Consiglio di Stato, sez. V, 14.01.2022 n. 263
Gli atti che fanno parte del progetto prodotto dal privato a corredo della sua proposta di partenariato non possono essere annullati in sede giurisdizionale, risultando, quindi, evidente l’insussistenza di alcuno specifico interesse da parte di alcun soggetto all’ostensione di tali documenti prima dell’approvazione del progetto definitivo e della conseguente indizione della procedura concorsuale sulla base dello stesso.
Invero, l’art. 183, comma 15, del d.lgs. n. 50 del 2016, disciplina una peculiare procedura che contempla una prima valutazione della proposta pervenuta dal privato e una preliminare deliberazione sulla fattibilità e sull’interesse pubblico alla realizzazione della stessa, conseguendone l’approfondimento e la possibile modifica del progetto, tanto che la disposizione normativa succitata prevede la possibilità di porre a gara un progetto modificato e radicalmente diverso da quello inizialmente presentato.