riguardo, un adeguato “bilanciamento tra il valore della trasparenza e quello della riservatezza” (punto 38);
d) tali stessi limiti, tra cui proprio quello alla riservatezza commerciale e industriale, “sono certamente più ampi e oggetto di una valutazione a più alto tasso di discrezionalità” (punto 9.4.).
[…]
In sostanza le considerazioni della parte appellante si rivelano inidonee, anche sulla base degli scritti difensivi, a radicare “una seria prospettiva di risoluzione del rapporto” (punto 16.1. Adunanza plenaria n. 10 del 2020). L’interesse concreto ed attuale all’anelato accesso risulta dunque non sussistente dal momento che non è stata prospettata una situazione che oggi legittimerebbe o addirittura imporrebbe la risoluzione del contratto e dunque lo scorrimento della graduatoria. Come affermato nella citata sentenza della Adunanza plenaria n. 10 del 2020, infatti, deve essere fornita “la prova dell’inadempimento delle prestazioni contrattuali”. Ciò in quanto l’interesse concreto, attuale e diretto deve preesistere all’istanza di accesso e non deve scaturire in esito alla conoscenza dei documenti richiesti con la medesima istanza: l’istanza di accesso, in altre parole, non deve avere finalità esplorative e dunque risultare preordinata, per via di generiche motivazioni, ad un controllo generalizzato dell’attività amministrativa. La posizione sostanziale, in sintesi, “è la causa e il presupposto dell’accesso documentale e non la sua conseguenza”.
Riferimenti normativi:
RISORSE CORRELATE
- Accesso civico generalizzato applicabile in vigenza del nuovo Codice contratti pubblici (art. 35 d.lgs. 36/2023)
- Accesso agli atti: la ricerca del "punto di equilibrio" nelle sentenze del Consiglio di Stato e della Corte di Giustizia Europea
- Accesso agli atti : semplici cognizioni e competenze dell' impresa non sono segreti tecnici o commerciali
- ACCESSO AGLI ATTI: CENNI ALLA NORMATIVA E PECULIARITÀ DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI
- Accesso civico generalizzato ai documenti della fase di esecuzione del contratto - Operatività - Limiti - Riservatezza degli interessi economici e commerciali
- Accesso - Prevalenza sui segreti tecnici e commerciali - Soltanto ad avvenuta instaurazione di un giudizio inerente gli atti di gara (art. 53 d.lgs. n. 50/2016)
- Accesso agli atti – Offerta tecnica – Parametro della stretta indispensabilità – Si applica solo ai dati sensibili o particolari – Segreti tecnici o commerciali – Sufficiente la finalizzazione alla difesa in giudizio (art. 53 d.lgs. n. 50/2016)
- Accesso agli atti - Segreti tecnici o commerciali - Dimostrazione di un nesso di strumentalità o stretta indispensabilità (art. 53 d.lgs. n. 50/2016)
- Accesso difensivo - Tutela dei segreti industriali e commerciali - Prevalenza (art. 53 d.lgs. n. 50/2016)
- Atti contenenti segreti tecnici o commerciali - Accesso esplorativo - Inammissibilità - Operatore Economico secondo classificato - Interesse a verificare la proponibilità di un ricorso giurisdizionale - Insufficienza - Occorre specifica e concreta necessità ed indispensabilità ai fini del giudizio (art. 53 d.lgs. n. 50/2016)
- Accesso difensivo alle offerte - Segreti tecnici o commerciali - Stretta indispensabilità e strumentalità - Onere della prova (art. 53 d.lgs. n. 50/2016)
- Diritto d'accesso del secondo classificato in gara - Prevalenza su segreti tecnici o commerciali (art. 53 d.lgs. n. 50/2016)
- Accesso agli atti - Segreti tecnici o commerciali - Esclusione relativa - Limiti - Concetto di difesa in giudizio (art. 53 d.lgs. n. 50/2016)
- Accesso agli atti collegato alla difesa in giudizio – Tutela di segreti tecnici e commerciali – Bilanciamento – Effettiva conoscenza dei vizi dell’aggiudicazione – Decorrenza dei termini per la proposizione del ricorso – Disciplina nazionale – Principi comunitari – Applicazione (art. 13 d.lgs. n. 163/2006 – art. 53 d.lgs. n. 50/2016)
- Accesso agli atti "difensivo" o "defensionale" - Prevalenza su tutela di segreti tecnici o commerciali contenuti nell'offerta - Condizioni (Art. 13 d.lgs. n. 163/2006 - Art. 53 d.lgs. n. 50/2016)
- Art. 53, (Accesso agli atti e riservatezza)